Cassazione Penale, Sentenza n. 10029/2025 del 13/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per violazione di legge e vizi motivazionali, deducendo errata ricostruzione del fatto e carente valutazione del nesso causale. Sostiene che dalla deposizione del teste Lepri non si può desumere l'invasione di corsia da parte del Mincuzzi e che non è stata adeguatamente valutata l'incidenza causale del suo comportamento rispetto al concorso di colpa della persona offesa (Massimo Baiocco), la quale viaggiava al limite della linea di mezzeria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure dedotte siano sostanzialmente censure di merito non sindacabili in cassazione, richiamando il principio secondo cui il controllo in sede di legittimità è limitato all'esistenza di un apparato argomentativo logico e non alla riconsiderazione delle risultanze probatorie. Il motivo sul presunto travisamento della testimonianza Lepri è stato considerato inammissibile anche perché non proposto in appello (applicazione della disciplina della "doppia conforme"). I giudici hanno altresì ritenuto che i giudici di merito abbiano motivato adeguatamente il concorso di colpa della persona offesa senza escludere comunque il contributo causale e colposo del prevenuto, alla luce dell'accertata invasione della corsia opposta. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento formale relativo al contenuto e alla sintesi del ricorso per cassazione; qui usato per inquadrare le censure dedotte dal ricorrente.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che delimita il sindacato di cassazione sulle decisioni di merito e prevede l'inammissibilità dei motivi che per la prima volta deducano travisamento od omissione della prova quando esiste la cosiddetta "doppia conforme".
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione al criterio per l'irrogazione della sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile, rilevando che non è stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995 (Cass.)
Giurisprudenza che afferma il principio secondo cui la cassazione deve limitarsi a verificare l'esistenza di un apparato argomentativo logico nella motivazione del giudice di merito, senza riesaminare le risultanze processuali.
Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021 (Africano, Cass.)
Giurisprudenza richiamata sul tema della "doppia conforme": il motivo fondato su travisamento od omissione di prova è inammissibile se dedotto per la prima volta in cassazione in quanto sottratto alla cognizione del giudice d'appello.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per la rivalutazione del merito o delle risultanze probatorie: i motivi che si risolvono in contestazioni fattuali sono in pratica inammissibili in cassazione.
- Le doglianze relative al travisamento o all'omessa valutazione di prove devono essere proposte già in appello; se sollevate per la prima volta in cassazione e sussiste la "doppia conforme" sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3 c.p.p.
- Quando i giudici di merito accertano elementi fattuali (es. invasione di corsia) la cassazione verifica solo la presenza di una motivazione logica: è quindi molto difficile ottenere l'annullamento basato su diversa valutazione delle stesse prove.
- Il riconoscimento di un concorso di colpa della persona offesa non esclude automaticamente la responsabilità dell'imputato se è accertato un apporto causale significativo del suo comportamento; la quantificazione del concorso di colpa è questione di merito.
- Chi propone ricorso in cassazione corre il rischio di essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria se il ricorso è dichiarato manifestamente inammissibile: è quindi prudente sollevare in appello tutte le questioni di fatto e di prova e articolare in cassazione profili di diritto e vizi logici nella motivazione.
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