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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18142/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia riguarda alcuni suoli inseriti in un PEEP, dei quali era stata autorizzata l'occupazione d'urgenza ed eseguita l'immissione in possesso per la costruzione di fabbricati da parte della cooperativa assegnataria del diritto di superficie. I proprietari, poi deceduti e rappresentati in giudizio dai loro eredi, hanno chiesto la condanna solidale del Comune e della cooperativa al pagamento del valore di mercato dei terreni, a titolo di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, oltre all'indennità per l'occupazione legittima. Il Tribunale ha accolto la domanda e ha dichiarato inammissibile la domanda di manleva del Comune verso la cooperativa. In appello sono state confermate l'inammissibilità della manleva, il rigetto dell'eccezione di prescrizione e i criteri di liquidazione del danno. In cassazione il Comune ha dedotto: 1) violazione di norme sostanziali e processuali per l'asserito inesistente giudicato interno sulla domanda di regresso/manleva e per la ritenuta tardività della sua costituzione; 2) omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di manleva riproposta in appello; 3) errato rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale, sostenendo che le proroghe legali dell'occupazione avessero spostato il dies ad quem e che l'azione fosse tardiva; 4) violazione dei principi CEDU e delle norme sull'espropriazione, contestando il riconoscimento del danno da occupazione acquisitiva per l'intero valore del bene; 5) errore nei criteri di stima del danno e nell'uso del metodo analitico-ricostruttivo; 6) violazione delle regole sulle spese, per avere liquidato importi distinti in favore di più parti difese congiuntamente. La cooperativa ha aderito ai motivi dal terzo al sesto e ha proposto un motivo incidentale sulla prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale del Comune e anche il ricorso incidentale della cooperativa. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul giudicato interno circa l'inammissibilità della domanda di manleva. Ha respinto il secondo motivo perché la Corte d'appello aveva comunque pronunciato sul punto rigettando il motivo di appello relativo alla manleva. Ha rigettato il terzo motivo: pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata, ha affermato che nelle ipotesi di occupazione acquisitiva/usurpativa l'illecito è permanente e il danno da perdita della proprietà si commisura al valore del bene al momento della domanda, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Ha rigettato il quarto motivo, affermando che, fino a quando l'amministrazione non esercita il potere acquisitivo ex art. 42-bis t.u. espropri o non restituisce il bene, il proprietario può scegliere il rimedio risarcitorio per equivalente e ottenere il valore pieno del bene, oltre al danno per il periodo di occupazione illegittima. Ha respinto il quinto motivo sia perché il Comune non aveva interesse a censurare un criterio di calcolo più favorevole di quello astrattamente applicabile, sia perché la scelta tra metodo analitico-ricostruttivo e sintetico-comparativo è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Ha rigettato il sesto motivo sulle spese, ritenendo legittima la liquidazione complessiva delle spese a favore di più parti difese congiuntamente. Alla fine i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1299 c.c.

    richiamato in tema di rivalsa/regresso tra corresponsabili, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile o infondato per difetto di specificità e per giudicato interno

  • art. 2055, comma 2, c.c.

    richiamato per sostenere il diritto di regresso tra coobbligati solidali; la Corte non ha accolto la censura

  • art. 2909 c.c.

    richiamato con riferimento al giudicato interno sulla domanda di manleva

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, senza accoglimento della censura

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto che la pronuncia vi fosse

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla tardività/ammissibilità della domanda

  • art. 167, comma 2, c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alle eccezioni e alle preclusioni

  • art. 35 legge n. 865 del 1971

    richiamato nei motivi in tema di occupazione/espropriazione e manleva

  • art. 5 legge n. 385 del 1980

    richiamato nel terzo motivo in tema di proroghe dell'occupazione e prescrizione

  • art. 4 legge n. 166 del 2002

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla disciplina dei termini dell'occupazione

  • art. 2939 c.c.

    richiamato nel terzo motivo sulla prescrizione

  • art. 2937 c.c.

    richiamato nel terzo motivo sulla prescrizione

  • art. 2943 c.c.

    richiamato nel terzo motivo sugli atti interruttivi della prescrizione

  • art. 2944 c.c.

    richiamato nel terzo motivo sulla prescrizione

  • art. 2947 c.c.

    richiamato nel terzo motivo sulla prescrizione quinquennale

  • art. 1 Protocollo Addizionale CEDU

    richiamato per contestare la compatibilità dell'occupazione acquisitiva con la tutela del diritto di proprietà; la Corte ha ritenuto comunque ammissibile il risarcimento per equivalente

  • art. 827 c.c.

    richiamato nel quarto motivo

  • art. 834 c.c.

    richiamato nel quarto e quinto motivo in tema di espropriazione e valore del bene

  • art. 2058 c.c.

    richiamato nei motivi sul risarcimento in forma specifica/per equivalente

  • art. 39 legge n. 2359 del 1865

    richiamato nel quarto motivo in tema di espropriazione e indennizzo

  • art. 55 d.P.R. n. 327 del 2001

    richiamato nel quarto motivo come norma del testo unico espropri

  • art. 35 legge n. 865 del 1975

    richiamato nel quarto motivo

  • art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001

    richiamato come fonte del potere acquisitivo dell'amministrazione, ma non come base per escludere i rimedi civilistici finché il potere non sia esercitato

  • art. 42 Cost.

    richiamato per affermare che la legge conforma la proprietà privata ma, finché il potere espropriativo non è esercitato, il proprietario conserva i rimedi civilistici

  • art. 936 c.c.

    richiamato incidentalmente per escludere lo jus tollendi in opere pubbliche

  • art. 5-bis, comma 7-bis, legge n. 359 del 1992

    richiamato come criterio di calcolo del danno, ritenuto più favorevole al Comune rispetto al valore pieno

  • Corte cost. n. 349 del 2007

    richiamata per la declaratoria di illegittimità costituzionale del criterio di cui all'art. 5-bis, comma 7-bis, legge n. 359 del 1992

  • art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014

    richiamato per la liquidazione del compenso unico e l'aumento facoltativo per più parti difese dallo stesso avvocato

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di condanna alle spese

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in relazione al contributo unificato

  • art. 382, comma 4, c.p.c.

    richiamato per correggere la motivazione della sentenza impugnata pur confermandone il dispositivo

  • Cass. S.U. n. 735 del 2015

    richiamata come precedente sul carattere permanente dell'illecito da occupazione illegittima

  • Cass. n. 4476 del 2015

    richiamata in conformità al principio sull'illecito permanente

  • Cass. n. 20231 del 2016

    richiamata in conformità al principio sull'illecito permanente

  • Cass. n. 12961 del 2018

    richiamata sul momento di cessazione dell'illecito in caso di domanda risarcitoria per equivalente

  • Cass. n. 22929 del 2017

    richiamata sul momento di cessazione dell'illecito in caso di domanda risarcitoria per equivalente

  • Cass. n. 144 del 2020

    richiamata a sostegno della possibilità per il proprietario di chiedere il risarcimento per equivalente

  • Cass. n. 6301 del 2014

    richiamata a sostegno della possibilità per il proprietario di chiedere il risarcimento per equivalente

  • Cass. n. 6243 del 2016

    richiamata sulla discrezionalità del giudice di merito nella scelta del metodo di stima

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile quando non colpisce specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie se la decisione di merito si fonda su giudicato interno o su una autonoma ragione non aggredita dal ricorrente.
  • L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque esaminato e rigettato il motivo di appello o la questione proposta, anche se con motivazione sintetica o per relationem.
  • Nelle ipotesi di occupazione illegittima di un bene immobile da parte della pubblica amministrazione, in mancanza di decreto di esproprio o di restituzione del bene, l'illecito ha natura permanente e il danno da perdita della proprietà è commisurato al valore del bene al momento della domanda risarcitoria per equivalente.
  • L'eccezione di prescrizione va valutata tenendo conto della permanenza dell'illecito e del momento in cui il proprietario esercita la domanda risarcitoria che implica rinuncia forzosa al diritto sul bene; l'erronea motivazione sul dies a quo non conduce alla cassazione se il dispositivo è conforme a diritto.
  • Il proprietario danneggiato da occupazione illegittima conserva la facoltà di scegliere il rimedio civilistico, incluso il risarcimento per equivalente, finché l'amministrazione non eserciti il potere acquisitivo ex art. 42-bis del testo unico espropri o non restituisca il bene.
  • La scelta tra diversi criteri tecnici di stima del valore del bene rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
  • La parte soccombente non ha interesse a censurare in cassazione un criterio di liquidazione del danno che le sia più favorevole di quello astrattamente applicabile, se la controparte non abbia proposto impugnazione incidentale sul punto.
  • In tema di spese di lite, quando più parti aventi identica posizione processuale sono difese dallo stesso avvocato, il giudice può liquidare un compenso unitario con eventuale aumento facoltativo, senza che la quantificazione per singola parte sia di per sé censurabile se il totale risulta congruo.

Come è indicizzato

MaterieProprietàSpese di liteImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiContrattiDiritti realiEsecuzioniProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicatoNesso di causalità

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