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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-775/21

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 aprile 2023. — Blue Air Aviation SA contro UCMR – ADA Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor e Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) contro Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători (SNTFC) “CFR Călători” SA. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Curtea de Apel Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Diffusione di musica di sottofondo – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 8, paragrafo 2 – Equa remunerazione – Mera fornitura di attrezzature fisiche – Impianti di sonorizzazione a bordo di treni e aeromobili – Presunzione di comunicazione al pubblico. — Cause riunite C-775/21 e C-826/21

Giurisprudenza europea62021CJ0775

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha distinto nettamente tra l’effettiva diffusione di musica di sottofondo ai passeggeri e la mera presenza, sui veicoli, di impianti di sonorizzazione. La prima ipotesi integra una comunicazione al pubblico; la seconda no, perché si tratta soltanto di messa a disposizione di attrezzature. Di conseguenza, una regola nazionale che faccia scattare una presunzione semplice di comunicazione al pubblico sulla base della sola esistenza di tali impianti è incompatibile con il diritto dell’Unione.

Comunicazione al pubblico di musica di sottofondo a bordo di mezzi di trasporto e illegittimità di una presunzione nazionale fondata sulla mera presenza di impianti di sonorizzazione

La questione giuridica

Se la diffusione di musica di sottofondo a bordo di aerei o treni integri una "comunicazione al pubblico" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29; se la mera presenza di impianti di sonorizzazione, eventualmente imposti da norme di sicurezza, consenta di presumere tale comunicazione; e se l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 osti a una normativa nazionale che preveda una simile presunzione semplice e quindi imponga una remunerazione anche in assenza di un effettivo atto di comunicazione.

Principio di diritto

La Corte afferma che la diffusione deliberata di musica di sottofondo a bordo di un mezzo di trasporto passeggeri costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, perché l’operatore interviene intenzionalmente per rendere l’opera accessibile a un numero di destinatari non insignificante; invece, la mera installazione a bordo di un impianto di sonorizzazione, e se del caso del software che ne consente l’uso, non è di per sé un atto di comunicazione, ma una semplice fornitura di attrezzature fisiche. Ne consegue che l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 osta a una normativa nazionale che presuma la comunicazione al pubblico in base alla sola presenza di tali impianti, poiché ciò può imporre una remunerazione senza un effettivo atto di comunicazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2001/29/CE
  • Direttiva 2006/115/CE
  • Articolo 8, paragrafo 2, direttiva 2006/115/CE
  • Trattato OMPI sul diritto d’autore (TDA)
  • Articolo 8 TDA
  • Dichiarazione comune relativa all’articolo 8 TDA

Comunicazione al pubblico di musica di sottofondo a bordo di mezzi di trasporto

La pronuncia riguarda due domande pregiudiziali riunite proposte dalla Curtea de Apel Bucureşti in controversie tra organismi di gestione collettiva e due operatori di trasporto, uno aereo e uno ferroviario. Il tema centrale è la qualificazione, ai fini del diritto d’autore dell’Unione, della diffusione di musica di sottofondo a bordo di aeromobili e vagoni passeggeri, nonché della rilevanza della mera presenza di impianti di sonorizzazione.

Fatti e procedimento principale

Nella causa C‑775/21, UCMR – ADA agiva contro Blue Air Aviation SA per ottenere remunerazioni e penali relative alla diffusione di opere musicali a bordo di aeromobili. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda applicando una presunzione semplice: la presenza di sistemi di sonorizzazione sugli aerei sarebbe bastata a inferire la comunicazione al pubblico. Blue Air contestava sia l’esistenza di una diffusione generalizzata, sia la rilevanza giuridica della mera presenza degli impianti, evidenziando inoltre che questi erano installati anche per finalità di sicurezza.

Nella causa C‑826/21, UPFR agiva contro CFR Călători per ottenere il pagamento di remunerazioni per la comunicazione al pubblico di fonogrammi a bordo dei treni passeggeri. Anche in questo caso il dibattito verteva sulla portata della presenza di sistemi di sonorizzazione nei vagoni e sulla possibilità di presumere, da tale sola circostanza, l’esistenza di una comunicazione al pubblico.

Normativa rilevante

La Corte richiama innanzitutto l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, che attribuisce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere. Richiama poi l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE, che prevede una remunerazione equa e unica quando un fonogramma pubblicato a fini commerciali sia utilizzato per una radiodiffusione o per qualsiasi comunicazione al pubblico.

Sul piano internazionale, viene menzionato l’articolo 8 del Trattato OMPI sul diritto d’autore e la dichiarazione comune secondo cui la semplice messa a disposizione di infrastrutture atte a consentire una comunicazione non costituisce di per sé una comunicazione al pubblico. Tale indicazione è utilizzata come criterio interpretativo del diritto dell’Unione, in particolare del considerando 27 della direttiva 2001/29.

Ragionamento della Corte: diffusione di musica di sottofondo

Per la prima questione nella causa C‑775/21, la Corte ribadisce i propri criteri consolidati in materia di "comunicazione al pubblico": occorre un atto di comunicazione e una comunicazione a un pubblico, valutati in modo individualizzato e alla luce di criteri interdipendenti.

Nel caso della diffusione di musica di sottofondo in un mezzo di trasporto passeggeri, la Corte ritiene che l’operatore intervenga deliberatamente, con piena cognizione delle conseguenze del proprio comportamento, per dare ai passeggeri accesso a un’opera protetta. Inoltre, il pubblico è costituito dall’insieme dei passeggeri che, in successione o contemporaneamente, fruiscono del servizio di trasporto; tale numero non è troppo esiguo, quindi supera la soglia minima richiesta dalla giurisprudenza.

La Corte precisa anche che il carattere lucrativo della diffusione non è una condizione necessaria per sussumere il fatto nella nozione di comunicazione al pubblico. Di conseguenza, la diffusione di musica di sottofondo a bordo di un mezzo di trasporto passeggeri costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

Ragionamento della Corte: mera presenza di impianti di sonorizzazione

Sulle ulteriori questioni della causa C‑775/21 e sulla prima questione della causa C‑826/21, la Corte opera una distinzione decisiva tra l’atto di comunicazione e la mera fornitura di attrezzature fisiche. Se la semplice disponibilità di un impianto di sonorizzazione e, se del caso, di un software fosse sufficiente a integrare automaticamente un atto di comunicazione, si finirebbe per contraddire espressamente il considerando 27 della direttiva 2001/29, che esclude la mera fornitura di attrezzature fisiche dalla nozione di comunicazione.

La Corte sottolinea che i precedenti relativi a bar, alberghi, centri termali o centri di riabilitazione riguardavano ipotesi diverse, nelle quali il gestore trasmetteva deliberatamente opere protette alla clientela tramite ricevitori installati nei locali. Un mezzo di trasporto, invece, non è assimilabile a tali strutture. Pertanto, la mera installazione a bordo di un impianto di sonorizzazione, anche se richiesta da norme di sicurezza, non costituisce un atto di comunicazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 e dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115.

Presunzione nazionale di comunicazione al pubblico e compatibilità con il diritto UE

Per la seconda questione nella causa C‑826/21, la Corte afferma che l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 osta a una disciplina nazionale, come interpretata dai giudici nazionali, che stabilisca una presunzione semplice di comunicazione al pubblico basata sulla presenza di sistemi di sonorizzazione nei mezzi di trasporto.

La ragione è che una simile presunzione può condurre a imporre il pagamento di una remunerazione anche quando non vi sia stato alcun effettivo atto di comunicazione al pubblico, in contrasto con la nozione armonizzata prevista dal diritto dell’Unione. La Corte richiama inoltre il proprio orientamento secondo cui gli Stati membri non possono ampliare unilateralmente la nozione di comunicazione al pubblico, pena la creazione di incoerenze normative e di incertezza giuridica.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • la diffusione in un mezzo di trasporto passeggeri di un’opera musicale come sottofondo costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29;
  • non costituisce comunicazione al pubblico l’installazione, a bordo di un mezzo di trasporto, di un impianto di sonorizzazione e, se del caso, di un software che consente la diffusione di musica di sottofondo;
  • l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 osta a una normativa nazionale che presuma la comunicazione al pubblico di opere musicali sulla base della sola presenza di sistemi di sonorizzazione nei mezzi di trasporto.

Principio affermato

La decisione stabilisce che, nel settore dei trasporti passeggeri, l’effettiva diffusione di musica ai viaggiatori rileva come comunicazione al pubblico, mentre la mera predisposizione tecnica del veicolo non basta. Perciò, i titolari di diritti possono pretendere remunerazioni solo in presenza di un atto di comunicazione concretamente realizzato, non sulla base di una presunzione automatica fondata sull’equipaggiamento del mezzo.

Come è indicizzato

Materiediritto d’autorediritti connessicomunicazione al pubblicotrasporti passeggeriremunerazione equa

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