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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20654/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Procura impugna l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che, in funzione di giudice del riesame, aveva annullato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Silvio Berlingeri (delitti indicati come artt. 110-629 c.p. e artt. 2, 4 e 7, l. 2/10/1967, n. 895). Il motivo unico, articolato, denuncia violazione di legge per difetto assoluto di motivazione e travisamento del fatto: i giudici del riesame avrebbero omesso di visionare integralmente il materiale video (limitandosi a singoli fotogrammi e ritenendoli non nitidi, quando invece sarebbero risultati chiari); avrebbero frainteso l'ipotesi accusatoria (secondo la Procura la contestazione non richiedeva la registrazione esplicita del prelevamento dell'arma da parte di Berlingeri, ma attestava modalità di parcheggio e apertura dello sportello che avrebbero consentito a Romeo di prendere l'arma); avrebbero attribuito valore incongruo alle dichiarazioni liberatorie della persona offesa, non considerando che la stessa era stata indagata per favoreggiamento; inoltre i giudici avrebbero trascurato elementi investigativi rilevanti, come estorsioni analoghe commesse nei giorni precedenti da alcuni concorrenti nel reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse attuale e concreto del pubblico ministero. La Corte rileva che, quando il PM impugna un'ordinanza che ha annullato la custodia cautelare per difetto di gravità indiziaria in reati per i quali non opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., è necessario indicare e documentare le ragioni dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari (periculum libertatis e altri presupposti della misura). Nel caso di specie il PM non ha svolto alcuna argomentazione specifica circa l'attualità delle esigenze cautelari; pertanto il ricorso è inammissibile. La Procura, quale parte pubblica, è esonerata dalle spese processuali e dal versamento alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Norma citata nell'elencazione dei reati contestati; non oggetto di specifica interpretazione nella motivazione della Corte.

  • art. 629 c.p.

    Norma sul reato (estorsione) indicata tra i fatti contestati; non è stata interpretata nel merito dalla Corte, essendosi la decisione concentrata sull'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

  • legge 2 ottobre 1967, n. 895 (artt. 2, 4, 7)

    Norme richiamate tra le fattispecie contestate; la Corte non si è pronunciata sulla loro applicazione sostanziale, avendo escluso l'ammissibilità del ricorso per ragioni procedurali.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Norma citata come riferimento formale al riassunto del motivo di ricorso; non contiene una citazione testuale nel provvedimento.

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    La Corte richiama il termine per la produzione di memorie e atti nelle cause trattate con discussione scritta: la memoria difensiva prodotta il 19/05/2026 è stata ritenuta tardiva rispetto al termine di tre giorni previsto, pertanto il Collegio si è ritenuto esonerato dall'esame del suo contenuto.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Riferimento alla presunzione legale di pericolo per alcuni reati (che agevola la misura cautelare): la Corte sottolinea che, in assenza dell'operatività di tale presunzione per i reati in esame, il PM deve comunque dimostrare l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari per non incorrere in inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il pubblico ministero impugna un provvedimento che ha annullato una misura cautelare per difetto di gravità indiziaria, deve indicare e documentare l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari (periculum libertatis e simili); in sua assenza il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
  • Se la presunzione di pericolo prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. non opera per il reato contestato, il PM ha l'onere rafforzato di provare che permangono specifiche esigenze cautelari che giustificherebbero il ripristino della misura.
  • La Corte di legittimità non entra nel merito probatorio (es. valutazione completa dei filmati o del travisamento del fatto) se il ricorso è inammissibile per ragioni procedurali legate alla mancanza di interesse; pertanto è cruciale documentare sin dall'impugnazione gli elementi che mostrano il concreto bisogno della misura.
  • Memorie difensive depositate fuori termine (secondo art. 611 c.p.p.) possono non essere esaminate, con conseguente esclusione del loro apporto alla decisione; è dunque essenziale rispettare i termini processuali per garantire la considerazione di nuovi elementi.
  • Le doglianze sulla valutazione probatoria (nitidezza dei filmati, valore delle dichiarazioni, precedenti analoghi) devono essere esposte con elementi concreti che colleghino tali prove all'attualità delle esigenze cautelari, altrimenti rimangono inefficaci ai fini dell'ammissibilità del ricorso.

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