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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33650/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di rescissione del giudicato in favore di Salvatore Orabona, condannato con sentenza irrevocabile per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6/9/2011, n.159. Il ricorrente deduceva: (1) violazione degli artt. 629-bis e 420-bis c.p.p., sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi la disciplina più favorevole del nuovo art. 420-bis (comma 7) e che la rinuncia al mandato del difensore di fiducia avrebbe dovuto determinare la revoca dell'ordinanza di assenza; contestava inoltre la legittimità costituzionale dell'art. 89 d.lgs.150/2022 nella parte transitoria; (2) violazione dell'art. 107, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto efficace la rinuncia al mandato comunicata solo al difensore d'ufficio e non all'autorità o direttamente all'imputato; (3) errata applicazione dell'art. 629-bis equiparando conoscenza del procedimento alla sola vocatio in iudicium.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, genericità e aspecificità. La Corte di cassazione ha confermato che si applica la disciplina ratione temporis (la versione anteriore alla riforma "Cartabia") e che, secondo l'art. 629-bis nella versione applicabile, l'elezione di domicilio presso un difensore di fiducia e la nomina di quest'ultimo costituiscono indici rilevanti di conoscenza effettiva del processo. Dagli atti risultava infatti la notifica del decreto di citazione al difensore presso cui era eletto il domicilio e la comunicazione via PEC dalla quale emergeva che il difensore aveva informato il difensore d'ufficio e, secondo la Corte territoriale, anche l'imputato della rinuncia al mandato. Il ricorrente non ha allegato fatti specifici che dimostrassero una mancata conoscenza incolpevole o impedimenti obiettivi a informarsi. La questione di illegittimità costituzionale dell'art.89 è stata ritenuta infondata in quanto la norma è processuale e vige il principio "tempus regit actum"; quindi non si applica retroattivamente la disciplina più favorevole. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Il condannato [...] con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad un'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

    La Corte ha interpretato la norma nella versione antecedente alla riforma Cartabia (applicabile ratione temporis): richiede che il ricorrente provi una "incolpevole" mancata conoscenza della celebrazione del processo. La nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio costituisce un indice significativo di conoscenza effettiva e, in assenza di elementi concreti che dimostrino il contrario, legittima il giudizio in assenza.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    La difesa invocava la nuova disciplina (comma 7) come più favorevole. La Corte ha ritenuto però applicabile la disciplina anteriore per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, sul presupposto che la materia è processuale e segue il principio del "tempus regit actum".

  • art. 89 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (norma transitoria)

    La norma transitoria è stata considerata processuale e la Corte ha escluso che debba operare una retroattiva applicazione della disciplina più favorevole. La dedotta illegittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 107, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo, in caso di rinuncia al mandato, di comunicazione immediata all'autorità procedente. La Corte territoriale ha ritenuto che, nel caso concreto, la comunicazione del difensore di fiducia (anche via PEC e informazione al difensore d'ufficio) fosse compatibile con gli adempimenti richiesti e non ostasse alla valutazione della conoscenza del processo da parte dell'imputato.

  • art. 419 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come norma che avrebbe dovuto portare alla notifica personale di atti all'imputato dopo la rinuncia del difensore. La Corte non ha ritenuto che la situazione concreta imponesse tale diversa modalità di notifica, dato il quadro complessivo probatorio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • La nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio costituisce, salvo prova contraria specifica, un indice forte di conoscenza del procedimento e può legittimare il giudizio in assenza.
  • Per ottenere la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis è necessario allegare e provare circostanze concrete e specifiche che dimostrino una "incolpevole" mancata conoscenza della celebrazione del processo; affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • La semplice rinuncia al mandato da parte del difensore non comporta automaticamente la perdita della conoscenza del processo da parte dell'imputato; conta se e come l'imputato è stato effettivamente informato e se ha avuto la possibilità di attivarsi per informarsi.
  • Le norme transitorie processuali sono soggette al principio "tempus regit actum": in mancanza di chiaro effetto retroattivo, la disciplina vigente al momento del fatto deve normalmente trovare applicazione, salvo diversa disposizione espressa.
  • Chi contesta la correttezza delle comunicazioni difensive (es. mancata comunicazione di rinuncia) deve indicare elementi probatori precisi sull'inesistenza o inadeguatezza della comunicazione, non limitarsi a ipotesi generiche.
  • Le comunicazioni formali (PEC, note ai verbali, comunicazioni al difensore d'ufficio) possono essere valutate come idonee a dimostrare che l'imputato era in condizione di conoscere il processo, salvo prova contraria convincente.

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