Cassazione Penale, Sentenza n. 30585/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che ha respinto il riesame: il ricorrente deduce motivi di cassazione per vizio di motivazione e insufficienza probatoria relativi a (i) presunta duplicazione della contestazione di associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p.; (ii) illogicità e omissione di valutazione in ordine all'esistenza di un autonomo sodalizio dedito al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) e alla possibile coincidenza soggettiva e funzionale con il clan mafioso; (iii) infondatezza dell'aggravante "agevolativa" ex art. 416-bis.1 c.p.; (iv) eccessivo affidamento su dichiarazioni del collaboratore D'Arrigo; (v) genericità e mancato riscontro delle "conclusioni" di trattative per l'approvvigionamento di stupefacenti (cd. "droga parlata") ai fini dell'art. 73 DPR 309/1990; (vi) mancata considerazione di elementi novelli e della declamata dissociazione del ricorrente e, quindi, carenza delle esigenze cautelari per la custodia in carcere (richiamo a artt. 192, 273, 274, 275 c.p.p. e principi di diritto probatorio).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato nella sua interezza. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale: (a) non c'è indebita duplicazione perché le contestazioni riguardano archi temporali diversi (fatti fino al 2018 vs condotte tra giugno 2019 e dicembre 2020) e la prosecuzione dell'attività non è assorbita dalle precedenti; (b) gli elementi indiziari (intercettazioni, ruoli distinti dei soggetti, base logistica, pratiche operative e sequestri anche se parziali) giustificano l'autonomia strutturale di un sodalizio dedito allo spaccio distinto, almeno parzialmente, dall'associazione mafiosa; (c) la cassa comune che riceve proventi dallo spaccio e li confluisce nel clan è idonea a fondare l'aggravante "agevolativa" ex art. 416-bis.1, anche se l'intero introito confluisce in un'unica cassa; (d) le dichiarazioni del collaboratore sono state valutate come elemento ulteriore di conforto ma non imprescindibile; (e) il contenuto delle intercettazioni ("droga parlata") è stato ritenuto probatorio nel quadro di un'attività seriale e organizzata, collegata a sequestri e riscontri; (f) le esigenze cautelari per la custodia in carcere sono adeguatamente motivate e la presunzione di necessità prevista dall'art. 275 c.p.p. non è stata superata dalla difesa, non risultando provato un effettivo e dimostrabile recesso o esaurimento dell'attività associativa. Pertanto il ricorso viene respinto e resta confermata la misura.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Rilevata l'esistenza di associazione di tipo mafioso; la Corte condivide la valutazione del giudice di merito in ordine alla prosecuzione temporale dell'attività associativa e alla necessità di contestazioni specifiche nel tempo, evitando il "ne bis in idem" quando emergono archi temporali differenti
art. 416-bis.1 c.p.
L'aggravante "agevolativa" può essere riconosciuta anche quando i proventi del traffico di stupefacenti confluiscono in una cassa comune che alimenta il sodalizio mafioso; non è necessario che sia indicata una "quota" separata destinata al clan
DPR 309/1990 art. 74
La Corte ritiene configurabile la fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti se esiste un'organizzazione autonoma, con ruoli e compiti specifici, anche se vi è sovrapposizione soggettiva con il clan mafioso
DPR 309/1990 art. 73
La prova della detenzione/cessione può essere desunta dalle intercettazioni ("droga parlata") se inserite in un quadro probatorio organico, caratterizzato da serialità delle condotte e riscontri materiali anche parziali
art. 275 c.p.p. (comma 3)
Confermata la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per il reato di cui all'art. 416-bis; tale presunzione può essere superata solo con elementi che dimostrino il recesso dall'associazione o l'esaurimento dell'attività associativa
art. 192 c.p.p.
Richiamato rispetto agli oneri difensivi e alla dedotta apoditticità della motivazione; la Corte ritiene che il giudice di merito abbia adeguatamente considerato le censure difensive
art. 273 c.p.p.
Invocato dalla difesa in relazione alla valutazione delle prove e alla dedotta apoditticità; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito logica e sufficiente
art. 274 c.p.p.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione sull'adozione della misura; la Corte ha ritenuto che il giudice abbia motivato adeguatamente le esigenze cautelari
art. 429 c.p.p.
Richiamato nel contesto della necessità di contestazioni temporali specifiche per la determinazione della condotta da imputare
artt. 516 e ss. c.p.p.
Citate per il principio che la sentenza delimita la protrazione temporale della permanenza del reato; utile a motivare la non assorbibilità di successive contestazioni riferite a periodi diversi
art. 28 e ss. c.p.p.; art. 649 c.p.p.; art. 669 c.p.p.
Richiamati per illustrare il quadro normativo contro il "ne bis in idem" e i conflitti di competenza, a sostegno della tesi secondo cui contestazioni relative a periodi diversi non configurano duplicazione illecita
Massime di principio
- La contestazione di associazione per delitti permanenti non determina automaticamente "duplicazione" quando le imputazioni riguardano archi temporali diversi: la prosecuzione dell'attività può essere oggetto di nuovo procedimento se temporalmente distinta
- La convivenza di un'associazione mafiosa e di un'associazione per il traffico di stupefacenti è possibile: rilevano l'autonomia strutturale, i ruoli specifici e la partecipazione di soggetti estranei al clan
- La presenza di una "cassa comune" in cui confluiscono proventi di traffico di stupefacenti può integrare l'aggravante agevolativa ex art. 416-bis.1 anche se non è dimostrata una "quota" separata destinata al clan
- Le intercettazioni ("droga parlata") possono essere prova sufficiente per reati di droga quando sono inserite in un quadro probatorio organico, caratterizzato da serialità, ruoli individuati e riscontri (anche parziali) come sequestri
- La presunzione di esigenze cautelari per i reati di mafia (art. 275 c.p.p.) è forte: per ottenere misure meno afflittive bisogna provare concretamente il recesso dall'associazione o l'esaurimento dell'attività criminale
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