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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30585/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che ha respinto il riesame: il ricorrente deduce motivi di cassazione per vizio di motivazione e insufficienza probatoria relativi a (i) presunta duplicazione della contestazione di associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p.; (ii) illogicità e omissione di valutazione in ordine all'esistenza di un autonomo sodalizio dedito al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) e alla possibile coincidenza soggettiva e funzionale con il clan mafioso; (iii) infondatezza dell'aggravante "agevolativa" ex art. 416-bis.1 c.p.; (iv) eccessivo affidamento su dichiarazioni del collaboratore D'Arrigo; (v) genericità e mancato riscontro delle "conclusioni" di trattative per l'approvvigionamento di stupefacenti (cd. "droga parlata") ai fini dell'art. 73 DPR 309/1990; (vi) mancata considerazione di elementi novelli e della declamata dissociazione del ricorrente e, quindi, carenza delle esigenze cautelari per la custodia in carcere (richiamo a artt. 192, 273, 274, 275 c.p.p. e principi di diritto probatorio).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato nella sua interezza. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale: (a) non c'è indebita duplicazione perché le contestazioni riguardano archi temporali diversi (fatti fino al 2018 vs condotte tra giugno 2019 e dicembre 2020) e la prosecuzione dell'attività non è assorbita dalle precedenti; (b) gli elementi indiziari (intercettazioni, ruoli distinti dei soggetti, base logistica, pratiche operative e sequestri anche se parziali) giustificano l'autonomia strutturale di un sodalizio dedito allo spaccio distinto, almeno parzialmente, dall'associazione mafiosa; (c) la cassa comune che riceve proventi dallo spaccio e li confluisce nel clan è idonea a fondare l'aggravante "agevolativa" ex art. 416-bis.1, anche se l'intero introito confluisce in un'unica cassa; (d) le dichiarazioni del collaboratore sono state valutate come elemento ulteriore di conforto ma non imprescindibile; (e) il contenuto delle intercettazioni ("droga parlata") è stato ritenuto probatorio nel quadro di un'attività seriale e organizzata, collegata a sequestri e riscontri; (f) le esigenze cautelari per la custodia in carcere sono adeguatamente motivate e la presunzione di necessità prevista dall'art. 275 c.p.p. non è stata superata dalla difesa, non risultando provato un effettivo e dimostrabile recesso o esaurimento dell'attività associativa. Pertanto il ricorso viene respinto e resta confermata la misura.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Rilevata l'esistenza di associazione di tipo mafioso; la Corte condivide la valutazione del giudice di merito in ordine alla prosecuzione temporale dell'attività associativa e alla necessità di contestazioni specifiche nel tempo, evitando il "ne bis in idem" quando emergono archi temporali differenti

  • art. 416-bis.1 c.p.

    L'aggravante "agevolativa" può essere riconosciuta anche quando i proventi del traffico di stupefacenti confluiscono in una cassa comune che alimenta il sodalizio mafioso; non è necessario che sia indicata una "quota" separata destinata al clan

  • DPR 309/1990 art. 74

    La Corte ritiene configurabile la fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti se esiste un'organizzazione autonoma, con ruoli e compiti specifici, anche se vi è sovrapposizione soggettiva con il clan mafioso

  • DPR 309/1990 art. 73

    La prova della detenzione/cessione può essere desunta dalle intercettazioni ("droga parlata") se inserite in un quadro probatorio organico, caratterizzato da serialità delle condotte e riscontri materiali anche parziali

  • art. 275 c.p.p. (comma 3)

    Confermata la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per il reato di cui all'art. 416-bis; tale presunzione può essere superata solo con elementi che dimostrino il recesso dall'associazione o l'esaurimento dell'attività associativa

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato rispetto agli oneri difensivi e alla dedotta apoditticità della motivazione; la Corte ritiene che il giudice di merito abbia adeguatamente considerato le censure difensive

  • art. 273 c.p.p.

    Invocato dalla difesa in relazione alla valutazione delle prove e alla dedotta apoditticità; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito logica e sufficiente

  • art. 274 c.p.p.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione sull'adozione della misura; la Corte ha ritenuto che il giudice abbia motivato adeguatamente le esigenze cautelari

  • art. 429 c.p.p.

    Richiamato nel contesto della necessità di contestazioni temporali specifiche per la determinazione della condotta da imputare

  • artt. 516 e ss. c.p.p.

    Citate per il principio che la sentenza delimita la protrazione temporale della permanenza del reato; utile a motivare la non assorbibilità di successive contestazioni riferite a periodi diversi

  • art. 28 e ss. c.p.p.; art. 649 c.p.p.; art. 669 c.p.p.

    Richiamati per illustrare il quadro normativo contro il "ne bis in idem" e i conflitti di competenza, a sostegno della tesi secondo cui contestazioni relative a periodi diversi non configurano duplicazione illecita

Massime di principio

  • La contestazione di associazione per delitti permanenti non determina automaticamente "duplicazione" quando le imputazioni riguardano archi temporali diversi: la prosecuzione dell'attività può essere oggetto di nuovo procedimento se temporalmente distinta
  • La convivenza di un'associazione mafiosa e di un'associazione per il traffico di stupefacenti è possibile: rilevano l'autonomia strutturale, i ruoli specifici e la partecipazione di soggetti estranei al clan
  • La presenza di una "cassa comune" in cui confluiscono proventi di traffico di stupefacenti può integrare l'aggravante agevolativa ex art. 416-bis.1 anche se non è dimostrata una "quota" separata destinata al clan
  • Le intercettazioni ("droga parlata") possono essere prova sufficiente per reati di droga quando sono inserite in un quadro probatorio organico, caratterizzato da serialità, ruoli individuati e riscontri (anche parziali) come sequestri
  • La presunzione di esigenze cautelari per i reati di mafia (art. 275 c.p.p.) è forte: per ottenere misure meno afflittive bisogna provare concretamente il recesso dall'associazione o l'esaurimento dell'attività criminale

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