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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10115/2020 del 28/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

A seguito di un processo verbale di constatazione del 27 ottobre 2008, l’Agenzia delle Entrate contestò alla società Emmeffe s.r.l., poi incorporata dalla resistente, la congruità del prezzo pagato il 29 luglio 2003 per l’acquisto del marchio Valentino. L’acquisto era avvenuto dalle precedenti titolari del marchio, per 90 milioni di euro alla società italiana e 155 milioni di euro alla società lussemburghese, per complessivi 245 milioni di euro; i verificatori stimarono invece il valore normale del marchio in 62.881.000 euro. Con avviso di accertamento notificato il 17 dicembre 2008 per l’anno d’imposta 2003, l’Ufficio recuperò a tassazione parte delle quote di ammortamento e degli interessi passivi dedotti in relazione all’acquisto, applicando maggiori imposte Irpeg e Irap. La Commissione tributaria provinciale di Vicenza accolse parzialmente il ricorso, rideterminando il valore del marchio in 134 milioni di euro. In appello, la Commissione tributaria regionale del Veneto accolse l’impugnazione principale della società e annullò integralmente l’avviso, ritenendolo emesso prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna del p.v.c. e in assenza di specifiche ragioni d’urgenza. L’Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000: sostenne che l’avviso aveva considerato osservazioni presentate dalla società il 9 dicembre 2008 e che, comunque, il termine non era previsto a pena di nullità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che, in caso di verifica svolta nei locali del contribuente, l’emissione dell’avviso prima dello spirare dei sessanta giorni dalla consegna del verbale determina l’illegittimità dell’atto, salvo specifiche ragioni di urgenza, la cui effettiva sussistenza deve essere provata dall’Ufficio. La deduzione dell’Agenzia secondo cui le osservazioni sarebbero state presentate il 9 dicembre 2008 era inoltre in contrasto con l’accertamento in fatto della sentenza impugnata, che collocava la presentazione al 23 dicembre 2008; tale circostanza era comunque irrilevante, perché il contribuente ha diritto a disporre dell’intero termine e le osservazioni presentate entro la sua scadenza devono essere valutate. Non è necessaria una prova di resistenza circa l’effettiva incidenza delle osservazioni sull’esito dell’accertamento. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare alla società 12.000 euro per spese, oltre al 15% per spese generali, agli accessori di legge e a 200 euro per esborsi.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    In ogni caso la circostanza risulta irrilevante, considerato che la previsione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 obbliga indefettibilmente l’Ufficio, a pena di nullità dell’atto impositivo emesso ante tempus, ad attendere lo spirare del termine dilatorio di sessanta giorni prima di emettere l’avviso di accertamento, trattandosi di disposizione normativa diretta ad assicurare al contribuente, sottoposto a verifica “in loco”, l’intera disponibilità del previsto lasso temporale al fine di provocare il contraddittorio mediante presentazione, anche in più riprese e sino all’ultimo giorno utile, di osservazioni e richieste che devono essere obbligatoriamente valutate dall’Ufficio, al quale è corrispondentemente vietata l’emissione anticipata dell’atto impositivo al di fuori del caso espressamente previsto di “particolare e motivata urgenza”.

    Per gli accertamenti successivi a una verifica nei locali del contribuente, il termine di sessanta giorni deve essere integralmente rispettato e l’avviso anticipato è nullo, salvo particolare e motivata urgenza. Le osservazioni presentate entro la scadenza devono poter essere valutate dall’Ufficio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La disposizione è indicata quale parametro processuale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge, ma la Corte non ne svolge una distinta interpretazione.

Massime di principio

  • Quando l’avviso di accertamento segue un accesso, un’ispezione o una verifica svolti nei locali destinati all’attività del contribuente, l’Ufficio deve attendere sessanta giorni dal rilascio della copia del verbale di chiusura delle operazioni; l’emissione anticipata comporta l’illegittimità dell’atto, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza.
  • L’urgenza che consente di emettere l’avviso prima della scadenza del termine deve sussistere concretamente al momento dell’emissione ed essere provata dall’Ufficio; non è sufficiente la sola omissione della sua enunciazione nella motivazione dell’atto.
  • Il termine dilatorio garantisce al contribuente l’intero periodo per presentare osservazioni e richieste, anche in più riprese e fino all’ultimo giorno utile; l’Ufficio deve valutarle e non può anticipare l’atto al solo fine di aver già ricevuto osservazioni prima della scadenza.
  • La nullità dell’avviso emesso ante tempus non è subordinata alla prova che le osservazioni del contribuente avrebbero concretamente modificato il contenuto dell’accertamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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