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Sentenza

Sentenza n. 2624/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 19374 del 02.09.2020, a firma della dott..ssa Rosalia Spallino, dirigente del Ministero dell'Istruzione USR per il Lazio - Ufficio VI Ambito territoriale di Roma, con cui veniva disposta la pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Roma – posto comune e sostegno, tra le altre, del personale docente della scuola secondaria di II grado valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, nonché delle graduatorie richiamate dallo stesso provvedimento e dei provvedimenti di modifica e integrazione delle graduatorie de quibus, nonché di ogni altro atto propedeutico, istruttorio e/o conseguente ai provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuto; - del provvedimento prot. n. 22253 del 22.09.2020, a firma della dott..ssa Rosalia Spallino, dirigente del Ministero dell'Istruzione USR per il Lazio - Ufficio VI Ambito territoriale di Roma, con cui veniva disposta la pubblicazione delle graduatorie incrociate per la scuola secondaria di II grado, distinte fra I e II fascia, da utilizzarsi per il conferimento delle supplenze su posti di sostegno in caso di incapienza delle graduatorie di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 12 della O.M. 60, nonché delle graduatorie richiamate dallo stesso provvedimento e dei provvedimenti di modifica e integrazione delle graduatorie de quibus, nonché di ogni altro atto propedeutico, istruttorio e/o conseguente ai provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202009502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie provinciali per le supplenze e graduatorie incrociate per il sostegno della provincia di Roma, nella parte relativa all'attribuzione del punteggio al ricorrente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento in parte qua, i provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze della scuola secondaria di secondo grado della provincia di Roma, valide per il biennio 2020/2022, nonché le graduatorie incrociate per il conferimento delle supplenze su posti di sostegno. Ha lamentato l'omessa valutazione dei titoli posseduti e dei servizi prestati, con conseguente attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante.

La decisione

Nel corso del giudizio l'amministrazione ha corretto le graduatorie impugnate, attribuendo al ricorrente il punteggio effettivamente spettante. Il ricorrente ha quindi dichiarato che la rettifica aveva integralmente soddisfatto la propria pretesa e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti dell'art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui la cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta. Il giudizio è stato pertanto dichiarato cessato quanto alla materia del contendere. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in ragione dell'andamento complessivo della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, per effetto di una sopravvenienza intervenuta durante il giudizio, la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente viene integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. ricorre quando, durante il giudizio, l'amministrazione modifica o rettifica l'atto impugnato in modo pienamente satisfattivo rispetto alla pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente.
  • Quando la sopravvenienza amministrativa soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere senza procedere all'esame nel merito dei vizi originariamente dedotti.
  • La regolazione delle spese, in caso di cessazione della materia del contendere, può essere effettuata mediante compensazione integrale qualora l'andamento complessivo della vicenda giustifichi tale soluzione.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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