Ordinanza n. 11530/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka in merito al rilascio del visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato, richiesto a seguito di rilascio del nulla osta lavoro del 4 luglio 2024, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’Ambasciata d’Italia a Dhaka sull’istanza di rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato, presentata dopo il rilascio del nulla osta al lavoro del 4 luglio 2024
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un’azione avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’Ambasciata d’Italia a Dhaka e dell’obbligo dell’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso sulla domanda di visto per lavoro subordinato. L’Amministrazione si è costituita resistendo. Nel corso del giudizio, con precedente ordinanza cautelare dell’11 marzo 2026, il TAR aveva ordinato la sollecita convocazione del ricorrente presso la sede diplomatica, in vista dell’adozione di un provvedimento formale sulla domanda. Successivamente, l’Amministrazione ha comunicato che la sede diplomatica aveva rilevato la falsità dei timbri, delle percezioni e della firma del funzionario apposti sulla traduzione della procura speciale conferita al difensore, trasmettendo la relativa notizia di reato. Il ricorrente ha quindi depositato un’istanza di esecuzione della misura cautelare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato che non vi è luogo a provvedere sull’istanza di esecuzione della misura cautelare, ritenendo che, alla luce della comunicazione della sede diplomatica e allo stato degli atti, non sussistessero i presupposti per procedere su tale istanza. Non ha definito nel merito l’azione avverso il silenzio relativa alla domanda di visto. Ha inoltre disposto la trasmissione di copia del fascicolo processuale alla Procura della Repubblica di Roma, in relazione alla notizia della possibile falsificazione degli elementi della procura speciale. È stato disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata per ragioni di tutela dei diritti o della dignità.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
La disposizione è richiamata implicitamente quale base dell’azione proposta per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e dell’obbligo di provvedere, ma l’ordinanza non decide nel merito tale domanda.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce il fondamento del provvedimento di oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Come è indicizzato
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