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Sentenza

Sentenza n. 2730/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento I.Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della DGRC 800 del 29/12/2023 “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale per l'esercizio 2023 e in via provvisoria per l'esercizio 2024”; - dell'avviso pervenuto via p.e.c. in data 19/01/2024 con il quale l'Asl Napoli 1 Centro ha convocato il legale rapp.te del Laboratorio ricorrente a sottoscrivere i contratti 2023 e 2024; - nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente; II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LABORATORIO ANALISI S. GIUSEPPE DEL DOTTOR ALESSANDRO BIFULCO & C. S.A.S. l’8.11.2024: per l’annullamento - del Decreto Dirigenziale del Dipartimento 50 GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - D.G. 4 DG per la tutela della salute e il coordinamento del sistema Sanitario regionale n. 543 del 12/06/2024 con il quale la Regione Campania ha preso atto dei dati consuntivi 2023 dell’assistenza specialistica ambulatoriale, in uno all’allegato n. 6; - del Decreto Dirigenziale del Dipartimento 50 GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - D.G. 4 DG per la tutela della salute e il coordinamento del sistema Sanitario regionale n. 876 del 03/10/2024 con il quale la Regione Campania ha rettificato i dati consuntivi del 2023, in uno all’allegato n. 6; - nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente; III. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LABORATORIO ANALISI S. GIUSEPPE DEL DOTTOR ALESSANDRO BIFULCO & C. S.A.S. il 15.3.2025: per l’annullamento - della Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 757 del 27/12/2024, pubblicata su BURC n. 3 del 13/01/2025 ad oggetto “assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa delle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale. determinazioni” e dei relativi allegati; - della nota prot. 0614135 del 23/12/2024 e l’allegato “indicazioni operative per l’applicazione dell’allegato B alla DGRC 215/2022 e s.m.i.”, richiamati nella DGRC 757/2024; nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente; IV: Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LABORATORIO ANALISI S. GIUSEPPE DEL DOTTOR ALESSANDRO BIFULCO & C. S.A.S. il 7.6.2025: per l’annullamento - della DGRC 175 del 02/05/2025 recante “Attuazione delle delibere della Giunta Regionale n. 757 del 27 dicembre 2024 e n. 80 del 24 febbraio 2025: approvazione degli schemi dei contratti con le strutture private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale e integrazioni al relativo nomenclatore e catalogo regionale – Determinazioni” e dei relativi allegati; - di tutti gli atti istruttori, presupposti, connessi e conseguenti ai provvedimenti impugnati e comunque lesivi degli interessi della ricorrente, nonché di tutti gli atti interni richiamati negli stessi; V. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LABORATORIO ANALISI S. GIUSEPPE DEL DOTTOR ALESSANDRO BIFULCO & C. S.A.S. il 29.7.2025: per l’annullamento, previa sospensione anche ex art. 56 c.p.a: - della nota prot. 179854/u del 30/05/2025 dell’Asl Napoli 1 Centro ad oggetto “invio schemi con gli indicatori di performance relativi ad ogni struttura, i dati consuntivi relativi all’esercizio 2024 nonché gli schemi dei tetti di spesa definitivi per l’esercizio 2024 e provvisori per l’esercizio 2025 – branca di laboratorio” e delle allegate tabelle; - della Deliberazione 1365/2025 del Direttore Generale dell’Asl Napoli 1 Centro ad oggetto “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture private accreditate eroganti prestazioni di specialistica ambulatoriale per la branca di Cardiologia, Branche a Visita, Patologia Clinica, Radiodiagnostica, Medicina Nucleare, Radioterapia, Diabetologia - Esercizio 2024 e in via provvisoria Esercizio 2025”, nonché di tutti gli allegati; - della nota, priva di protocollo, pervenuta il 28/07/2025 con la quale l’Asl Napoli 1 Centro ha convocato il ricorrente per la sottoscrizione del contratto, nonché dello schema contrattuale ivi allegato; - nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente; VI. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LABORATORIO ANALISI S. GIUSEPPE DEL DOTTOR ALESSANDRO BIFULCO & C. S.A.S. il 31 dicembre 2025: - del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 26 del 22/10/2025 recante “Consuntivo 2024 dei limiti di spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale” e dei relativi allegati; - degli atti presupposti ivi richiamati e sconosciuti al ricorrente, segnatamente: - la nota del Direttore Generale dell’ASL Napoli 1 Centro Prot. 0161416/u del 15/05/2025 e Prot. 0208040/u del 25/06/2025; - la delibera del Direttore Generale n. 1432 del 07.07.2025; - nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;

Giustizia amministrativa202400654

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali e aziendali di determinazione dei volumi massimi di prestazioni e dei limiti di spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale, nonché schemi e convocazioni per la sottoscrizione dei contratti relativi alle annualità 2023-2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il laboratorio ricorrente ha proposto ricorso introduttivo e plurimi motivi aggiunti per contestare le deliberazioni della Giunta regionale, i decreti dirigenziali regionali e gli atti dell'ASL relativi alla determinazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa per le strutture sanitarie private accreditate operanti nell'assistenza specialistica ambulatoriale, nonché gli atti di approvazione degli schemi contrattuali e le convocazioni alla sottoscrizione dei contratti per le annualità 2023-2025. Il testo della sentenza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito in rito a seguito della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse.

La decisione

Prima della decisione, con nota del 26 gennaio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio. Il TAR ha ritenuto la dichiarazione specifica e univoca e, applicando il principio dispositivo, ha affermato che il giudizio amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso e non può essere deciso nel merito quando il ricorrente dichiari, prima della spedizione della causa in decisione, il venir meno dell'interesse. Ha quindi dichiarato improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse sia il ricorso introduttivo sia tutti i motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione dell'esito in rito e dell'accordo delle parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata in modo specifico e univoco dal ricorrente prima della decisione, comporta l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, una dichiarazione specifica e univoca del ricorrente, resa prima della decisione, circa il venir meno dell'interesse alla coltivazione dell'impugnazione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Il principio dispositivo opera anche nel processo amministrativo: il giudizio resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso e il giudice non può procedere all'esame del merito quando sia venuto meno l'interesse alla decisione.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse riferita al ricorso introduttivo comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l'improcedibilità anche dei motivi aggiunti proposti nel medesimo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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