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Sentenza

Sentenza n. 197/2026 - Bari, Sezione 3

per l'accertamento del diritto della ricorrente, anche ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 36/2023, ad accedere agli atti e documenti afferenti alla procedura aperta per la fornitura di tre risonanze magnetiche aperte da destinare alle radiologie del P.T.A. di Spinazzola, del P.O. di Barletta e del P.O. di Bisceglie (C.I.G. B77078565B); nonché, per l'annullamento della nota di data 22 dicembre 2025 a firma del R.U.P. ing. Domenico Colucci e della Responsabile di Fase, dott.ssa Nuziana Losito; di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto; nonché per la condanna dell'Azienda Sanitaria Locale BT di Andria all'esibizione di ogni atto, provvedimento e documento afferente alla menzionata procedura.

Giustizia amministrativa202600008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: nota della stazione appaltante che comunicava la pubblicazione e disponibilità degli atti di gara, contestata perché non avrebbe consentito l’accesso integrale ai verbali, alle griglie di valutazione e all’offerta dell’aggiudicataria

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

L’impresa ricorrente, seconda classificata nella gara per la fornitura di tre risonanze magnetiche aperte, ha impugnato la nota del 22 dicembre 2025 e ha chiesto l’accertamento del proprio diritto di accesso agli atti della procedura, nonché la condanna della stazione appaltante all’esibizione della documentazione. Ha dedotto, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023 e degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, lamentando che sulla piattaforma telematica e sul sito istituzionale fossero disponibili soltanto alcuni atti, mentre mancavano i verbali integrali della Commissione con i relativi allegati, le griglie o schede di valutazione tecnica e l’offerta dell’aggiudicataria, ovvero che quest’ultima fosse stata resa disponibile solo parzialmente e con oscuramenti ritenuti illegittimi. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto verifiche istruttorie sulla conoscenza della richiesta di accesso da parte della controinteressata. Successivamente, l’amministrazione ha trasmesso alla ricorrente l’integrale documentazione richiesta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nel corso del giudizio e in particolare nella data dell’udienza camerale, la stazione appaltante aveva trasmesso alla ricorrente tutta la documentazione oggetto della domanda di accesso. Tale attività amministrativa è stata ritenuta integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, sicché non residuava una controversia attuale sulla pretesa ostensiva. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 35 d.lgs. 36/2023

    La ricorrente lo ha invocato quale fondamento del diritto di accesso agli atti della procedura di gara; la sentenza non ne precisa ulteriormente l’interpretazione, poiché la controversia è stata definita per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.

  • art. 36 d.lgs. 36/2023

    La ricorrente lo ha invocato insieme all’art. 35 per l’accesso agli atti di gara; la stazione appaltante ha dichiarato di avere abilitato sulla piattaforma la sezione dedicata all’accesso e di avere pubblicato la documentazione. La sentenza non decide nel merito la correttezza originaria di tali adempimenti.

  • art. 90 d.lgs. 36/2023

    È richiamato in relazione alla comunicazione agli operatori dell’aggiudicazione della gara; non costituisce oggetto di una specifica statuizione interpretativa.

  • artt. 22 e seguenti l. 241/1990

    Sono invocati quali norme generali in materia di accesso documentale, ma il giudice non esamina definitivamente la sussistenza del diritto, avendo dichiarato cessata la materia del contendere per l’avvenuta ostensione integrale.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È richiamato quale base processuale per la definizione della controversia in ragione della sopravvenuta soddisfazione dell’interesse della ricorrente.

  • art. 116 c.p.a.

    Ha costituito il rito processuale utilizzato per la domanda giudiziale di accesso agli atti.

Massime di principio

  • Nel giudizio per l’accesso agli atti, la trasmissione integrale della documentazione richiesta da parte dell’amministrazione durante il processo soddisfa l’interesse ostensivo e determina la cessazione della materia del contendere, qualora non residui un’utilità concreta e attuale della decisione.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che l’attività amministrativa sopravvenuta sia integralmente satisfattiva della pretesa azionata; la mera disponibilità parziale o incompleta degli atti non sarebbe di per sé sufficiente.
  • Quando il giudizio si chiude per sopravvenuta soddisfazione della domanda di accesso, le spese possono essere compensate in presenza di giusti motivi.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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