Sentenza n. 301/2026 - Latina, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Latina n. 411/2024, depositata e resa pubblica il 09.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1996/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 10.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 24.09.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Latina n. 411/2024, che aveva ordinato l'accredito di complessivi 1.500 euro sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Latina, notificata all'amministrazione il 10 aprile 2024. La pronuncia civile aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione del docente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per un totale di 1.500 euro. È stata inoltre richiesta la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito depositando un atto di mero stile e non ha dimostrato l'avvenuto adempimento né l'esistenza di impedimenti all'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l'amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza civile passata in giudicato e non aveva fornito elementi ostativi. Ha assegnato al Ministero 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla notificazione a cura del ricorrente per compiere gli adempimenti necessari all'accredito delle somme dovute. In caso di ulteriore inadempimento, ha disposto l'intervento, nei successivi 60 giorni, del commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina o in un funzionario da lui delegato, da insediarsi su sollecitazione del ricorrente. Il compenso del commissario, posto a carico del Ministero, è stato liquidato in 1.000 euro, salvo conguaglio documentato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata invece respinta la domanda di astreinte: il Collegio ha ritenuto manifestamente iniqua, per ragioni di equità sostanziale, l'applicazione della sanzione pecuniaria da ritardo a un'obbligazione dell'amministrazione, considerando la gran mole di contenziosi analoghi gravanti sul Ministero e le difficoltà della finanza pubblica.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, … salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo
La norma consente al giudice dell'ottemperanza di fissare un'astreinte su richiesta della parte, ma ne esclude l'applicazione quando la misura risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative. Nel caso concreto, il TAR ha escluso la sanzione per ragioni di equità sostanziale, in considerazione dell'elevato numero di contenziosi analoghi e delle difficoltà della finanza pubblica, disponendo invece un termine per adempiere e un commissario ad acta sostitutivo.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
La sentenza civile è stata notificata all'amministrazione anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto dalla disposizione, prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato impone al giudice di fissare all'amministrazione un termine per adempiere e consente, in caso di persistente inadempimento, la nomina preventiva di un commissario ad acta con funzioni sostitutive.
- La costituzione dell'amministrazione mediante un atto di mero stile, in assenza della prova dell'avvenuto adempimento o di elementi ostativi, non impedisce l'accoglimento della domanda di ottemperanza quando l'inadempimento al giudicato risulti documentato.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: anche in presenza di una richiesta di parte, il giudice può escluderla quando, per ragioni di equità sostanziale e alla luce delle circostanze concrete, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative.
- La mancata applicazione dell'astreinte non esclude l'adozione di altre misure effettive di esecuzione del giudicato, quali la fissazione di un termine per l'adempimento e la nomina di un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia amministrativa.
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