Sentenza n. 942/2026 - Torino, Sezione 2
per la rideterminazione, previo accertamento e declaratoria dell’illegittimità e conseguente annullamento totale o parziale della determinazione dell’oblazione effettuata dal Comune di Alba con nota del -OMISSIS-e preso atto del pagamento con riserva di ripetizione da parte dei ricorrenti della somma di € 27.687,60, dell’importo dovuto, nella minor somma di € 2.253,46, o, in via subordinata, nella minor somma di € 13.845,46, o, in via di ulteriore subordine, nella minore somma di € 16.098,72; per la condanna del Comune a restituire e pagare ai ricorrenti la capitale somma di € 25.434,14 (27.687,60-2.253,46), o, in via di subordine, la capitale somma di € 13.842,14 (27.687,60-13.845,46), o, in via di ulteriore subordine, la capitale somma di € 11.588,88 (27.687,60-16.098,72), oltre interessi legali dal -OMISSIS- (data del versamento) al saldo; in ogni caso, per la rideterminazione dell’importo dell’oblazione de qua sulla base di corretti parametri normativi nell’ambito di quanto sopra dedotto, e per la condanna del Comune alla restituzione a favore dei ricorrenti dell’eccedenza versata, con interessi ut supra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costruzione richiesti per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la quantificazione comunale dell'oblazione e del contributo di costruzione richiesti per la sanatoria di difformità edilizie e per il mutamento di destinazione d'uso da rurale a civile abitazione. Avevano versato con riserva € 27.687,60, sostenendo che fossero dovuti importi inferiori, secondo prospettazioni subordinate. Nel corso del giudizio il Comune ha restituito € 10.649,76, ma ha sostenuto la debenza degli oneri originariamente quantificati o, quantomeno, del contributo relativo al mutamento di destinazione d'uso della volumetria non abitativa. Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità delle difese comunali sopravvenute, ritenendo che la controversia riguardasse l'accertamento paritetico del rapporto di credito relativo agli oneri concessori e che la richiesta comunale non costituisse domanda riconvenzionale tecnica. Nel merito, i ricorrenti hanno sostenuto che il fabbricato, realizzato prima del 1977, avesse già una destinazione residenziale e che il passaggio a civile abitazione non comportasse un mutamento urbanisticamente rilevante; in subordine hanno contestato il raddoppio degli oneri per l'intera volumetria. Il Comune ha sostenuto invece che l'immobile fosse stato autorizzato come fabbricato rurale strumentale all'attività agricola e che il mutamento a residenza civile fosse urbanisticamente rilevante e soggetto al contributo di costruzione, anche in misura doppia per la sanatoria.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente nei limiti della rideterminazione effettuata dal TAR. Il Collegio ha ritenuto che il fabbricato, autorizzato nel 1970 come abitazione per azienda agricola e fabbricato rurale, fosse soggetto a un vincolo di strumentalità all'attività agricola e alle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo e della sua famiglia. Il successivo passaggio a civile abitazione costituisce quindi mutamento urbanisticamente rilevante tra categorie funzionalmente autonome e comporta il pagamento del contributo di costruzione. Tuttavia, la successione ereditaria a favore dell'erede dell'originario proprietario non integrava ancora un mutamento urbanisticamente rilevante, né risultava provata una trasformazione in abitazione civile nel periodo anteriore alla vendita ai ricorrenti. Per la volumetria originariamente assentita di 600 mc sono stati ritenuti dovuti gli oneri ordinari, senza raddoppio, pari a € 11.592,00. Per la volumetria eccedente, oggetto di sanatoria nel 2022, pari a 101,17 mc, sono stati ritenuti dovuti gli oneri raddoppiati, pari a € 3.909,20, oltre a € 597,72 per il costo di costruzione, anch'esso raddoppiato. Il contributo complessivamente dovuto è stato determinato in € 16.098,92. Poiché i ricorrenti avevano versato € 27.687,60 e il Comune aveva già restituito € 10.649,76, il Comune è stato condannato a restituire l'ulteriore eccedenza di € 947,92, oltre interessi legali dalla notificazione del ricorso sino al saldo. La dichiarazione di pagamento con riserva non è stata considerata domanda di restituzione idonea a far decorrere anteriormente gli interessi. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
La controversia sulla spettanza e liquidazione degli oneri di urbanizzazione rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e ha natura di accertamento di un rapporto di credito, non di impugnazione di un atto autoritativo.
art. 42, comma 5, c.p.a.
domande riconvenzionali dipendenti da titoli già dedotti in giudizio
La disposizione consente domande riconvenzionali nelle controversie su diritti soggettivi; nel caso concreto, la richiesta comunale non è stata qualificata come domanda riconvenzionale perché non ampliava il thema decidendum.
art. 23-ter, comma 1, d.P.R. 380/2001
Il passaggio dalla destinazione rurale a quella residenziale integra un mutamento tra categorie funzionalmente autonome e, se urbanisticamente rilevante, giustifica il contributo di costruzione.
art. 8, comma 5, l.r. Piemonte n. 19/1999
Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante comporta l'assoggettamento al contributo di costruzione.
art. 25, commi 10 e 11, l.r. Piemonte n. 56/1977
non costituisce mutamento di destinazione la prosecuzione dell'utilizzazione dell'abitazione da parte dell'interessato, suoi eredi o familiari
La successione ereditaria e la prosecuzione dell'utilizzazione dell'abitazione da parte dell'erede o dei familiari non costituiscono, da sole, mutamento urbanisticamente rilevante.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Il titolo edilizio in sanatoria è subordinato al pagamento del contributo di costruzione o dell'oblazione secondo il regime previsto; il raddoppio è stato applicato dal TAR soltanto alla volumetria abusiva oggetto di sanatoria, non all'intera volumetria originaria.
art. 2033 c.c.
Gli interessi sulla somma da ripetere decorrono dalla domanda di restituzione quando l'accipiens è in buona fede; la domanda coincide con la notificazione del ricorso, salvo precedente costituzione in mora.
art. 1219 c.c.
Un atto stragiudiziale può anticipare la decorrenza degli interessi ex art. 2033 c.c. solo se integra una specifica costituzione in mora.
Massime di principio
- Le controversie sulla spettanza e liquidazione degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costruzione appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e riguardano l'accertamento di un rapporto di credito paritetico; non sono soggette ai termini e alle regole proprie dell'impugnazione degli atti autoritativi, né è configurabile l'autotutela pubblicistica sulla relativa quantificazione.
- Per stabilire se il mutamento d'uso di un fabbricato rurale realizzato prima della legge n. 10/1977 sia urbanisticamente rilevante, occorre verificare la funzione concretamente svolta dall'immobile prima del 1977: se era già adibito a residenza meramente abitativa di soggetti privi della qualifica di imprenditore agricolo, non vi è incremento del carico urbanistico; se era invece destinato all'abitazione strumentale dell'imprenditore agricolo e della sua famiglia, il successivo passaggio a residenza civile integra un mutamento rilevante.
- Il passaggio dalla destinazione rurale alla destinazione residenziale civile, in quanto mutamento tra categorie funzionalmente autonome ai sensi dell'art. 23-ter d.P.R. 380/2001, comporta il pagamento del contributo di costruzione quando determini un mutamento urbanisticamente rilevante.
- Nel calcolo degli oneri per una sanatoria edilizia, il raddoppio può essere applicato alla volumetria abusiva o eccedente l'ingombro originariamente assentito, mentre la volumetria legittimamente autorizzata e divenuta oggetto di mutamento d'uso è assoggettata agli oneri ordinari, salvo diversa specifica previsione normativa.
- La successione ereditaria e la prosecuzione dell'utilizzazione dell'abitazione da parte dell'erede o dei familiari non costituiscono, di per sé, un mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso ai sensi dell'art. 25, commi 10 e 11, della legge regionale piemontese n. 56/1977.
- In caso di ripetizione di somme indebitamente versate a un'amministrazione che abbia ricevuto il pagamento in buona fede, gli interessi decorrono dalla domanda di restituzione; il pagamento con mera riserva di ripetizione non equivale a domanda restitutoria né a costituzione in mora.
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