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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03419/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna pronunciata nei gradi di merito è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'Appello di Napoli relativa a un reato di illecita detenzione di cocaina. Ha dedotto un vizio di motivazione sia per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sia per il rigetto della richiesta di revoca della confisca di somme di denaro sequestrate e confiscate. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi non si confrontavano in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata e li ha ritenuti manifestamente infondati, in particolare perché l'abitualità ostativa all'art. 131-bis era stata motivata sulla base di due precedenti specifici non confutati, e perché la confisca del denaro era stata ricondotta dalla Corte territoriale all'art. 240-bis c.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è esclusa quando sussiste un comportamento abituale, desunto anche da almeno due precedenti specifici della stessa indole, incidentalmente accertabili dal giudice procedente.

  • art. 240-bis c.p.

    La confisca del denaro è stata ritenuta giustificata in base alla disciplina della confisca allargata, come richiamata dalla Corte territoriale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in mancanza, la censura è inammissibile o comunque manifestamente infondata.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando il giudice accerti un comportamento abituale ostativo, desumibile anche dalla presenza di almeno due precedenti specifici della stessa indole non adeguatamente contestati dalla difesa.
  • La censura sulla confisca è inammissibile se si limita a contestare astrattamente la pertinenzialità del bene senza misurarsi con la qualificazione giuridica data dal giudice di merito alla misura ablativa.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, l'imputato è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoConfisca

Testo integrale

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