Cassazione Civile, Ordinanza n. 25550/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato alla società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, rettificando il reddito d'impresa e, per riflesso, i redditi di partecipazione dei soci. La contestazione riguardava la cessione onerosa di un fabbricato costruito dalla società: secondo l'Amministrazione, l'immobile doveva essere qualificato come bene-merce, con conseguente tassazione dell'intero corrispettivo quale ricavo ex art. 85 t.u.i.r., mentre la società lo aveva trattato come bene patrimoniale, esponendo solo una plusvalenza. La CTR aveva accolto l'appello dei contribuenti annullando gli accertamenti, ritenendo decisiva la circostanza che l'immobile non fosse contabilizzato tra le rimanenze e che tale omissione fosse un mero errore formale. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 85 t.u.i.r., sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso la natura di bene-merce dell'immobile e, con essa, la tassazione integrale del corrispettivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha cassato la sentenza della CTR perché la qualificazione dell'immobile come bene patrimoniale non era compatibile con i criteri legali e giurisprudenziali richiamati: l'immobile, pacificamente costruito dalla società e non destinato al mercato locativo né funzionale all'esercizio dell'impresa, non poteva essere trattato come bene patrimoniale o strumentale; al contrario, doveva essere considerato bene-merce, con applicazione dell'art. 85 t.u.i.r. e tassazione dell'intero corrispettivo di cessione come ricavo. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte - Torino, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 85 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.)
"sono considerati ricavi: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa"
Il corrispettivo della cessione di un immobile che sia bene-merce concorre integralmente alla formazione del reddito d'impresa come ricavo; non si applica il regime della sola plusvalenza quando il bene è tra quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.)
È richiamato per la rettifica dei redditi di partecipazione dei soci conseguente alla rettifica del reddito della società di persone.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dall'Agenzia.
Massime di principio
- In tema di reddito d'impresa, la qualificazione di un immobile come bene-merce, bene patrimoniale o bene strumentale deve essere compiuta in base alla sua natura e alla concreta destinazione economica, non in base a mere qualificazioni contabili o a errori formali di bilancio.
- Un immobile costruito dall'impresa e destinato allo scambio nell'ambito dell'attività imprenditoriale rientra tra i beni-merce; la sua cessione genera un ricavo integralmente tassabile ai sensi dell'art. 85 t.u.i.r., e non una semplice plusvalenza.
- Se un bene non è destinato al mercato locativo né funzionale all'esercizio dell'impresa, non può essere qualificato come bene patrimoniale o come bene strumentale per destinazione.
- L'assenza di iscrizione del bene tra le rimanenze o nei registri contabili non è di per sé idonea a modificare la natura fiscale del bene quando dai fatti emerge la sua effettiva destinazione all'attività d'impresa.
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