Cassazione Penale, Sentenza n. 30507/2023 del 13/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che, pur assolvendo l'imputato dal reato di tentato omicidio, lo ha condannato per porto in luogo pubblico di arma clandestina (art. 23, comma 4, L.110/1975) e per ricettazione (art. 648 c.p.). Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione e incompatibilità tra l'assoluzione per tentato omicidio e la condanna per i reati residui, sostenendo che la responsabilità per questi ultimi non era stata adeguatamente motivata; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per la quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura relativa ai reati residui non fosse stata specificamente dedotta in appello e perciò fosse preclusa ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; inoltre, ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di rivedere la valutazione probatoria, osservando che la Corte territoriale aveva fornito adeguata motivazione (videoriprese, abbigliamento confrontato, accertamenti sulla polvere da sparo, analisi biologiche) per ritenere identificato l'imputato come autore del porto abusivo e della ricettazione. Quanto all'apparente incompatibilità con l'assoluzione per tentato omicidio, la Cassazione ha rilevato che l'assoluzione era stata motivata dalla mancanza della volontà e dell'idoneità dell'azione a cagionare la morte, non dall'assenza della condotta materiale, e dunque non precludeva la responsabilità per i reati residui. Sul secondo motivo ha escluso la violazione di legge: la Corte d'appello ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena richiamando la gravità del fatto, la pericolosità del soggetto e i suoi legami con ambienti malavitosi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Disciplina della tentata esecuzione del reato; citato come riferimento congiunto al reato di tentato omicidio per contestazione iniziale
art. 575 c.p.
Definisce il reato di omicidio; richiamato in relazione al tentato omicidio oggetto di assoluzione
art. 23, comma 4, L. 110/1975
Norma che sanziona il porto in luogo pubblico di arma clandestina; applicata per la condanna per porto di arma clandestina
art. 648, primo comma, c.p.
Norma sulla ricettazione; applicata per la condanna per la detenzione/ricettazione dell'arma
art. 606, comma 3, c.p.p.
Preclusione processuale: impedisce in cassazione censure non specificamente dedotte in grado di appello; utilizzato per dichiarare inammissibile il motivo relativo ai reati residui non impugnati in appello
artt. 132 e 133 c.p.
Principi per la determinazione della pena e criteri di applicazione; richiamati per affermare la discrezionalità del giudice di merito nella quantificazione della pena
art. 62-bis c.p.
Riferimento alle circostanze attenuanti; la Corte osserva che il giudizio sulla loro sussistenza è di fatto e può essere escluso anche sulla base di un solo elemento prevalente
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna al versamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicato per l'ammenda di euro 3.000,00
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere sollevate questioni che non sono state specificamente impugnate nel grado precedente: l'art. 606, comma 3, c.p.p. preclude la riapertura di capi di imputazione autonomi non dedotti in appello.
- L'assoluzione per tentato omicidio motivata sulla mancanza di idoneità dell'azione o della volontà di uccidere non implica automaticamente l'inesistenza della condotta materiale; pertanto le condanne per reati connotati da fattispecie diverse (es. porto d'arma, ricettazione) possono reggere se la prova dell'effettiva condotta è adeguata.
- La valutazione delle prove (videoriprese, confronto degli abiti, esami per polvere da sparo, analisi biologiche) rientra nel potere di apprezzamento del giudice di merito e in Cassazione è sindacabile solo se emergono vizi logici o contraddizioni manifeste.
- Il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto e di discrezionalità che il giudice può motivare anche richiamando un solo elemento negativo ritenuto preponderante; la Cassazione non riforma la valutazione se la motivazione è congrua e non contraddittoria.
- Per ottenere l'annullamento o la riforma in sede di legittimità occorre contestare con specificità la motivazione del giudice di merito e dimostrare vizi logici, lacune o omissioni sostanziali nella valutazione delle prove o nell'applicazione della legge.
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