Cassazione Penale, Sentenza n. 9549/2022 del 21/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per difetto di motivazione nella valutazione degli elementi indiziari a sostegno della custodia cautelare: mancata individuazione fotografica da parte della persona offesa; scarsa qualità delle immagini video; non decisività delle risultanze del traffico telefonico e della perquisizione (giubbotto "Nike" di ampia diffusione); confusione derivante dalla somiglianza fisica con altri soggetti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure proposte costituivano una rielaborazione della valutazione di merito e non denunciavano una violazione di legge o una manifesta illogicità della motivazione. È stata confermata la sussistenza di una piattaforma indiziaria ritenuta solida (conversazioni intercettate, presenza di cellulari nelle vie adiacenti al luogo della rapina, corrispondenza della descrizione della vittima, possesso di una giacca corrispondente, identificazione operatore di P.G. dalle immagini). A seguito della declaratoria d'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; è stato disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020 art. 23, co. 8
Richiamata in relazione alle conclusioni scritte presentate dal Sostituto Procuratore Generale; norma procedurale inerente le conclusioni in sede di esame
art. 273 c.p.p.
Definisce il criterio dei "gravi indizi di colpevolezza" per l'adozione delle misure cautelari: non richiede la prova piena ma una qualificata probabilità di responsabilità
art. 192 c.p.p.
Richiamato per distinguere il diverso grado di valutazione tra giudizio di merito (art. 192, comma 2: precisione e concordanza degli indizi) e fase cautelare, alla quale non si applicano gli stessi criteri
art. 606 cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di impugnazione in Cassazione; la Corte può sindacare la motivazione soltanto nei limiti delle doglianze previste (es. violazione di legge o evidente illogicità)
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze processuali in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese e la previsione di somme a favore della Cassa delle Ammende
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà, per i conseguenti adempimenti
Massime di principio
- In fase cautelare il giudice valuta la sussistenza di "gravi indizi" e non la prova piena: standard meno stringente rispetto al giudizio definitivo.
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione ex novo delle risultanze di fatto; sono ammissibili censure solo se si denuncia violazione di norme o manifesta illogicità nella motivazione.
- Al giudice di merito non è richiesto di confutare dettagliatamente ogni argomentazione difensiva; una motivazione logica e complessiva che mostri di aver considerato i fatti è sufficiente.
- La scelta e la ponderazione delle fonti di prova spettano al giudice del merito e vincolano la Cassazione salvo errori logico-giuridici evidenti.
- La declaratoria d'inammissibilità può comportare condanne per spese processuali e sanzioni alla Cassa delle Ammende; se permane la detenzione va notificato il provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att.
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