Sentenza del 27/03/2017 n. 2387 - Comm. Trib. Prov. Milano
CONTRADDITTORIO - Mancato rispetto termine dilatorio ex art. 12, comma 7, l. 212/200 - Nullità avviso - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. L’avviso emesso prima della scadenza dei 60 giorni non è automaticamente nullo, poiché l’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 non prevede espressamente tale sanzione. L’imminente scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del potere di accertamento costituisce una motivazione idonea a giustificare l’emissione anticipata dell’avviso. Pertanto, l’atto è stato ritenuto legittimo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l’avviso di accertamento fosse nullo perché emesso prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione (PVC), previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. Secondo la tesi del contribuente, il mancato rispetto del termine avrebbe violato il contraddittorio endoprocedimentale e determinato l’invalidità dell’atto.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Termine dilatorio di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione prima dell’emissione dell’avviso di accertamento.
Il termine tutela il contraddittorio del contribuente, ma la sua violazione non comporta automaticamente la nullità dell’avviso, in assenza di un’espressa previsione normativa. L’emissione anticipata può essere giustificata da specifiche ragioni, come l’imminente scadenza del termine decadenziale per l’accertamento.
Massime di principio
- La violazione di un termine procedimentale non determina necessariamente la nullità dell’atto: occorre verificare se la legge preveda espressamente tale conseguenza o se essa risulti dai principi applicabili.
- L’avviso di accertamento emesso prima dei 60 giorni dal PVC può essere legittimo quando l’Amministrazione dimostri e motivi concretamente l’esistenza di una ragione d’urgenza, come l’imminente scadenza del termine di decadenza.
- La sola emissione anticipata non è sufficiente, di per sé, a ottenere l’annullamento dell’avviso; il contribuente deve contestare anche l’effettività o l’adeguatezza della motivazione dell’urgenza.
- In situazioni analoghe è necessario distinguere tra la funzione del termine, che consente al contribuente di presentare osservazioni, e la sanzione applicabile alla sua violazione: la tutela partecipativa non implica automaticamente l’invalidità dell’atto.
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