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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM AL30C n. 29639 del 20/04/2021

NUOVA SARDA INDUSTRIA CASEARIA/CONTRATTI CESSIONE LATTE OVINO-CAPRINO

AGCMAL30C

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il procedimento, avviato sulla base delle segnalazioni del MIPAAFT-ICQRF e dell’Associazione Più Sardegna, riguardava la presunta mancata stipulazione di contratti scritti tra Nuova Sarda Industria Casearia e gli allevatori conferenti latte ovino e caprino nell’annata 2018/2019. La società ha prodotto i contratti annuali sottoscritti con tutti i 21 allevatori diretti, contenenti quantità, caratteristiche, prezzo e modalità di consegna e pagamento. L’AGCM ha pertanto ritenuto insussistenti elementi sufficienti per accertare una violazione dell’art. 62, comma 1, D.L. 1/2012 e ha chiuso il procedimento senza sanzioni.

Nuova Sarda Industria Casearia e contratti di cessione di latte ovino-caprino: esclusa la violazione dell’art. 62, comma 1, D.L. 1/2012 per insussistenza della condotta contestata.

Nuova Sarda Industria Casearia – contratti di fornitura di latte ovino-caprino

Il provvedimento riguarda il procedimento AL30C, avviato nei confronti di Nuova Sarda Industria Casearia S.r.l. per verificare la possibile violazione della disciplina sulle relazioni commerciali nella filiera agricola e alimentare. L’ipotesi oggetto di esame consisteva nella mancata stipulazione, in forma scritta, dei contratti di fornitura con gli allevatori conferenti latte ovino e caprino nell’annata casearia 2018/2019. L’Autorità ha concluso il procedimento escludendo la violazione contestata.

Parti e origine del procedimento

Nuova Sarda Industria Casearia S.r.l., con sede a San Nicolò d’Arcidano, opera nella produzione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari, in particolare formaggi ovini, anche a denominazione di origine protetta. Nel 2019 ha realizzato un fatturato pari a 5.557.242 euro.

Il procedimento è stato avviato il 29 dicembre 2020 sulla base di segnalazioni del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo – ICQRF e dell’Associazione “Più Sardegna”. La segnalazione ministeriale era accompagnata dal verbale di constatazione n. 2019/2071 del 17 dicembre 2019, redatto a seguito di un’ispezione presso la sede del caseificio. Nel verbale si dava atto che, con riferimento alla campagna casearia 2018/2019, presso la sede non risultavano disponibili contratti firmati con i fornitori di latte, ma soltanto fatture di pagamento.

Oggetto e quadro normativo

L’istruttoria è stata circoscritta alla verifica della conformità della condotta di Nuova Sarda all’art. 62, comma 1, del Decreto-Legge n. 1/2012, convertito dalla Legge n. 27/2012. Tale disposizione disciplina le relazioni commerciali relative alla cessione di prodotti agricoli e alimentari e prevede, salvo i contratti conclusi con il consumatore finale, che i contratti siano stipulati in forma scritta e contengano indicazioni riguardanti:

  • la durata del rapporto;
  • la quantità e le caratteristiche del prodotto;
  • il prezzo;
  • le modalità di consegna;
  • le modalità di pagamento.

La norma richiede inoltre che i contratti siano informati ai principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni.

L’Autorità ha richiamato anche l’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo alle relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Tale disposizione prevede, nei casi in cui lo Stato membro imponga la contrattualizzazione scritta delle consegne di latte crudo, che il contratto sia concluso per iscritto prima della consegna e disciplini, tra l’altro, prezzo, volume e calendario delle consegne, durata, pagamenti, modalità di raccolta o consegna e forza maggiore.

Iter istruttorio e difese della società

A seguito dell’avvio, Nuova Sarda ha depositato una memoria difensiva il 28 gennaio 2021. L’Autorità ha successivamente comunicato alle parti il termine di conclusione della fase istruttoria, fissato al 26 marzo 2021, concedendo un termine di dieci giorni per la presentazione di memorie e documenti.

La società ha sostenuto che quanto riportato nel verbale ispettivo fosse dovuto a un malinteso imputabile al rappresentante aziendale presente all’ispezione. I contratti non erano infatti conservati presso la sede di San Nicolò d’Arcidano, dove si svolgeva la verifica, ma presso l’archivio del consulente del caseificio.

Evidenze documentali

Nuova Sarda ha prodotto:

  • l’elenco dei 21 allevatori conferenti diretti di latte ovino e caprino nell’annata 2018/2019;
  • i 21 contratti di fornitura scritti conclusi con tutti tali allevatori;
  • l’elenco dei 37 allevatori conferenti diretti nell’annata 2019/2020;
  • i relativi contratti scritti conclusi con tutti i conferenti dell’annata successiva.

I contratti relativi all’annata 2018/2019, denominati “Contratto di fornitura latte ovino/caprino ai sensi della L.R. 15/2010 articolo 7”, avevano durata annuale, dal 1° dicembre 2018 al 30 novembre 2019. Secondo quanto rilevato dall’Autorità, essi riportavano le quantità e le caratteristiche del latte conferito, il prezzo, le modalità di consegna e le modalità di pagamento, risultando quindi coerenti con i requisiti previsti dall’art. 62, comma 1, D.L. 1/2012.

Valutazione dell’Autorità

Dalla documentazione acquisita è emerso che, nell’annata casearia 2018/2019, Nuova Sarda si riforniva presso 21 allevatori e aveva concluso contratti scritti di fornitura con ciascuno di essi. La circostanza risultava comprovata dai documenti prodotti dalla società e superava l’apparente esito del verbale ispettivo, nel quale l’assenza dei contratti presso la sede era stata interpretata come assenza dei contratti stessi.

L’Autorità ha pertanto ritenuto che non sussistessero elementi sufficienti per ritenere che le condotte commerciali della società integrassero una violazione dell’art. 62, comma 1, D.L. 1/2012. Il provvedimento non riguarda un’intesa restrittiva della concorrenza né un abuso di posizione dominante; non sono quindi stati applicati gli artt. 2 o 3 della Legge n. 287/1990, né gli artt. 101 o 102 TFUE.

Esito e conseguenze

L’AGCM ha deliberato che, limitatamente ai profili oggetto di valutazione e con riferimento all’annata 2018/2019, non vi fossero elementi sufficienti per accertare una violazione dell’art. 62, comma 1, D.L. n. 1/2012 da parte di Nuova Sarda Industria Casearia.

Il procedimento si è quindi concluso senza accertamento dell’infrazione, senza sanzioni, senza misure cautelari e senza imposizione di impegni o ulteriori misure comportamentali.

Punti principali

Parti e origine del procedimento

L’operatore segnalato è Nuova Sarda Industria Casearia S.r.l., attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari, inclusi formaggi ovini e DOP. Le segnalazioni provenivano dal MIPAAFT-ICQRF e dall’Associazione Più Sardegna. L’avvio del procedimento è stato comunicato il 29 dicembre 2020.

Condotta oggetto di verifica

L’istruttoria mirava a verificare se, nell’annata casearia 2018/2019, il caseificio avesse omesso di stipulare contratti scritti con tutti gli allevatori conferenti latte ovino e caprino, in possibile violazione dell’art. 62, comma 1, D.L. 1/2012.

Evidenze documentali

Nuova Sarda ha prodotto l’elenco dei 21 allevatori conferenti diretti e i relativi contratti scritti, tutti di durata annuale dal 1° dicembre 2018 al 30 novembre 2019. I contratti disciplinavano quantità e caratteristiche del latte, prezzo, consegna e pagamento. La società ha inoltre documentato la stipulazione di contratti scritti con tutti i 37 allevatori conferenti nell’annata 2019/2020.

Valutazione normativa

L’Autorità ha richiamato l’art. 62 D.L. 1/2012, che impone la forma scritta e specifiche indicazioni per i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, nonché l’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 sulle relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Esito

Considerata la prova dell’esistenza di contratti scritti con tutti i conferenti, l’AGCM ha deliberato che non vi fossero elementi sufficienti per ritenere integrata la violazione dell’art. 62, comma 1, D.L. 1/2012. Il procedimento si è concluso senza accertamento di illecito e senza sanzioni.

Come è indicizzato

Materierelazioni commerciali nella filiera agroalimentarecontratti di fornituralatte ovino-caprinoobblighi di forma scrittachiusura del procedimento

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