Ordinanza n. 1704/2026 - Napoli, Sezione 6
per ottenere, previa concessione di misure cautelari, l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Napoli sull’istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Napoli sull'istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso contro il silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Napoli sulla propria istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, chiedendo in via cautelare che fosse ordinato all'Amministrazione di provvedere immediatamente. Il TAR ha esaminato la domanda alla luce dell'art. 55 c.p.a., rilevando che la tutela cautelare richiede la sussistenza congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il ricorrente aveva allegato un pregiudizio derivante dalla situazione di incertezza giuridica, ma non aveva indicato elementi specifici idonei a dimostrare un danno grave, imminente, ulteriore, eccezionale e non emendabile mediante la rapida definizione del giudizio sul silenzio.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza del periculum in mora. Ha ritenuto decisiva la natura accelerata del rito speciale avverso il silenzio, disciplinato dall'art. 117 c.p.a., che prevede la trattazione in camera di consiglio e, di norma, la definizione con sentenza in forma semplificata entro tempi brevi. Tale celerità è stata considerata normalmente sufficiente a garantire una tutela adeguata contro l'inerzia amministrativa e a neutralizzare il pregiudizio derivante dall'attesa. Ne consegue che la misura cautelare può essere concessa soltanto a fronte della prova rigorosa di un danno ulteriore, eccezionale e non altrimenti rimediabile mediante la decisione accelerata del merito. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La concessione della tutela cautelare richiede congiuntamente il fumus boni iuris e il periculum in mora, inteso come pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario alla decisione.
art. 117 c.p.a.
Il rito avverso il silenzio ha natura accelerata e, proprio per la sua celerità, assicura normalmente una tutela rapida ed efficace contro l'inerzia amministrativa; ciò impone una valutazione particolarmente rigorosa del periculum cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare instaurato nell'ambito del rito avverso il silenzio, la natura accelerata del giudizio di merito costituisce normalmente uno strumento di tutela sufficiente a neutralizzare il pregiudizio derivante dall'attesa.
- La concessione di una misura cautelare in un giudizio contro il silenzio richiede la dimostrazione rigorosa di un periculum in mora ulteriore, eccezionale e non altrimenti emendabile mediante la rapida definizione del giudizio ai sensi dell'art. 117 c.p.a.; la mera situazione di incertezza giuridica non è sufficiente.
- Il periculum in mora, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., deve consistere in un pregiudizio grave e irreparabile che il ricorrente subirebbe durante il tempo necessario alla decisione e deve essere valutato tenendo conto della concreta durata e della struttura accelerata del rito applicabile.
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