Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3268/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.1052/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600452

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1052/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, relativa all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, l'importo complessivo di euro 3.000,00 mediante l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata all'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziali di pagamento nei confronti delle amministrazioni statali. Nonostante ciò, il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contestare la pretesa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando all'Amministrazione di eseguire la sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, se anteriore. L'esecuzione deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, gli ulteriori accessori di legge, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: l'esatta quantificazione discende dal titolo giudiziale, dalla legge e dagli eventuali adempimenti parziali. Pertanto, i conteggi della creditrice, in particolare quanto a capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi, non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve procedere alla verifica secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti del codice civile. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale dovrà intervenire su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e provvedere entro i successivi 60 giorni alla determinazione definitiva dell'importo e agli atti contabili necessari. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto, con distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del credito riconosciuto dal giudicato.

  • art. 14 decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Prevede, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo di somme di denaro.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Impongono di determinare misura e decorrenza degli interessi dovuti in conformità al titolo giudiziale e alle disposizioni civilistiche applicabili; i conteggi della parte creditrice non sono vincolanti oltre tali limiti.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Rilevano, rispettivamente, per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle norme del processo civile compatibili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme non ha natura costitutiva del diritto di credito, ma serve a renderne effettivo il soddisfacimento nei limiti risultanti dal titolo, dalla legge e dagli eventuali pagamenti parziali.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la quantificazione proposta dal creditore non vincola definitivamente l'amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi: l'amministrazione deve verificare autonomamente misura e decorrenza degli accessori secondo il titolo giudiziale e le norme applicabili.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali, l'inadempimento al pagamento consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per il recupero coattivo delle somme dovute.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a operare, su istanza del creditore, in caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta non ha diritto a un compenso autonomo quando l'incarico di esecuzione rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico nominato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.