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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37254/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

A seguito di un incidente in bicicletta avvenuto il 5 aprile 2013 in Pozzuoli, il danneggiato riferiva di essere caduto dal mezzo perché urtato da un'autovettura, riportando lesioni. Egli conveniva in giudizio il conducente dell'auto e la relativa compagnia assicuratrice per sentirne affermare la responsabilità e ottenere il risarcimento. La domanda veniva respinta sia dal Giudice di Pace sia dal Tribunale in appello. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c., per mancata o erronea valutazione della dichiarazione testimoniale; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; 3) ulteriore censura di motivazione apparente perché resa per relationem. La censura centrale riguardava il fatto che il giudice d'appello non aveva vagliato in modo specifico i vizi dedotti, limitandosi ad affermazioni generiche sull'inattendibilità dell'unico teste e sull'assenza di riscontri oggettivi.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati, in una valutazione complessiva, il secondo e il terzo motivo, strettamente connessi. Ha affermato che la motivazione del Tribunale era solo apparente perché si limitava a considerazioni generali e al richiamo della giurisprudenza, senza esaminare concretamente i motivi d'appello e, in particolare, il contenuto della testimonianza unica escussa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre dato atto che, per l'accoglimento del ricorso, non opera il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro dell'omesso esame o della cattiva valutazione della prova testimoniale; la Corte non fonda su questo profilo l'accoglimento, ma sulla nullità della motivazione.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione della prova testimoniale; non costituisce la ratio decidendi dell'accoglimento.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è nulla quando è solo apparente, cioè non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito e non affronta i motivi specifici di impugnazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il vizio denunciabile è la nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 132 c.p.c.

  • artt. 375 c.p.c. e 380 bis c.p.c.

    norme sul rito camerale per la trattazione del ricorso in Cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    l'accoglimento dell'impugnazione esclude il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando il giudice di merito si limita a enunciazioni generiche o a formule di stile senza confrontarsi con i motivi di appello e con le specifiche risultanze istruttorie dedotte dalla parte.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione non richiede soltanto l'esistenza formale di argomentazioni, ma la loro idoneità a rendere percepibile il percorso decisionale seguito dal giudice.
  • Quando la decisione d'appello conferma la sentenza di primo grado senza esaminare in modo specifico le censure proposte, soprattutto su prove decisive come la testimonianza, ricorre un vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente.
  • In presenza di accoglimento del ricorso per cassazione, non si applica il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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