Sentenza del 22/05/2015 n. 10600 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, sostenendo la violazione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 446/1997. Secondo l'Agenzia, la CTR aveva erroneamente escluso l'assoggettamento a IRAP ritenendo assente un'autonoma organizzazione, nonostante l'attività fosse esercitata da una società in nome collettivo. La tesi accolta dalla Corte è che, per le società commerciali e per le attività esercitate in forma associata, l'organizzazione costituisce un requisito connaturato alla forma societaria e il presupposto dell'IRAP sussiste indipendentemente dalla verifica di una distinta organizzazione autonoma rispetto all'attività personale dei soci.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR Marche e deciso la causa nel merito, rigettando la domanda originaria della società volta a ottenere il rimborso dell'IRAP. La società contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.000 euro oltre eventuali spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
L'attività esercitata dalle società e dagli enti costituisce in ogni caso presupposto dell'imposta.
La Corte interpreta la norma nel senso che l'esercizio di attività da parte di una società commerciale costituisce autonomamente presupposto dell'IRAP, senza necessità di accertare un'ulteriore autonoma organizzazione materiale.
D.Lgs. n. 446/1997, art. 3, comma 1, lett. c)
L'esercizio associato di una professione, anche liberale, rientra tra i soggetti e le attività rilevanti ai fini IRAP.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La disposizione consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; l'Agenzia l'ha invocata per contestare l'errata applicazione della disciplina IRAP da parte della CTR.
Corte costituzionale, sentenza n. 156/2001
La sentenza è richiamata quale pronuncia che ha delimitato il presupposto soggettivo dell'IRAP e ha riconosciuto che l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione di impresa, pur non essendo automaticamente presente in ogni attività professionale individuale.
Massime di principio
- Quando l'attività è esercitata tramite una società commerciale, come una s.n.c., il presupposto dell'IRAP è considerato sussistente per effetto della forma societaria, senza che sia necessario dimostrare un'autonoma organizzazione ulteriore rispetto all'apporto dei soci.
- Il requisito dell'autonoma organizzazione assume rilievo soprattutto per le persone fisiche che esercitano attività professionali o autonome individualmente; non può normalmente essere utilizzato per escludere l'IRAP dovuta da una società commerciale.
- L'assenza di dipendenti, collaboratori o beni strumentali rilevanti non è sufficiente, per una società, a ottenere il rimborso dell'IRAP, perché l'organizzazione può ritenersi insita nella struttura associata o societaria.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra attività individuale, per la quale va verificata concretamente l'autonoma organizzazione, e attività esercitata in forma societaria o associata, per la quale l'imposta può essere dovuta prescindendo da tale verifica.
- La decisione riguarda specificamente l'interpretazione della disciplina IRAP applicabile alle società e non implica che ogni professionista individuale sia automaticamente soggetto all'imposta.
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