Sentenza del 21/04/2015 n. 3689 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Tributi locali - Riscossione - Cartella di pagamento TARSU/TIA - Integrazione contraddittorio nei confronti del Concessionario - Abrogazione TARSU anno 2011 - Esenzione della pretesa impositiva e riduzione in relazione alle aree oggetto della tariffa - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la pretesa tributaria chiedendo l'esenzione o, in subordine, la riduzione della TARSU/TIA per le aree interessate, sostenendo l'asserita abrogazione della TARSU nel 2011 e la riconducibilità dei rifiuti prodotti a rifiuti speciali, nonché la spettanza di una riduzione tariffaria. È stata inoltre esaminata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione.
La decisione
La controversia è stata ritenuta scindibile nei confronti del concessionario, poiché l'appello riguardava esclusivamente l'esistenza dell'obbligazione tributaria e non l'attività di riscossione. Non è stata riconosciuta l'abrogazione della TARSU per il 2011: il relativo regime impositivo risultava ancora vigente. È stata inoltre esclusa l'esenzione, poiché l'art. 62, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993 riguarda esclusivamente i rifiuti speciali, tossici o nocivi il cui smaltimento sia effettuato direttamente dal produttore. Anche la riduzione non è stata riconosciuta, in assenza della richiesta annuale e della documentazione da presentare entro il 20 gennaio dell'anno successivo, come previsto dal regolamento comunale.
Norme richiamate
Art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
L'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado.
La norma non elimina la distinzione tra cause inscindibili e scindibili. Quando l'appello riguarda soltanto l'obbligazione tributaria, il concessionario della riscossione, estraneo al rapporto sostanziale, non deve necessariamente ricevere la notificazione dell'impugnazione.
Art. 62, comma 3, D.Lgs. n. 507/1993
L'esenzione dalla TARSU riguarda soltanto i rifiuti speciali, tossici o nocivi, quando il produttore provvede autonomamente e a proprie spese al loro smaltimento.
D.Lgs. n. 152/2006, art. 238, comma 6
La disciplina della TIA/2 era collegata all'emanazione di un regolamento ministeriale e agli adempimenti necessari per rendere applicabile la tariffa.
D.Lgs. n. 152/2006, art. 5, comma 2-quater
In mancanza del regolamento ministeriale entro il termine previsto, i Comuni potevano adottare la tariffa integrata ambientale secondo la normativa legislativa e regolamentare vigente.
D.L. n. 12/2009, art. 8, comma 3
La proroga del termine al 30 giugno 2010 consentiva ai Comuni di transitare alla TIA/2 utilizzando, in assenza del regolamento specifico, il regolamento già previsto per la TIA/1.
D.Lgs. n. 23/2011, art. 14, comma 7
La disposizione conferma la permanenza dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti secondo il quadro normativo vigente.
D.L. n. 102/2013, art. 5, comma 4-quater
La norma conferma la vigenza della TARSU fino al 2012, escludendo che essa fosse automaticamente abrogata già nel 2011.
Art. 17 del regolamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti del Comune di Marcianise
Individua i requisiti qualitativi e quantitativi necessari affinché i rifiuti speciali non pericolosi possano essere assimilati ai rifiuti urbani.
Art. 9 del regolamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti del Comune di Marcianise
La richiesta, unitamente alla prescritta documentazione, deve essere presentata con cadenza annuale entro e non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio.
La riduzione tariffaria non è automatica: deve essere richiesta annualmente entro il termine regolamentare e provata mediante la documentazione prescritta. In mancanza, il beneficio non spetta.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, il concessionario della riscossione non è necessariamente una parte imprescindibile quando la contestazione riguarda il rapporto sostanziale e l'esistenza del tributo, anziché vizi propri della riscossione.
- La sostituzione o l'evoluzione normativa tra TARSU, TIA/1 e TIA/2 non comporta automaticamente l'abrogazione del prelievo vigente: occorre verificare la concreta entrata in vigore del nuovo sistema e gli adempimenti normativi e comunali necessari.
- L'esenzione per rifiuti speciali richiede la prova che si tratti di rifiuti rientranti nella categoria prevista dalla legge e che il produttore provveda direttamente al loro smaltimento secondo la normativa applicabile.
- Le riduzioni tariffarie previste dai regolamenti comunali sono normalmente subordinate a una richiesta tempestiva e documentata; il mancato rispetto del termine può comportare la perdita del beneficio anche se le condizioni sostanziali sussistono.
- Chi contesta una cartella TARSU/TIA deve distinguere tra contestazioni sull'esistenza o sull'ammontare del tributo, da rivolgere all'ente impositore, e contestazioni su notificazione o attività esecutiva, che possono coinvolgere il concessionario.
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