Ordinanza n. 755/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della delibera assunta nella riunione del 1° ottobre 2025 dalla Commissione Centrale, verbale notificato all'odierna ricorrente il 28 ottobre 2025, con la quale è stata disposta la revoca del programma speciale di protezione nei confronti della Sig.ra-OMISSIS-e di ogni altro atto, in particolare le note del Servizio Centrale di Protezione e delle relazioni richiamate nella suddetta delibera, od atto antecedente, preparatorio, preordinato, allo stato anche non noto, presupposto, connesso e/o consequenziale ivi compreso, ove occorre, il provvedimento di avvio del procedimento e quello conclusivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Commissione Centrale che ha disposto la revoca del programma speciale di protezione nei confronti della ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la delibera assunta dalla Commissione Centrale il 1° ottobre 2025 e notificata il 28 ottobre 2025, nonché gli atti del Servizio Centrale di Protezione, le relazioni richiamate e gli eventuali atti presupposti e consequenziali, inclusi gli atti di avvio e conclusione del procedimento. Dal testo risultano contestate in via cautelare le censure rivolte alla revoca del programma speciale di protezione. L'Amministrazione ha sostenuto la legittimità della revoca, fondata sulle ripetute violazioni commesse dalla ricorrente nonostante le diffide, ritenute incompatibili con le finalità del programma tutorio e idonee a porre in pericolo anche la sicurezza della figlia minorenne. La ricorrente ha inoltre dedotto un pregiudizio cautelare connesso alla perdita della protezione e alle conseguenze sulla propria posizione e sull'unità familiare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di delibazione sommaria, ha ritenuto che il ricorso non apparisse suscettibile di esito favorevole, poiché le ripetute violazioni della ricorrente, nonostante le diffide, integravano prima facie i presupposti della revoca, essendo incompatibili con le finalità del programma di protezione e tali da mettere in pericolo anche la sicurezza della figlia. Il provvedimento è stato ritenuto apparentemente immune dalle censure dedotte anche perché fondato sui pareri favorevoli alla revoca espressi dalla DDA competente e dalla DNAA. È stato inoltre escluso il periculum in mora: nei confronti della ricorrente permanevano misure ordinarie di protezione ritenute adeguate al livello di rischio; la figlia continuava, allo stato, a beneficiare del programma speciale; la delibera non disponeva alcun allontanamento della figlia dalla madre, rimettendo ogni determinazione al Tribunale per i minorenni. Quanto all'unità familiare, il TAR ha rilevato che la relativa valutazione spettava all'autorità minorile e che, nelle more, la ricorrente, pur estromessa dal circuito tutorio e decaduta dalla responsabilità genitoriale, sarebbe rimasta nel domicilio protetto assegnato alla figlia. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata valutata secondo il fumus boni iuris e il periculum in mora.
art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È stato richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente e della figlia.
Massime di principio
- In sede cautelare, la revoca di un programma speciale di protezione appare assistita da fumus di legittimità quando risulti fondata su ripetute violazioni degli obblighi o delle regole del programma, nonostante precedenti diffide, qualora tali condotte siano incompatibili con le finalità tutorie e mettano in pericolo la sicurezza del beneficiario o dei familiari protetti.
- Il periculum in mora può essere escluso quando, dopo la revoca del programma speciale nei confronti di un beneficiario, permangano misure ordinarie di protezione ritenute adeguate al livello di rischio.
- La revoca della protezione nei confronti di un genitore non comporta di per sé l'allontanamento del figlio minore né determina le relative conseguenze sull'unità familiare, quando tali decisioni siano rimesse alla competenza del Tribunale per i minorenni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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