Sentenza n. 2700/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie provvisoria e definitiva del concorso per 100 Agenti di Polizia Locale, diniego di riconoscimento della riserva per volontari delle Forze Armate e successivi atti di scorrimento e assunzione, impugnati anche con motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, militare in servizio presso la Marina Militare dal 2016, aveva partecipato al concorso comunale per 100 Agenti di Polizia Locale e si era collocato al 199° posto nella graduatoria provvisoria e al 201° in quella definitiva, con 89,50 punti, senza ottenere il riconoscimento della riserva del 20% prevista per i volontari delle Forze Armate. Ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della l. 241/1990, degli artt. 678 e 1014 del d.lgs. 66/2010 e degli artt. 4, 5 e 15 del bando; eccesso di potere per difetto di motivazione e mancata attivazione del soccorso istruttorio; violazione di parità di trattamento, imparzialità, buon andamento e favor partecipationis. Ha sostenuto che il modulo telematico non offriva una voce adeguata per dichiarare la riserva spettante ai militari ancora in servizio, circostanza poi chiarita dal Comune con FAQ del 15 maggio 2024, e che nella domanda aveva comunque indicato il proprio impiego presso la Marina Militare. Ha inoltre richiamato le PEC del 21 ottobre e 27 novembre 2025, anteriori alla formazione delle graduatorie, con cui aveva segnalato il titolo e trasmesso documentazione; secondo il ricorrente, l’indicazione avrebbe dovuto essere chiarita o regolarizzata mediante soccorso istruttorio, senza lesione della par condicio. Con i motivi aggiunti ha impugnato gli ulteriori atti di scorrimento e assunzione, deducendone l’illegittimità derivata. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto alla collocazione tra i vincitori riservisti e il risarcimento in forma specifica.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha rilevato che il bando richiedeva espressamente di dichiarare nella domanda il possesso del titolo di riserva e stabiliva che la mancata dichiarazione escludeva il beneficio; anche la documentazione successiva alla prova orale doveva riguardare titoli già indicati nella domanda. Non ha ritenuto dimostrata l’impossibilità di selezionare l’opzione: nella PEC del 21 ottobre 2025 il ricorrente aveva descritto la mancata selezione come un proprio «mero errore materiale», mentre il bando indicava canali per chiedere assistenza informatica o chiarimenti. Ha inoltre escluso che la sezione sulle esperienze lavorative rivelasse il titolo, poiché la dichiarazione di impiego come elettricista della Marina Militare non consentiva di desumere né l’appartenenza ai ruoli militari né il servizio volontario rilevante ai fini della riserva. Il soccorso istruttorio non era applicabile: il candidato aveva selezionato «NO» alla voce sulla riserva e la domanda non conteneva elementi dai quali il titolo fosse riconoscibile; consentirne la dichiarazione dopo la scadenza avrebbe integrato una mancanza sostanziale e attribuito un vantaggio in danno degli altri concorrenti, in violazione della lex specialis, della par condicio e dell’autoresponsabilità. Il titolo trasmesso successivamente era quindi irrilevante, anche se posseduto. Respinte le censure di annullamento, il TAR ha ritenuto prive di base le domande di accertamento e risarcimento in forma specifica; ha respinto i motivi aggiunti perché fondati sugli stessi vizi derivati. Spese compensate per la peculiarità degli interessi e la natura interpretativa delle questioni.
Norme richiamate
artt. 678 e 1014 d.lgs. 66/2010
In sintesi, dalla dichiarazione resa dal deducente - in questa diversa parte della domanda di partecipazione - non poteva evincersi né la qualifica di militare, né che la stessa potesse essere sussumibile nelle categorie per le quali gli artt. 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 contemplano la riserva.
Il titolo di riserva previsto per le categorie contemplate dagli artt. 678 e 1014 deve risultare dichiarato e identificabile nella domanda; la sola indicazione di un’attività lavorativa presso la Marina Militare non dimostra né l’appartenenza ai ruoli militari né il possesso del titolo rilevante.
art. 5 del bando di concorso
La lex specialis onerava espressamente i concorrenti a dichiarare nella domanda di partecipazione, fra gli altri, “il possesso dei requisiti che danno diritto alla riserva ai sensi dell’art. 678, comma 9, e dell’art. 1014 del D.lgs. n. 66/2010 (riserva di legge a favore dei volontari delle Forze Armate)”, con l’espressa precisazione che “La mancata dichiarazione esclude il concorrente dal beneficio” (art. 5 del bando).
La clausola del bando rende necessaria la dichiarazione del titolo di riserva nella domanda e preclude il riconoscimento del beneficio in caso di mancata dichiarazione.
art. 15 del bando di concorso
Inoltre, per il caso di superamento della prova orale, sempre la lex specialis imponeva ai candidati interessati di far pervenire - entro il termine stabilito - la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva/preferenza “indicati nella domanda di partecipazione alla selezione […]” (art. 15 del bando), a ribadire, dunque, la necessità, ai fini di interesse, della dichiarazione del titolo già nella domanda di partecipazione.
La documentazione richiesta dopo il superamento della prova orale comprova i titoli già indicati nella domanda e non consente di introdurre successivamente un titolo di riserva omesso.
art. 16, comma 1, d.P.R. 487/1994
La soluzione si impone non solo sulla base del tenore letterale dell’art. 16, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (secondo cui l’amministrazione procedente valuta i titoli preferenziali o i titoli di riserva nella nomina quando questi siano stati «già indicati nella domanda» di ammissione al concorso), ma anche per il convergere di ulteriori considerazioni; è stato sottolineato, infatti, che l’indicazione dei titoli in un momento successivo alla presentazione della domanda, e quindi quando il termine di presentazione sia scaduto, implicherebbe non tanto una regolarizzazione quanto un’integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati.
L’amministrazione valuta i titoli di riserva o preferenza ai fini della nomina soltanto se indicati nella domanda; la loro allegazione dopo la scadenza costituisce un’integrazione non consentita, incompatibile con la perentorietà del termine e la par condicio.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Ed invero, premesso che nella specie il ricorrente ha univocamente indicato “NO” in corrispondenza della dicitura “Riserva dei posti per l’accesso ai concorsi pubblici” e che nessun elemento nella domanda di partecipazione poteva far emergere il possesso in capo al medesimo del diritto alla riserva in questione, anche secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità il “[…] soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione anche nell’ambito delle procedure concorsuali, ma, in questo caso, è necessario il rispetto del principio della par condicio, per cui l’intervento dell’amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati […] l’istituto, pur astrattamente utile per la selezione dei migliori, può sopperire alla regolarizzazione delle sole carenze di elementi formali della domanda e di irregolarità documentali, ma non anche delle mancanze assolute e sostanziali della documentazione o delle dichiarazioni; diversamente argomentando, ogni procedura selettiva pubblica sarebbe esposta, teoricamente all’infinito, a modifiche, rettifiche, integrazioni dovute ad errori sostanziali, in violazione del principio di autoresponsabilità”.
Il soccorso istruttorio nelle procedure concorsuali può sanare carenze formali e irregolarità documentali, ma non una mancanza sostanziale o l’omessa dichiarazione di un titolo, quando la regolarizzazione attribuirebbe un vantaggio a danno degli altri candidati. Nel caso concreto, la risposta negativa sulla riserva e l’assenza di indicazioni alternative escludevano un errore formale emendabile.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Infine, il ricorrente, nell’aver flaggato “NO” in corrispondenza della dicitura “Riserva dei posti per l’accesso ai concorsi pubblici”, lungi dall’incorrere in una mera omissione, ha espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione, formulata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, di non essere in possesso di titoli di riserva, sicché “devono trovare applicazione tanto il principio di autoresponsabilità dei concorrenti, quanto il principio secondo il quale nemo potest venire contra factum proprium, corollario del dovere di buona fede di cui all’art. 1, comma 2 bis, l. n. 241/90”.
Il dovere di buona fede impedisce al candidato di contraddire la propria dichiarazione espressa: la selezione negativa della riserva, resa nella domanda, comporta l’applicazione del principio di autoresponsabilità e non può essere successivamente trasformata in una mera omissione.
art. 97 Cost.
Pertanto, anche nell’ottica del bilanciamento degli interessi, deve ritenersi che, nell’ipotesi di mancata dichiarazione dei titoli nei termini prescritti, l’Amministrazione non possa intervenire per sanare l’omissione imputabile esclusivamente alla interessata, dovendosi privilegiare, nell’ottica del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97 Cost., la speditezza della procedura informatizzata e la tutela della par condicio, valorizzando il principio di autoresponsabilità del dichiarante.
Nelle procedure concorsuali, buon andamento e imparzialità giustificano il rispetto dei termini e della par condicio, senza sanare omissioni sostanziali imputabili al candidato.
Massime di principio
- Quando il bando richiede espressamente che il titolo di riserva o preferenza sia dichiarato nella domanda e prevede la perdita del beneficio in caso di omissione, l’amministrazione non può riconoscere quel titolo sulla base di una comunicazione successiva alla scadenza, anche se il candidato lo possedeva già.
- Il soccorso istruttorio nelle procedure concorsuali può correggere carenze formali e irregolarità documentali, ma non può supplire all’omessa dichiarazione di un titolo valutabile o a una dichiarazione negativa espressa, se ciò comporta un’integrazione sostanziale della domanda e un vantaggio lesivo della par condicio.
- Un errore nella compilazione telematica è sanabile come errore materiale soltanto se risulta oggettivamente e immediatamente riconoscibile dal contenuto della domanda; non lo è quando per ricostruire il titolo omesso occorrono chiarimenti o indagini ulteriori.
- La sola indicazione di un’esperienza lavorativa presso un’amministrazione militare non prova, senza ulteriori elementi dichiarati nella domanda, né l’appartenenza ai ruoli militari né il possesso dei requisiti per una riserva concorsuale riservata a specifiche categorie.
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