Cassazione Penale, Sentenza n. 26038/2022 del 06/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del GIP che aveva disposto la custodia in carcere per reati tra cui ricettazione e frode informatica (uso di carte bancomat provento di furto per prelievi e bonifici), contestando la sussistenza delle esigenze cautelari "attuali" e "concrete" e l'inesistenza di una motivazione che rendesse il carcere l'unica misura adeguata. Abate e Arena deducevano che la precedente misura degli arresti domiciliari (applicata per fatti analoghi e correttamente osservata per oltre nove mesi) avrebbe dovuto escludere la necessità del carcere; Picone sosteneva un ruolo meramente esecutivo e l'assenza di episodi che ne giustificassero il carcere.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché i difensori e i ricorrenti hanno tempestivamente trasmesso dichiarazione formale di rinuncia ai ricorsi, motivando la rinuncia con la sostituzione della misura detentiva con gli arresti domiciliari. La rinuncia, essendo atto formale, irrevocabile e recettizio, determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. Non è stata disposta alcuna condanna alle spese processuali né alcuna sanzione in favore della Cassa delle ammende, in quanto la sopravvenuta mancanza di interesse derivante dalla sostituzione del provvedimento non configura soccombenza del ricorrente.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
ex art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la richiesta di riesame delle misure coercitive: è la norma formale invocata per proporre il riesame del provvedimento cautelare
art. 274 cod. proc. pen.
articolo 274 cod. proc. pen.
Richiama i requisiti delle esigenze cautelari di prevenzione speciale (rilevanza, concretezza e attualità) che il giudice deve valutare per giustificare la custodia in carcere
art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.
Criteri di censura in cassazione per vizio di motivazione (illogicità manifesta, mera apparenza) invocati dai ricorrenti per contestare la decisione sul punto cautelare
art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando il ricorrente abbia rinunciato all'impugnazione: la Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibili i ricorsi a seguito della rinuncia
art. 589 cod. proc. pen.
Stabilisce le forme e i termini della rinuncia all'impugnazione; la Corte ha richiamato l'esigenza che la rinuncia sia un atto formale e ricevuto dagli organi competenti
Massime di principio
- La rinuncia formale al ricorso è irrevocabile e determina l'inammissibilità dell'impugnazione: va fatta nelle forme e nei termini previsti dall'art. 589 c.p.p. per essere efficace.
- La sopravvenuta sostituzione o revoca del provvedimento impugnato (es. passaggio dalla custodia in carcere agli arresti domiciliari) può far venir meno l'interesse del ricorrente alla decisione e giustifica la mancata condanna alle spese se la perdita di interesse non è imputabile al ricorrente.
- Nel merito delle misure cautelari, per mantenere la custodia cautelare il giudice deve motivare la sussistenza di esigenze di prevenzione speciale con i requisiti di rilevanza, concretezza e attualità; la mera generica affermazione del pericolo di recidiva non è sufficiente senza elementi concreti.
- La pregressa osservanza di una misura meno afflittiva (es. arresti domiciliari) è un elemento probante a favore della non necessità del carcere e dovrebbe essere esplicitamente valutata dal giudice nella comparazione delle misure.
- Quando si contesta la scelta della misura, il difensore deve chiedere al giudice una motivazione selettiva che dimostri l'inevitabilità del carcere rispetto ad alternative meno gravose.
- La rinuncia strategica può essere utilizzata quando sopraggiunga la sostituzione della misura in senso favorevole, ma la rinuncia deve essere formalmente corretta perché produca effetti di inammissibilità.
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