Cassazione Penale, Sentenza n. 27285/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una condanna per tentata estorsione in concorso, ai sensi degli artt. 56 e 629 c.p., con richiamo all'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1 c.p. L’interessata aveva chiesto al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 673 c.p.p., la rideterminazione della pena inflitta dalla Corte di appello di Brescia dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, che ha introdotto nell’art. 629 c.p. la diminuzione di pena per il fatto di lieve entità. Il Tribunale di Bergamo aveva rigettato l’istanza ritenendo non configurabile la lieve entità, valorizzando soprattutto la commissione del fatto in concorso con altra persona e la conseguente maggiore efficacia intimidatoria, oltre alla modalità della condotta, consistita in pressioni reiterate ai danni di un imprenditore. Con il ricorso si denunciavano violazione di legge e vizi motivazionali: si lamentava che il giudice dell’esecuzione avesse fondato il diniego su un automatismo legato al concorso di persone, senza una valutazione complessiva degli indici dell’art. 133 c.p.; si sosteneva che non fosse stata considerata la minore offensività concreta del fatto, il ruolo solo economico della ricorrente, l’esiguità della somma richiesta (500 euro), la mancata consumazione del reato per reazione della persona offesa che aveva subito allertato le forze dell’ordine, e il parere favorevole del pubblico ministero. Si deduceva inoltre che la motivazione fosse illogica e in contrasto con la precedente valutazione della Corte di appello sulle minacce non particolarmente efferate o violente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione del giudice dell’esecuzione, osservando che la sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023 consente la diminuzione di pena solo per fatti di estorsione di minima offensività, connotati da occasionalità, scarsità dell’offesa, esiguità del profitto e assenza di profili organizzativi. Nel caso concreto il Tribunale aveva escluso la lieve entità in modo congruo, valorizzando il concorso con altro soggetto, la maggiore efficacia intimidatoria derivante da tale dato e le pressioni reiterate esercitate nei confronti di un imprenditore. La Corte ha inoltre affermato che, ai fini della lieve entità, rileva l’azione complessivamente intenzionata dall’agente e non solo quella effettivamente portata a compimento; perciò la circostanza che il tentativo non sia sfociato nella consumazione per la pronta reazione della vittima non incide di per sé sulla valutazione negativa. È stata infine posta a carico della ricorrente la condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 673 c.p.p.
norma invocata per chiedere la rideterminazione della pena a seguito di sopravvenuta illegittimità costituzionale della cornice edittale.
art. 56 c.p.
richiamato in relazione al tentativo di estorsione; la Corte ritiene applicabile anche al tentativo il criterio di valutazione della lieve entità riferito alla condotta complessiva intenzionata.
art. 629 c.p.
"nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità"
la sentenza costituzionale ha introdotto una valvola di sicurezza per i fatti estorsivi di minima offensività, da valutare in concreto per evitare sanzioni sproporzionate.
art. 628, terzo comma, n. 1 c.p.
richiamato come disposizione connessa alla contestazione originaria, senza svolgimento autonomo nella decisione di legittimità.
art. 133 c.p.
evocato dalla difesa come parametro di valutazione complessiva della gravità del fatto; la Corte osserva che il giudice dell'esecuzione ha comunque apprezzato in concreto gli elementi rilevanti.
art. 311 c.p.
richiamato in via analogica come modello di attenuante della lieve entità, già utilizzato dalla Corte costituzionale quale tertium comparationis.
Massime di principio
- La diminuzione di pena per il fatto di lieve entità in materia di estorsione opera solo quando la condotta presenti minima offensività, occasionalità dell’iniziativa, esiguità del vantaggio perseguito e assenza di profili organizzativi o di particolare allarme sociale.
- La valutazione della lieve entità deve essere compiuta sul fatto complessivamente considerato, tenendo conto di natura, specie, mezzi, modalità e circostanze dell’azione, nonché dell’entità del danno o del pericolo, e non può ridursi a un singolo indice isolato.
- Il concorso con altro soggetto può rilevare negativamente nella valutazione della lieve entità quando, nel concreto, incrementi l’efficacia intimidatoria della condotta o ne riveli una struttura non meramente estemporanea.
- Nel tentativo di estorsione, ai fini della lieve entità non conta soltanto ciò che è stato materialmente realizzato, ma anche l’azione che l’agente voleva porre in essere e che non si è compiuta per cause indipendenti dalla sua volontà.
- La mancata consumazione del reato per la reazione della persona offesa o per l’intervento delle forze dell’ordine non comporta automaticamente la lieve entità, se il progetto criminoso e le modalità della condotta restano connotati da apprezzabile disvalore.
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