Ordinanza n. 206/2026 - Lecce, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa sospensione cautelare, -della Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL Taranto n. 451 del 18 febbraio 2026, recante “Procedura aperta da espletarsi telematicamente su Piattaforma Empulia per l’affidamento del servizio triennale di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature elettromedicali di costruzione GE Medical Systems Italia s.p.a. ubicate presso le strutture sanitarie di competenza dell’ASL Taranto. CIG B86BA03084. Aggiudicazione definitiva”; -ove necessario, della comunicazione di aggiudicazione di cui alla nota 0040988, inoltrata a GE a mezzo il 20 febbraio 2026; -del verbale della commissione n. 2 del 18 dicembre 2025; -per quanto occorrer possa, del verbale della commissione n.1 del 12 novembre 2025; -di ogni altro atto connesso, annesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti e degli interessi legittimi di GE, ivi compreso l’eventuale e non conosciuto provvedimento, esplicito o implicito, emesso dalla ASL Taranto, a valle della graduatoria finale, circa la verifica sul possesso dei requisiti. E con declaratoria di inefficacia, ex artt. 122 e 124 c.p.a., -del contratto nelle more eventualmente stipulato tra la ASL Taranto e Polygon, con espressa dichiarazione di disponibilità di GE al subentro nello stesso. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da POLYGON SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO il 03/04/2026: per l’annullamento, previa sospensione cautelare, -della Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL Taranto n. 451 del 18 febbraio 2026, recante “Procedura aperta da espletarsi telematicamente su Piattaforma Empulia per l’affidamento del servizio triennale di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature elettromedicali di costruzione GE Medical Systems Italia s.p.a. ubicate presso le strutture sanitarie di competenza dell’ASL Taranto. CIG B86BA03084. Aggiudicazione definitiva”; -ove necessario, della comunicazione di aggiudicazione di cui alla nota 0040988, inoltrata a GE a mezzo il 20 febbraio 2026; -del verbale della commissione n. 2 del 18 dicembre 2025; -per quanto occorrer possa, del verbale della commissione n.1 del 12 novembre 2025; -di ogni altro atto connesso, annesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti e degli interessi legittimi di GE, ivi compreso l’eventuale e non conosciuto provvedimento, esplicito o implicito, emesso dalla ASL Taranto, a valle della graduatoria finale, circa la verifica sul possesso dei requisiti. E con declaratoria di inefficacia, ex artt. 122 e 124 c.p.a., -del contratto nelle more eventualmente stipulato- tra la ASL Taranto e Polygon, con espressa dichiarazione di disponibilità di GE al subentro nello stesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva a favore di Polygon della procedura aperta per il servizio triennale di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali dell’ASL Taranto
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione definitiva della gara, nonché gli atti della commissione e gli ulteriori provvedimenti connessi, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto stipulato tra l’ASL Taranto e l’aggiudicataria Polygon, dichiarando la propria disponibilità al subentro. Nel giudizio è stato proposto anche ricorso incidentale da Polygon, ma il TAR ha precisato di prescindere, allo stato e in considerazione della sommarietà della fase cautelare, dall’esame del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti della controinteressata.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare senza esaminare, in questa fase, la fondatezza dei motivi di ricorso, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché il danno allegato dalla ricorrente, rappresentato dal rischio di stipulazione del contratto e dalla conseguente perdita della possibilità di conseguire il bene della vita, non è stato considerato grave e irreparabile: ove il ricorso fosse accolto nel merito, il pregiudizio sarebbe adeguatamente ristorabile sia mediante reintegrazione in forma specifica sia per equivalente. È stata fissata l’udienza pubblica di merito per il 28 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
art. 122 c.p.a.
Richiamato nella domanda della ricorrente quale fondamento della richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto; la questione non è stata esaminata nella fase cautelare.
art. 124 c.p.a.
Richiamato nella domanda della ricorrente quale fondamento della richiesta di tutela conseguente all’annullamento dell’aggiudicazione; la questione non è stata esaminata nella fase cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, il rischio di stipulazione del contratto e di perdita della possibilità di conseguire l’aggiudicazione non integra, di per sé, un pregiudizio grave e irreparabile quando il danno possa essere adeguatamente ristorato, in caso di accoglimento del ricorso, mediante reintegrazione in forma specifica o risarcimento per equivalente.
- La valutazione cautelare può arrestarsi all’insussistenza del periculum in mora, senza procedere all’esame del fumus boni iuris e senza anticipare la decisione sui motivi di ricorso, sul ricorso incidentale o sui motivi aggiunti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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