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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44539/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha annullato la misura cautelare in carcere limitatamente al capo 16 (tentato omicidio), ha riqualificato l'associazione dedita al narcotraffico ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 (escludendo la diversa gravità richiamata dalla difesa) e ha sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il ricorrente deduce (1) vizio di motivazione e carenza di specificità nella valutazione della gravità indiziaria rispetto ai reati di associazione e di spaccio (art. 73 e 74 d.P.R. 309/1990), contestando che l'ordinanza si sia limitata a riprodurre l'informativa di polizia giudiziaria e che molte intercettazioni non riguarderebbero lui; sostiene l'assenza di prova della sua partecipazione stabile al sodalizio e la debolezza strutturale dell'organizzazione (forniture a credito, poche risorse). (2) Con secondo motivo censura la motivazione sulle esigenze cautelari: i fatti sono datati, non vi sarebbero ulteriori violazioni penali nel frattempo, errore su una presunta condanna del 2014 (secondo la difesa inesistente), e la qualifica di "organizzatore" non è compatibile con la scarsità di mezzi e l'assenza di sequestri.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo la Corte ritiene la censura generica e inammissibile laddove non indica specificamente le omissioni criticate; rileva che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la riqualificazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990, descrivendo elementi quali la struttura rudimentale a base personale/familiare, i canali di approvvigionamento, il linguaggio comune e le condotte finalizzate allo scopo associativo, nonché il contributo del ricorrente tramite rapporti con venditori al dettaglio e legami con i vertici. La Corte evidenzia che l'ordinanza ha valutato anche l'aggravante richiamata e i singoli reati-fine. Sul secondo motivo la Corte ritiene fondate le esigenze cautelari in ragione della reiterazione dei reati, della professionalità nella realizzazione dei fatti, del sequestro di stupefacente al momento dell'esecuzione della misura e della rilevanza di precedenti specifici risultanti dal casellario giudiziario. Il ricorso è quindi rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti), art. 74, commi 4 e 6

    art. 74, comma 4; art. 74, comma 6

    L'art. 74 disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; il comma 6 consente la riqualificazione quando l'associazione è diretta a fatti di lieve entità, con conseguente diverso inquadramento della condotta e delle presunzioni cautelari; il Tribunale ha ritenuto applicabile il comma 6 valorizzando la struttura rudimentale e la detenzione/cessione di modiche quantità

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Disciplina i delitti in materia di stupefacenti (detenzione e spaccio); il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi anche per i reati-fine contestati in forma associativa

  • Codice di procedura penale, art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione

    art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla possibilità di introdurre o sviluppare nuovi motivi nel ricorso; richiamato per precisare i limiti dell'esposizione dei motivi in cassazione

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    art. 606, comma 1, lett. e)

    Norma che individua i motivi di ricorso in cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la deduzione del ricorrente generica e non sufficiente per attivare il sindacato di legittimità

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Previsione normativa sulle presunzioni in tema di adeguatezza della custodia cautelare in carcere; la Corte ricorda che tale presunzione non opera automaticamente per associazioni finalizzate a fatti di lieve entità (orientamento consolidato)

  • Codice penale, artt. 110 e 81

    Richiamati dalla difesa in ipotesi di concorso di reati o determinazione del concorso nei delitti minori; la Corte non ha ritenuto quelle argomentazioni sufficienti a escludere i gravi indizi associativi

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e articolati: lamentele generiche o rimandi vaghi alle censure di merito risultano inammissibili
  • La mera riproduzione di atti o informative non è di per sé insufficiente se il giudice del riesame dimostra di aver valutato e motivato gli elementi decisivi che fondano la gravità indiziaria
  • L'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990 consente la riqualificazione dell'associazione quando l'attività è diretta a fatti di lieve entità; ciò non esclude automaticamente misure coercitive se emergono elementi di reiterazione, professionalità o collegamenti strutturati
  • Le esigenze cautelari possono essere ritenute concrete anche in presenza di un'organizzazione 'rudimentale' se risultano elementi quali ripetizione dei reati, rapporti stabili con fornitori/venditori e sequestri di stupefacente
  • La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275 c.3 non è assoluta per associazioni finalizzate a fatti di lieve entità; tuttavia la sua non applicazione non esclude che la custodia o altre misure cautelari siano giustificate da circostanze concrete (sequestri, precedente specifico, modalità organizzative)

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