Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47042/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 16/03/2023 con la quale il Tribunale di Roma, giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la sua istanza di sostituzione della pena detentiva di due anni con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 53 della L. 24/11/1981, n. 689, nella versione novellata dal d.lgs. 10/10/2022, n. 150. Il motivo principale del ricorso in Cassazione era la violazione dell'art. 2, comma 4, cod. pen.: il ricorrente sosteneva che la norma più favorevole (art. 53 novellato) doveva applicarsi anche ai reati giudicati con sentenze irrevocabili prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022. In subordine chiedeva di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 del d.lgs. 150/2022 per presunta violazione degli artt. 3, 24 e 27, comma 3, Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato l'ordinanza del Tribunale di Roma. Il Collegio ha ritenuto non censurabile la motivazione del giudice dell'esecuzione: la sentenza di condanna divenne irrevocabile (25/10/2022) prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 (entrato in vigore il 30/12/2022), per cui non era applicabile la versione novellata dell'art. 53. La Corte ha richiamato l'interpretazione costituzionale e sovranazionale secondo la quale il principio della retroattività della norma penale più favorevole (lex mitior) può trovare limiti o deroghe quando esistano valide ragioni giustificative (es. tutela della certezza del giudicato). Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 53, L. 24 novembre 1981, n. 689 (nella versione novellata dal d.lgs. 10/10/2022, n. 150)

    Disciplina le pene sostitutive delle pene detentive brevi; dopo la novellazione il giudice può, a seconda della durata della pena detentiva, sostituire con semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità o pena pecuniaria. La Corte ha ritenuto che la norma più favorevole si applichi solo nei casi compatibili con la tutela del giudicato, ossia non quando la sentenza sia già irrevocabile alla data di entrata in vigore della riforma.

  • d.lgs. 10/10/2022, n. 150, art. 95 (Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi)

    "le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza"

    La Corte ha interpretato l'art. 95 come transitorio che estende l'applicazione della lex mitior ai procedimenti ancora pendenti (in primo o secondo grado) alla data di entrata in vigore, e consente istanza al giudice dell'esecuzione se la sentenza diviene irrevocabile dopo l'entrata in vigore; non invece per sentenze già irrevocabili alla data di entrata in vigore.

  • art. 2, comma 4, cod. pen.

    Stabilisce la regola generale di applicazione della disposizione più favorevole fra quella vigente al tempo del fatto e le successive, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. La Corte ha confermato che il limite del giudicato (irrevocabilità) è un'eccezione legittima alla retroattività della lex mitior.

  • art. 666, cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina le istanze al giudice dell'esecuzione; richiamata quale procedimento per chiedere l'applicazione delle pene sostitutive in esecuzione.

  • art. 56-quater, L. 24 novembre 1981, n. 689

    Individua i criteri per determinare la corrispondente pena pecuniaria; richiamata nel contesto delle possibilità di sostituzione della pena detentiva con sanzioni pecuniarie nei casi previsti dall'art. 53.

  • art. 25, comma 2, Cost.

    Garanzia costituzionale di irretroattività delle norme incriminatrici e, in generale, delle norme penali più severe. La Corte ha richiamato la distinzione tra questo principio (di rango costituzionale) e il principio della retroattività della lex mitior, quest'ultimo suscettibile di disciplina e deroghe da parte della legge ordinaria.

  • art. 7, Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Richiamato tramite la giurisprudenza della Corte EDU (es. Scoppola, Morabito) che riconosce il principio della retroattività della norma penale più favorevole; la Corte ha però evidenziato che anche la giurisprudenza europea non esclude, in casi particolari e con giustificazioni, limiti alla retroattività.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Invocato come parametro di riferimento rispetto all'art. 7 CEDU; la Corte ha affermato che l'interpretazione convenzionale non impone automaticamente l'applicazione retroattiva della norma più favorevole quando ricorrano valide ragioni ostative.

  • artt. 3, 24 e 27, comma 3, Cost. (contestati dal ricorrente in subordine)

    La questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente relativa a questi articoli è stata ritenuta manifestamente infondata dalla Corte; non è stato riconosciuto alcun conflitto residuo tra l'art. 95 d.lgs. 150/2022 e tali principi costituzionali.

Massime di principio

  • La regola della retroattività della norma penale più favorevole (lex mitior) opera in linea di principio, ma trova un limite nella formazione del giudicato: se la sentenza è irrevocabile prima dell'entrata in vigore della norma più favorevole, questa non si applica.
  • Le disposizioni transitorie (come l'art. 95 del d.lgs. 150/2022) possono estendere la lex mitior solo ai procedimenti ancora pendenti alla data di entrata in vigore; non trasferiscono automaticamente effetti alle sentenze già definitive.
  • La giurisprudenza costituzionale e della Corte EDU riconosce il principio della retroattività in mitius ma ammette la possibilità di deroghe o limitazioni motivate da esigenze istituzionali rilevanti (es. certezza del diritto e intangibilità del giudicato).
  • In casi simili è essenziale verificare la data di irrevocabilità della sentenza rispetto alla data di entrata in vigore della norma più favorevole: se irrevocabilità è antecedente, l'istanza di applicazione retroattiva tende a fallire; se la irrevocabilità sopravviene dopo l'entrata in vigore e la disposizione transitoria lo consente, può essere esperita l'istanza al giudice dell'esecuzione.
  • Per massimizzare le possibilità di successo, le istanze per l'applicazione di misure alternative devono essere tempestive e fondate su una corretta valutazione della disciplina transitoria e della natura sostanziale/strumentale della norma intervenuta (se incide sulla valutazione sociale del fatto o soltanto sul trattamento sanzionatorio).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.