Sentenza n. 3019/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento - della comunicazione n. -OMISSIS-, caricata in data 9 aprile 2025 sulla pagina web riservata del candidato e letta in pari data, con la quale sono stati resi noti al ricorrente il voto della prova scritta contenuta nella busta n. 29 e la non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense (sessione 2024); - del verbale n. -OMISSIS- del 5 febbraio 2025 redatto in sede di correzione delle prove scritte dalla XIª Sottocommissione per gli esami di avvocato costituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte relativa all’elaborato contenuto nella busta n. 29; - nonché, ove possa occorrere, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quelli impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione recante il voto della prova scritta e la non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione forense, nonché il verbale di correzione dell'elaborato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui gli erano stati resi noti il voto della prova scritta e la non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione forense, nonché il verbale della sottocommissione relativo alla correzione dell'elaborato. Nel corso del giudizio è emerso che il ricorrente aveva successivamente superato la prova orale per l'abilitazione alla professione di avvocato. Il difensore ha quindi dichiarato in udienza l'interesse all'accertamento dell'illegittimità degli atti impugnati, in vista di una futura azione risarcitoria. Il TAR ha ritenuto tardiva tale dichiarazione, poiché resa soltanto durante la discussione in pubblica udienza, oltre i termini previsti dall'art. 73 c.p.a., e dunque non idonea a modificare tempestivamente la domanda originaria di annullamento in una domanda di mero accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il successivo superamento della prova orale aveva fatto venir meno l'utilità concreta e attuale dell'annullamento della non ammissione alla prova orale relativa alla sessione 2024. Il Collegio ha riconosciuto che, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., è sufficiente una dichiarazione di interesse all'accertamento dell'illegittimità dell'atto a fini risarcitori, senza necessità di specificare previamente i presupposti della futura azione risarcitoria o di proporla contestualmente. Tuttavia, tale dichiarazione costituisce un'emendatio libelli e deve essere resa nelle forme e nei termini dell'art. 73 c.p.a., a garanzia del contraddittorio. Essendo stata formulata soltanto in udienza, la richiesta è stata ritenuta inammissibile e non ha impedito la declaratoria di improcedibilità. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
Consente di chiedere l'accertamento dell'illegittimità dell'atto impugnato quando viene meno l'interesse all'annullamento, anche mediante una semplice dichiarazione di interesse a fini risarcitori.
art. 73 c.p.a.
La dichiarazione di interesse all'accertamento dell'illegittimità, in quanto emendatio libelli, deve essere proposta nelle forme e nei termini previsti dalla disposizione, a garanzia del contraddittorio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati insieme alla disciplina nazionale in materia di protezione dei dati personali ai fini dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il successivo conseguimento dell'utilità sostanziale richiesta con l'azione di annullamento fa venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione e determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando viene meno l'interesse all'annullamento, la parte può chiedere l'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori mediante una semplice dichiarazione, senza dover già proporre la domanda risarcitoria né specificarne tutti i presupposti.
- La dichiarazione di interesse all'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori modifica la domanda originaria mediante emendatio libelli e deve essere proposta nelle forme e nei termini dell'art. 73 c.p.a.; la dichiarazione resa per la prima volta durante la discussione in udienza è tardiva e non è idonea a mantenere l'interesse alla decisione.
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