Sentenza n. 125/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dal M.A.S.E., in merito al rilascio del relativo parere di valutazione di impatto ambientale e la predisposizione dello schema di provvedimento di VIA, a seguito di istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006, depositata il 20.12.2023, in relazione alla realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato “AgriEko Campomarino” della potenza nominale di 46,75 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Campomarino (CB) e Larino (CB); nonché per la condanna dell'Amministrazione al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, ai sensi degli artt. 33 e 25, comma 2-ter del D.Lgs. n. 152/2006, pari a € 13.043,59 (oneri corrisposti pari a € 26.087,19).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di VIA per un impianto agrivoltaico e mancato rimborso del 50% dei diritti di istruttoria
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva presentato il 20 dicembre 2023 un’istanza per il rilascio del provvedimento unico in materia ambientale, ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 152/2006, relativamente a un impianto agrivoltaico di 46,75 MW e alle opere di connessione alla rete. L’istanza era stata dichiarata procedibile e la consultazione pubblica si era conclusa il 26 aprile 2024, ma la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e il MASE non avevano proseguito l’istruttoria né concluso il procedimento, nonostante il sollecito dell’11 novembre 2024. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 8, 23 e 25 del d.lgs. 152/2006, degli artt. 1, 2 e 6 della l. 241/1990, dell’art. 97 Cost., dei principi di doverosità, ragionevolezza, buona fede e buon andamento, nonché della disciplina europea e nazionale di promozione delle fonti rinnovabili, lamentando il superamento dei termini perentori della procedura di VIA. Con il secondo motivo ha chiesto l’accertamento del diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, ai sensi degli artt. 25, comma 2-ter, e 33 del d.lgs. 152/2006 e dell’art. 2-bis, comma 1-bis, della l. 241/1990, per l’importo di euro 13.043,59.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha qualificato il progetto come rientrante tra quelli sottoposti alla competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e ha ritenuto applicabili i termini degli artt. 24 e 25 del d.lgs. 152/2006. Ha affermato che i criteri di priorità previsti dall’art. 8 del medesimo decreto non derogano né sospendono i termini perentori del procedimento di VIA. In particolare, dalla pubblicazione dell’avviso decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l’adozione del provvedimento; la Commissione deve esprimersi e predisporre lo schema entro 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione, mentre il MASE deve adottare il provvedimento finale entro ulteriori 30 giorni. Il procedimento doveva quindi concludersi entro 160 giorni dalla pubblicazione del 26 aprile 2024. Poiché la Commissione non aveva neppure avviato l’istruttoria e non risultava adottato alcun provvedimento di sospensione, il silenzio è stato dichiarato illegittimo. Il TAR ha ordinato al MASE e, per quanto di competenza, al Ministero della Cultura, di concludere il procedimento con atto espresso e motivato entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha inoltre previsto, in caso di ulteriore inerzia, l’attivazione del potere sostitutivo previsto dall’art. 25, comma 2-quater, del d.lgs. 152/2006, con acquisizione del parere ISPRA e successiva adozione degli atti omessi. Ha stabilito che la valutazione del progetto debba avvenire in via prioritaria rispetto alla quota dei procedimenti PNIEC non prioritari, nell’ambito delle sedute già calendarizzate o di una seduta straordinaria. Quanto alla domanda patrimoniale, il TAR ha accertato che il superamento dei termini determina automaticamente il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria e ha condannato il MASE a pagare euro 13.043,59. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC opera con le modalità previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 del medesimo decreto.
Individua la Commissione competente per l’istruttoria tecnica dei progetti VIA rientranti nel PNIEC e ne coordina l’attività con la disciplina generale della VIA.
art. 8, comma 1, d.lgs. 152/2006
Con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima [...] hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista.
I criteri di priorità organizzano l’ordine di trattazione, ma non sospendono né derogano ai termini perentori di conclusione del procedimento di VIA.
art. 23 d.lgs. 152/2006
Contestualmente alla pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria attività istruttoria.
Per i progetti di competenza della Commissione PNRR-PNIEC l’attività istruttoria deve iniziare contestualmente alla pubblicazione della documentazione.
art. 24, commi 1 e 3, d.lgs. 152/2006
Dalla data di pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.
La pubblicazione dell’avviso costituisce il dies a quo per le fasi di consultazione, valutazione e adozione del provvedimento di VIA.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
La Commissione [...] si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione [...] e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione [...] Nei successivi trenta giorni [...] il direttore generale [...] adotta il provvedimento di VIA.
Il procedimento deve concludersi, secondo la scansione considerata dal TAR, entro 160 giorni dalla pubblicazione: 130 giorni per la Commissione e 30 giorni ulteriori per il provvedimento finale del MASE.
art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006
Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all’articolo 33.
Il superamento dei termini determina automaticamente il diritto del proponente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria.
art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006
Il titolare del potere sostitutivo [...] provvede all’adozione dell’atto omesso entro i successivi trenta giorni.
In caso di inerzia della Commissione, del MASE o del Ministero della Cultura, il titolare del potere sostitutivo deve adottare gli atti omessi secondo la scansione temporale prevista dalla norma.
art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006
Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La perentorietà dei termini impedisce all’amministrazione di giustificare il ritardo con criteri di priorità non predeterminati o con difficoltà organizzative interne.
art. 2, l. 241/1990
Impone alla pubblica amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto e disciplina il potere sostitutivo in caso di inerzia.
art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990
In caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte [...] l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo.
Il rimborso speciale previsto dall’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006 è stato ricondotto dal TAR alla funzione di indennizzo da ritardo procedimentale.
art. 28, comma 4, d.l. 69/2013
Nel giudizio di cui all’articolo 117 [...] può proporsi, congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda per ottenere l’indennizzo.
Consente di proporre congiuntamente al ricorso avverso il silenzio la domanda per l’indennizzo da ritardo, da trattare con rito camerale.
art. 31 c.p.a.
Fornisce la base processuale per l’azione di accertamento dell’illegittimità del silenzio e dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito avverso il silenzio della pubblica amministrazione, utilizzato per ottenere la conclusione del procedimento.
Massime di principio
- Nei procedimenti di VIA di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, i termini stabiliti dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 152/2006 sono perentori e devono essere rispettati anche quando l’amministrazione applichi criteri di priorità nella trattazione dei progetti.
- I criteri di priorità previsti dall’art. 8 del d.lgs. 152/2006 regolano l’ordine organizzativo di esame delle pratiche, ma non costituiscono una causa di sospensione ex lege dei termini per la conclusione della VIA né possono giustificare l’inerzia amministrativa.
- Le difficoltà organizzative derivanti dal numero elevato di procedimenti pendenti non possono essere opposte al privato per giustificare il superamento di termini procedimentali espressamente qualificati come perentori.
- Per i progetti VIA PNRR-PNIEC, dalla pubblicazione dell’avviso decorrono i termini della procedura; secondo la scansione applicata dal giudice, la Commissione dispone di 130 giorni per esprimersi e predisporre lo schema, mentre il MASE dispone di ulteriori 30 giorni per adottare il provvedimento finale.
- Il superamento dei termini di cui all’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006 fa sorgere automaticamente in capo al proponente il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, azionabile congiuntamente al ricorso avverso il silenzio.
- In caso di persistente inerzia degli organi ordinariamente competenti, il titolare del potere sostitutivo deve attivarsi secondo la procedura dell’art. 25, comma 2-quater, del d.lgs. 152/2006, acquisendo il parere ISPRA ove necessario e adottando gli atti omessi nei termini previsti.
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