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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14090/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo manifestamente infondate tutte le doglianze. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 18 dicembre 2024, che aveva confermato la loro responsabilità per plurime violazioni della normativa sul porto e sulla detenzione di arma comune da sparo e relativo munizionamento, nonché per ricettazione di arma. In fatto, la motivazione richiama la presenza consapevole di uno degli imputati a bordo dell'autovettura ove le armi erano custodite, la detenzione contestuale rispetto al porto ai fini dell'assorbimento, la natura dell'arma anche se non funzionante, e la recidiva e l'aggravante dell'avvalimento del minore. I motivi di ricorso erano, per il primo imputato: contestazione della configurabilità del concorso nella detenzione/porto, deducendo genericità della motivazione sulla sua consapevole partecipazione; contestazione dell'assorbimento della detenzione nel porto; contestazione della ricettazione per asserita insussistenza di elementi sul coinvolgimento nei furti presupposti; contestazione della natura di arma per il solo guasto dell'oggetto; contestazione della recidiva e dell'aggravante legata alla presenza del minore. Per il secondo imputato, i motivi richiamati nel provvedimento vengono ritenuti, quanto al porto illegale di arma, assorbiti o comunque infondati; viene altresì richiamata la recidiva e l'aggravante dell'avvalimento del minore. La Corte di cassazione ha reputato entrambi i ricorsi manifestamente infondati e li ha dichiarati inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La ricettazione è ritenuta configurabile in assenza di elementi che escludano il coinvolgimento dell'imputato nella provenienza delittuosa dei beni, e comunque non risultava prescritto il reato alla data della sentenza impugnata per effetto della recidiva contestata e ritenuta.

  • art. 110 c.p.

    La responsabilità concorsuale è stata ritenuta motivata in modo esauriente sulla base della consapevole presenza dell'imputato nell'autovettura dove le armi erano custodite.

  • normativa sul porto e la detenzione di arma comune da sparo e relativo munizionamento

    È affermato che la detenzione può concorrere con il porto solo quando la detenzione abbia inizio contestualmente al porto; nel caso concreto tale ipotesi è stata esclusa dal giudice di merito e la censura è stata ritenuta infondata.

  • aggravante dell'avvalimento del minore

    L'aggravante è stata ritenuta integrata sulla base della presenza efficiente del minore a bordo dell'autovettura.

  • recidiva

    La Corte richiama la recidiva quale elemento idoneo a fondare la maggiore riprovevolezza e colpevolezza concreta della ricaduta delittuosa e a incidere sul trattamento sanzionatorio e sulla prescrizione richiamata dal ricorrente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono in contestazioni generiche o meramente assertive rispetto a una motivazione di merito logicamente coerente e non manifestamente illogica.
  • La responsabilità concorsuale nella detenzione o nel porto di un'arma può essere desunta dalla consapevole presenza dell'imputato nel luogo o nel mezzo in cui l'arma è custodita, purché la motivazione dia conto degli elementi fattuali sintomatici della partecipazione.
  • Il reato di porto illegale di arma e quello di detenzione possono concorrere solo quando la detenzione abbia inizio contestualmente al porto; in difetto di tale contestualità, la detenzione resta assorbita nel porto secondo l'accertamento di merito.
  • Ai fini della qualificazione del bene come arma, la natura penalmente rilevante non viene meno per il solo fatto che lo strumento non sia attualmente funzionante, potendo il pericolo per l'ordine pubblico persistere anche in presenza di guasto riparabile.
  • La ricettazione è configurabile quando non emergano elementi idonei a escludere la provenienza illecita del bene e il coinvolgimento dell'agente nella sua circolazione delittuosa.
  • La recidiva e l'utilizzo del minore possono essere valorizzati per apprezzare la maggiore riprovevolezza della condotta e confermare l'aggravamento del trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDetenzione di armiRicettazione
RamiProcesso penaleArmiReati contro la fede pubblica
IstitutiRecidiva

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