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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22304/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della custodia cautelare disposta dal GIP per l'imputazione provvisoria di partecipazione all'associazione di stampo mafioso (clan Puntina - Pillera). Il ricorrente contestava: (i) travisamento della prova e inosservanza dell'art. 416-bis c.p.; (ii) errata applicazione degli artt. 273, 274 e 275 c.p.p. in ordine ai "gravi indizi" e alle esigenze cautelari; (iii) violazione dell'art. 391 c.p.p. per mancata utilizzazione/valutazione delle indagini difensive; (iv) vizi ed apparente contraddittorietà della motivazione. La difesa ha contestato in concreto la valorizzazione di intercettazioni, videoriprese, una lettera attribuita a Puleo, le visite e le frequentazioni al bar "Over the rainbow", la disponibilità dell'appartamento occupato da Ieni, la conversazione sul "mitra" e la vicenda del credito di 8.800 euro, nonché l'assenza di riscontri dal collaboratore Messina.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente coordinato e motivato i diversi elementi indiziari (intercettazioni, videoriprese, lettera, frequenze, rapporti con Ieni e con altri soggetti) e che tali elementi, valutati globalmente, costituiscano gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 c.p.p. La Corte ha inoltre confermato l'adeguatezza della valutazione sulle esigenze cautelari, richiamando il regime presuntivo di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. e le acquisizioni investigative (es. arresto di soggetti collegati). Sottolineata la limitazione del sindacato di legittimità che non può rinnovare la valutazione di merito delle intercettazioni salvo manifesta illogicità. Ricorrente condannato alle spese processuali; incarichi alla cancelleria ex art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Norma sostanziale sull'associazione di tipo mafioso: la Corte non ha messo in dubbio l'esistenza dell'associazione contestata e ha valutato l'appartenenza del ricorrente mediante coordinamento degli indizi.

  • art. 273 c.p.p.

    Definizione e funzione dei "gravi indizi di colpevolezza": elementi che consentono una qualificata probabilità di responsabilità. La Corte ribadisce che la valutazione deve essere globale e coordinata, non atomistica.

  • art. 274 c.p.p.

    Norma sul giudizio cautelare connessa all'art. 273: richiamata nel quadro della corretta applicazione delle regole probatorie per la misura cautelare.

  • art. 275 c.p.p.

    Regime delle esigenze cautelari e presunzione relativa in presenza di reati associativi; la Corte ha ritenuto adeguatamente valutata l'attualità delle esigenze cautelari richiamando acquisizioni investigative.

  • art. 391 c.p.p.

    Riguarda le indagini difensive: la Corte ha ritenuto che le argomentazioni difensive endoprocedimentali non abbiano dimostrato un'omessa o indebita considerazione delle indagini difensive da parte del giudice del riesame.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020 n.137 (conv. L. 176/2020)

    Disciplina procedurale che consente la requisitoria scritta in Cassazione e l'eventuale rinuncia alla discussione orale; utilizzata nel procedimento per la formulazione delle conclusioni del P.G.

  • art. 16, decreto-legge 30/12/2021 n.228 (conv. L. 25/02/2022 n.15)

    Richiamato in relazione alla proroga della disciplina procedurale emergenziale; conferma il quadro procedurale in cui si è svolto il giudizio.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma concernente gli adempimenti di trasmissione degli atti e della condanna alle spese: la Corte dispone gli adempimenti di cancelleria a norma di tale disposizione.

Massime di principio

  • In giudizio di legittimità la Corte di Cassazione non riesamina i fatti come giudice di merito; può sindacare la motivazione solo per vizi di logicità, contraddittorietà o manifesta illogicità.
  • Il giudice cautelare deve valutare gli indizi in modo coordinato e globale: singoli elementi deboli, se ricomposti organici, possono fondare gravi indizi ai sensi dell'art. 273 c.p.p.
  • Intercettazioni, videoriprese e comportamenti di contesto (frequentazioni, disponibilità di immobili, atti di supporto a capi locali) possono assumere rilievo significativo per l'appartenenza a sodalizi mafiosi, specie se indicano ruoli di "sostegno" o "assistenza" alla leadership.
  • La mancata menzione del nome del soggetto da parte di un collaboratore non esclude automaticamente la rilevanza degli indizi: va valutata la funzione e il ruolo ricoperto nel sodalizio (es. figura riservata o di supporto).
  • Le indagini difensive devono essere specificamente e circostanziatamente valorizzate nel ricorso per dimostrare che siano state ignorate; enunciazioni generiche non sovvertono la motivazione del giudice cautelare.
  • Quanto alle esigenze cautelari, in caso di reati associativi il regime presuntivo di pericolosità può giustificare la misura se supportato da elementi concreti di collegamento e operatività del soggetto nel gruppo.
  • Per impugnare con successo una misura cautelare in Cassazione è necessario articolare censure di travisamento probatorio o di manifesta illogicità del ragionamento motivazionale, non la semplice richiesta di rivalutazione degli elementi di fatto.

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