Sentenza del 14/07/2016 n. 4189 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
SOCIETÀ ESTINTA - Attività agricola - Credito esposto in dichiarazione - Sufficienza - Rapporti giuridici trasferiti ai soci - Rimborso - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto il diritto dei soci al rimborso del credito IVA esposto in dichiarazione. L'estinzione e la cancellazione della società non hanno fatto venir meno il rapporto tributario: si è verificato un fenomeno successorio, con trasferimento ai soci dei rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alla società estinta. Il principio è conforme a Cassazione n. 6070/2013.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I soci chiedevano il riconoscimento e il rimborso di un credito IVA correttamente indicato nella dichiarazione della società, nonostante quest'ultima fosse stata successivamente estinta e cancellata. La questione riguardava la possibilità di trasferire ai soci i rapporti giuridici facenti capo alla società e, in particolare, il diritto al rimborso del credito fiscale. La dichiarazione IVA è stata ritenuta sufficiente a comprovare il credito, anche perché, quando espone un debito, legittima l'Agenzia delle Entrate a procedere al recupero.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale affermato da Cassazione n. 6070/2013
Con l'estinzione della società si determina un fenomeno di tipo successorio cosicché le obbligazioni si trasferiscono ai soci.
La cancellazione della società dal registro delle imprese produce l'estinzione dell'ente, ma non elimina i rapporti giuridici ancora pendenti. Tali rapporti si trasferiscono ai soci, i quali possono far valere i crediti della società e sono soggetti, nei limiti applicabili, alle relative obbligazioni.
Dichiarazione IVA
Il credito IVA correttamente esposto nella dichiarazione costituisce elemento sufficiente per fondare la richiesta di rimborso. La dichiarazione ha rilevanza anche a favore dell'Amministrazione finanziaria, poiché l'esposizione di un debito può legittimare l'attività di recupero.
Massime di principio
- La cancellazione di una società non comporta automaticamente la perdita dei crediti fiscali risultanti dalla dichiarazione; tali crediti possono essere fatti valere dai soci subentrati nei rapporti giuridici della società estinta.
- Un credito IVA correttamente indicato nella dichiarazione può essere sufficiente per richiederne il rimborso, salvo contestazioni specifiche sulla sua esistenza o spettanza.
- Il principio di successione nei rapporti della società estinta opera sia per i rapporti attivi, come i crediti e i rimborsi, sia per quelli passivi, come debiti e obbligazioni tributarie.
- La dichiarazione fiscale produce effetti coerenti sia a favore del contribuente sia a favore dell'Amministrazione: non può essere considerata rilevante solo quando espone un debito e irrilevante quando espone un credito.
- In casi analoghi occorre verificare la corretta indicazione del credito nella dichiarazione, l'effettiva cancellazione della società e la qualità dei soggetti che ne invocano il rimborso, oltre agli eventuali termini e requisiti procedurali.
Testo integrale
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