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Sentenza

Sentenza del 05/08/2015 n. 16399 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava due avvisi di accertamento relativi agli anni 1997 e 1998, con maggiori IRPEG, ILOR e IVA. L'Amministrazione aveva recuperato a tassazione quote di ammortamento dell'avviamento e di maggiori valori derivanti da una fusione, svalutazioni di partecipazioni, costi per operazioni ritenute inesistenti, maggiori ricavi da operazioni infragruppo con consociate estere (transfer pricing) e prestazioni di consulenza rese alla consociata francese. L'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR che aveva annullato integralmente le riprese fiscali, deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo dell'Agenzia, relativo al vizio di motivazione sulla comparabilità dei beni utilizzati dall'Ufficio per determinare il valore normale ai fini del transfer pricing. La CTR aveva escluso in modo generico la similarità dei prodotti, senza esaminare adeguatamente gli elementi forniti dall'Amministrazione. Sono stati invece respinti gli altri motivi dell'Agenzia: la disciplina del transfer pricing non richiede la prova di un intento elusivo, ma nel caso concreto la censura sull'onere della prova riguardava una questione di fatto; è stata confermata la valutazione sulla liceità della fusione; sono state ritenute corrette le decisioni sulle svalutazioni; il motivo IVA è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità e autosufficienza. Il ricorso incidentale della società è stato respinto quanto alla motivazione per relationem degli avvisi, assorbito sul tema della fusione e dichiarato inammissibile per il resto. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra Sezione della CTR Lombardia, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 76, comma 5, nel testo previgente, oggi art. 110, comma 7 (transfer pricing)

    I componenti derivanti da operazioni con società non residenti collegate sono valutati in base al "valore normale" dei beni ceduti e dei servizi prestati.

    La norma mira a impedire lo spostamento artificioso di utili tra società del gruppo mediante prezzi infragruppo non conformi al valore normale. Per i ricavi positivi l'Amministrazione deve provare l'esistenza delle operazioni infragruppo e lo scostamento dal valore di mercato; non deve invece provare uno specifico intento elusivo. Il confronto deve riguardare beni o servizi identici o realmente comparabili.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9, comma 3

    Il valore normale è determinato in base al prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari.

    La comparazione richiede caratteristiche fisiche e qualitative uguali o similari, appartenenza allo stesso mercato e, tendenzialmente, medesimo stadio di commercializzazione. Se il confronto diretto non è possibile, possono essere utilizzati metodi alternativi riconosciuti dall'OCSE.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3

    Un avviso di accertamento può essere motivato per relationem mediante rinvio a un processo verbale di constatazione già conosciuto o notificato al contribuente, purché siano comprensibili gli elementi essenziali della pretesa fiscale. Non è necessario riportare nell'avviso tutte le prove o una valutazione critica dettagliata degli elementi raccolti.

  • Legge n. 408 del 1990, art. 10

    La disposizione antielusiva applicabile alla fusione richiedeva la verifica dei presupposti previsti dalla disciplina vigente all'epoca, tra cui l'assenza di valide ragioni economiche e lo scopo esclusivo di ottenere un risparmio d'imposta. Nel caso concreto tali presupposti non sono stati ritenuti dimostrati.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, nel testo vigente ratione temporis

    I componenti negativi del reddito sono imputati all'esercizio di competenza, individuato nel momento in cui nasce il titolo giuridico della spesa. È ammessa la deduzione in un esercizio successivo quando l'esistenza o l'ammontare diventano certi e oggettivamente determinabili; la relativa valutazione costituisce un accertamento di fatto.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 3

    La territorialità IVA delle prestazioni transfrontaliere dipende dalla natura concreta dei servizi e dal luogo rilevante previsto dalla disciplina applicabile. Chi contesta la qualificazione operata dal giudice deve indicare specificamente le prestazioni oggetto della ripresa.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi pretende il riconoscimento di un diritto deve provarne i fatti costitutivi. In materia di transfer pricing, il contribuente può essere onerato della prova di elementi nella sua disponibilità, come l'esistenza, l'inerenza e la normalità dei costi infragruppo.

  • Codice di procedura civile, art. 366 bis

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, i motivi dovevano rispettare specifici requisiti di formulazione, tra cui il quesito di diritto o il momento di sintesi del vizio motivazionale. La loro omissione può comportare l'inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • Nel transfer pricing l'Amministrazione deve fornire una prova concreta dello scostamento tra il prezzo infragruppo e il valore normale, basata su beni o servizi effettivamente comparabili; non basta un confronto con prodotti appartenenti soltanto alla stessa categoria generica.
  • La disciplina del transfer pricing può applicarsi anche senza dimostrare un concreto risparmio d'imposta o un intento elusivo, perché tutela anche la corretta ripartizione della potestà impositiva tra Stati.
  • Quando il confronto diretto non è attendibile, occorre ricorrere a metodi alternativi, come il prezzo di rivendita, il costo maggiorato, la ripartizione degli utili o la comparazione dei margini.
  • Un avviso di accertamento può rinviare a un processo verbale di constatazione già conosciuto dal contribuente, purché il rinvio consenta di comprendere chiaramente fatti contestati e ragioni della pretesa.
  • La deducibilità di una svalutazione segue il principio di competenza, ma può slittare all'esercizio in cui la perdita diventa certa o il suo ammontare oggettivamente determinabile; il contribuente deve documentare tale momento.
  • In cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: occorre riportare gli atti rilevanti e indicare puntualmente il fatto decisivo non esaminato, altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente la vittoria definitiva a una parte: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la questione indicata dalla Corte, applicando i principi enunciati.

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