Sentenza del 03/05/2019 n. 11627 - Corte di Cassazione
Dazi sulle importazioni - Applicazione misure preferenziali - Certificato di origine - Emissione di certificato sostitutivo ex post - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle dogane ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale sostenendo che il certificato di origine FORM A dovesse essere valido e presentato al momento della dichiarazione doganale, quando sorge l'obbligazione doganale. Secondo l'Agenzia, il certificato sostitutivo prodotto successivamente dall'importatore non avrebbe potuto sanare l'irregolarità originaria, salvo i casi eccezionali tassativamente previsti dalla normativa unionale. La controversia riguardava in particolare la possibilità di emettere ex post un certificato sostitutivo dopo il rifiuto del certificato originario, recante un timbro diverso da quello ufficialmente comunicato dallo Stato esportatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle dogane e ha confermato l'illegittimità del recupero dei dazi. Ha ritenuto ammissibile il certificato sostitutivo ex post, poiché il certificato originario era stato rifiutato per una ragione tecnica, ossia la difformità del timbro rispetto al facsimile comunicato dalle autorità venezuelane. Il certificato sostitutivo era stato inoltre accertato come genuino. La Corte ha precisato che il certificato di origine ha principalmente funzione probatoria e che le autorità doganali dello Stato d'importazione devono, in linea di principio, riconoscere le attestazioni sull'origine rilasciate dalle autorità dello Stato esportatore. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Regolamento CEE n. 2454/1993, articoli 81, 85, 94 e 890
"Il rilascio a posteriori del certificato d'origine" è ammesso, in via eccezionale, quando il certificato non sia stato rilasciato al momento dell'esportazione per errori od omissioni involontari, altre circostanze particolari, oppure quando il certificato rilasciato sia stato rifiutato all'importazione per motivi tecnici.
La normativa ammette certificati di origine sostitutivi o rilasciati successivamente all'esportazione solo in ipotesi eccezionali. La difformità del timbro rispetto a quello ufficialmente comunicato dallo Stato esportatore costituisce una ragione tecnica idonea a giustificare il rilascio ex post.
Regolamento CEE n. 2913/1992, articolo 201
La disposizione è richiamata in relazione al momento di insorgenza dell'obbligazione doganale, ma tale momento non impedisce automaticamente il riconoscimento successivo del trattamento preferenziale quando la documentazione sostitutiva sia ammessa dalla disciplina unionale.
Articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La disposizione individua il motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto, invocato dall'Agenzia delle dogane.
L. n. 374/1990, articolo 9
È richiamata a sostegno della tesi secondo cui l'accettazione della dichiarazione doganale e la liquidazione dei diritti definirebbero l'accertamento doganale; la Corte, tuttavia, esclude che ciò impedisca in ogni caso la successiva produzione di documentazione probatoria valida.
Protocollo n. 1 all'Accordo di Cotonou, articoli 16 e 32
Le disposizioni, considerate analoghe agli articoli 85 e 94 del Regolamento n. 2454/1993, confermano che il rifiuto di un certificato per un timbro non conforme al facsimile ufficiale rientra tra le ragioni tecniche che consentono il rilascio di un certificato a posteriori.
Massime di principio
- Il certificato di origine preferenziale è principalmente un documento probatorio: la sua presentazione dopo la dichiarazione doganale non comporta automaticamente la perdita del beneficio tariffario.
- Il certificato sostitutivo ex post è ammissibile solo in presenza di una delle circostanze eccezionali previste dalla normativa, tra cui il rifiuto del certificato originario per una concreta ragione tecnica.
- La difformità del timbro rispetto al modello ufficialmente comunicato dallo Stato esportatore può costituire una ragione tecnica sufficiente per ottenere un certificato sostitutivo.
- La genuinità del certificato sostitutivo e la conferma dell'autorità dello Stato esportatore sono elementi decisivi per il riconoscimento dell'origine preferenziale.
- Non ogni irregolarità documentale può essere sanata successivamente: la produzione ex post non è ammessa quando manchi una delle condizioni derogatorie o quando l'origine preferenziale non risulti effettivamente provata.
- In presenza di un regime preferenziale, le autorità doganali dello Stato d'importazione devono normalmente tenere conto delle attestazioni sull'origine rilasciate e verificate dalle autorità competenti dello Stato esportatore.
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