Sentenza del 26/09/2017 n. 5515 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Avviso di accertamento - delega.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che, se l'Amministrazione non dimostra l'avvenuto conferimento della delega al funzionario che ha sottoscritto l'atto, l'avviso di accertamento è nullo per difetto di sottoscrizione da parte di un soggetto abilitato. L'esito è pertanto favorevole al contribuente, quando la delega non venga provata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contesta la validità dell'avviso perché sottoscritto da un funzionario diverso dal titolare dell'ufficio, senza che l'Amministrazione abbia dimostrato l'esistenza e il corretto conferimento della delega necessaria a esercitare il potere di sottoscrizione in via sostitutiva. In caso di contestazione, spetta all'Amministrazione provare il conferimento della delega e, quindi, la legittimazione del funzionario firmatario.
Norme richiamate
Art. 42, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973
La disposizione disciplina la sottoscrizione degli avvisi di accertamento e richiede che l'atto sia sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
Art. 42, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973
La norma prevede conseguenze di invalidità per l'avviso privo della sottoscrizione richiesta dalla legge. In caso di contestazione della legittimazione del firmatario, l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza della delega.
Massime di principio
- Quando il contribuente contesta specificamente la legittimazione del funzionario firmatario, l'Amministrazione deve provare il conferimento della delega e il corretto esercizio del potere sostitutivo.
- La delega deve risultare da elementi idonei a dimostrare sia l'esistenza dell'incarico sia la legittimazione del soggetto che ha sottoscritto l'avviso.
- La mancata prova della delega, se necessaria perché l'atto non è stato firmato dal titolare dell'ufficio, può comportare la nullità dell'avviso di accertamento.
- La contestazione deve riguardare in modo specifico la validità della sottoscrizione o l'assenza di delega; non è sufficiente una doglianza generica e astratta.
- Prima di applicare il principio a un caso concreto occorre verificare la data dell'atto, la disciplina vigente, il tipo di ufficio e la giurisprudenza applicabile.
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