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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49610/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputato condannato per inosservanza dell'ordine di allontanamento dal territorio nazionale (art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998). Ricorso in Cassazione articolato in tre motivi: 1) mancata valutazione della prova a causa della non audizione dei testi del p.m.; 2) la condotta sarebbe stata occasionale e quindi meritevole di attenuazione ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 274/2000; 3) mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante la loro richiesta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati: la sentenza di merito si fondava su documentazione non contestata (compreso il provvedimento di espulsione notificato personalmente), l'imputato non ha allegato elementi concreti a giustificazione della permanenza sul territorio (onere a carico dell'interessato), la richiesta di applicazione dell'art. 34 d.lgs. 274/2000 non risultava lìteme sollevata nel giudizio di merito ed è quindi inammissibile in Cassazione, e la domanda di attenuanti generiche mancava di elementi positivi idonei a giustificarne la concessione. Ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la sentenza impugnata resta confermata per quanto di competenza.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Il reato è costituito dall'inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale; l'esistenza di un "giustificato motivo" idoneo ad escludere la responsabilità deve essere allegata e provata dall'interessato e richiede situazioni ostative oggettive o soggettive, non sufficiente il mero disagio socio-economico.

  • art. 34, d.lgs. n. 274 del 2000

    Prevede l'attenuazione per condotte occasionali caratterizzate da esiguità del pericolo e del grado di colpa; nel caso in esame la richiesta collegata a tale norma non risultava formulata nel giudizio di merito e quindi non è stata valutata in Cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Individua le tipologie di motivi deducibili in Cassazione (inosservanza/erronea applicazione di norme, violazione di legge e difetto di motivazione); i motivi devono essere specifici e non meramente assertivi.

  • art. 173, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, disp. att. cod. proc. pen.

    Regola l'enunciazione dei motivi di ricorso in Cassazione; citato in relazione alla corretta formulazione e numerazione dei motivi.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021)

    "in tema di immigrazione clandestina, la sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - della cui allegazione è onerato l'interessato - incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, non essendo sufficiente la considerazione del mero disagio socio-economico"

    Orientamento consolidato che richiede elementi concreti e ostativi per escludere la responsabilità per inosservanza dell'ordine di espulsione; conferma l'onere probatorio a carico dell'interessato.

Massime di principio

  • In materia di inosservanza dell'ordine di espulsione, l'interessato deve allegare e documentare motivi oggettivi o soggettivi che rendano impossibile o giustificata la permanenza: il mero disagio socio-economico non è sufficiente.
  • Le richieste o eccezioni che incidono sul regime sanzionatorio (es. applicazione dell'art. 34 d.lgs. 274/2000) devono essere formulate e documentate nel giudizio di merito; se non sollevate, difficilmente saranno valutabili in sede di legittimità.
  • Le attenuanti generiche non si riconoscono automaticamente per assenza di elementi negativi: occorrono elementi positivi e specifici (es. buona condotta, elementi di integrazione, fatti concreti che giustifichino la riduzione).
  • I motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici e motivati; censure aspecifiche o meramente assertive portano all'inammissibilità.
  • Documenti amministrativi regolarmente notificati (ad es. provvedimenti di espulsione) hanno rilevanza probatoria: se non contestati, possono sostenere la decisione di condanna.

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