Cassazione Penale, Sentenza n. 23802/2026 del 26/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una misura cautelare custodiale disposta dal G.i.p. di Roma e confermata dal Tribunale del riesame nei confronti di un indagato per un'aggressione avvenuta nei pressi della stazione Termini, qualificata come tentato omicidio in concorso con altri. Il ricorso per cassazione deduceva un unico motivo: violazione di varie norme codicistiche in materia cautelare e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria. La difesa sosteneva che i gravi indizi erano stati tratti da presunte videoriprese di videosorveglianza mai effettivamente visionate dal pubblico ministero, dal G.i.p., dal Tribunale del riesame e dalla difesa, ma solo dalla polizia giudiziaria, la quale ne aveva riferito unilateralmente il contenuto; gli unici elementi visivi erano tre fermo immagine ritenuti poco nitidi e non idonei a identificare l'autore. Si lamentava inoltre che la misura fosse stata fondata su un'identificazione meramente presuntiva, priva di riscontri oggettivi, e che il riesame avesse attribuito valore quasi incontestabile al verbale di fermo e alle annotazioni di P.g., in assenza dei filmati originari e di ulteriori riscontri, in violazione dell'obbligo di autonoma valutazione e del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha affermato che, nel sindacato di legittimità sulle misure cautelari personali, non è consentita una rivalutazione del merito o degli elementi fattuali, essendo il controllo limitato alla verifica della coerenza logico-giuridica dell'ordinanza impugnata. Ha quindi ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato in modo completo e non manifestamente illogico sulla sussistenza dei gravi indizi, valorizzando non solo i fermo immagine e le annotazioni di polizia giudiziaria, ma anche ulteriori riscontri: l'identificazione dei soggetti mediante sistema SARI, la comparazione con i fotosegnalamenti, i dati relativi ai mezzi utilizzati, gli indumenti sequestrati, la documentazione medica della persona offesa e l'assenza di una ricostruzione alternativa credibile da parte dell'indagato. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; è stata inoltre disposta la trasmissione di copia del provvedimento all'istituto penitenziario per gli adempimenti di legge e l'oscuramento dei dati identificativi.
Norme richiamate
art. 273 c.p.p.
richiamato come norma sulla gravità indiziaria in materia cautelare; la Corte ribadisce che la relativa valutazione è apprezzamento di merito del giudice cautelare, censurabile in cassazione solo per violazione di legge o manifesta illogicità
art. 292 c.p.p.
comma 2, lett. c) e c-bis)
richiamato quale parametro dell'obbligo motivazionale dell'ordinanza cautelare e dell'autonoma valutazione del giudice; la Corte esclude la violazione, ritenendo la motivazione del riesame completa e congrua
art. 309 c.p.p.
norme richiamate dalla difesa in tema di riesame cautelare; nel provvedimento si afferma che il Tribunale ha correttamente esaminato gli atti trasmessi e le doglianze difensive
art. 291 c.p.p.
richiamato dalla difesa in relazione alla procedura applicativa della misura cautelare; non emerge una specifica statuizione interpretativa autonoma
art. 125 c.p.p.
richiamato quale parametro generale della motivazione; la Corte ritiene che il provvedimento impugnato non sia affetto da motivazione apparente
art. 616 c.p.p.
norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in conseguenza del rigetto
art. 94 disp. att. c.p.p.
comma 1-ter e comma 1-bis
richiamato per la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario, non essendo derivata dalla pronuncia la rimessione in libertà
art. 52 d.lgs. 196/2003
richiamato per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso misure cautelari personali, il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del compendio indiziario, ma solo la verifica della tenuta logico-giuridica dell'ordinanza impugnata e dell'assenza di manifesta illogicità.
- Ai fini della gravità indiziaria, il giudice cautelare può fondare la decisione su un insieme di elementi convergenti, anche se ciascuno singolarmente non è decisivo, purché la motivazione dia conto in modo coerente del loro valore complessivo.
- La mancata visione diretta dei supporti audiovisivi da parte di tutti i soggetti processuali non determina di per sé l'illegittimità della misura quando il contenuto rilevante dei filmati sia descritto in atti e sia corroborato da ulteriori riscontri oggettivi o documentali.
- Il verbale di fermo e le annotazioni di polizia giudiziaria, se inseriti in un quadro complessivo coerente e non smentiti da elementi contrari, possono costituire un valido supporto per la valutazione cautelare dei gravi indizi.
- L'identificazione dell'indagato può essere ritenuta affidabile quando trova riscontro in plurimi dati convergenti, quali comparazione fotografica, mezzi utilizzati, indumenti sequestrati, riscontri sanitari e assenza di una spiegazione alternativa credibile da parte dell'indagato.
- In tema di tentato omicidio in concorso, l'apporto del singolo partecipante può essere desunto anche dalla partecipazione coordinata all'azione aggressiva e non soltanto dall'uso materiale dell'arma, se il contributo rafforza l'offesa e si inserisce in un'azione unitaria diretta contro la vittima.
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