Cassazione Penale, Sentenza n. 9472/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma di condanna per la contravvenzione relativa all'abbandono di rifiuti. Si censurano: 1) la competenza all'adozione dell'ordinanza sindacale (art. 107 TUEL) — deducendo che solo il dirigente poteva adottare provvedimenti ripristinatori-sanzionatori; 2) violazione/errata applicazione dell'art. 255, comma 3, d.lgs. 152/2006 in relazione all'art. 192, comma 3, per mancata notifica dell'ordinanza al Comune (obbligato in solido) e mancata valutazione del concorso di responsabilità; 3) vizio di motivazione per mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Motivazione: i profili relativi alla competenza del sindaco vs dirigente non erano stati oggetto di gravame in sede di merito e dunque non potevano essere sollevati per la prima volta in Cassazione; anche sul piano sostanziale la giurisprudenza amministrativa (richiamata) conferma la possibilità per il sindaco di adottare ordinanze ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 152/2006. Quanto alla notifica e alla responsabilità solidale del Comune, la Corte d'appello aveva valutato in fatto – senza illogicità manifesta – l'assenza di dolo o colpa dell'ente (es. adozione di "fototrappole"), perciò la censura in Cassazione, che verte su fatti e merito, è inammissibile. La richiesta di esclusione della punibilità per tenuità è stata respinta perché i rifiuti erano qualificati come speciali pericolosi e la condotta ritenuta non giustificabile.
Norme richiamate
d. Igs. n. 152/2006, art. 192, comma 3
"chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo"
Norma che stabilisce l'obbligo di rimozione in solido con il proprietario o titolari di diritti solo se la violazione è imputabile a dolo o colpa a questi ultimi; la Corte ha ritenuto che l'accertamento della colpa del Comune non risultava e quindi la notifica dell'ordinanza al Comune non era obbligatoria nel caso di specie.
d. Igs. n. 152/2006, art. 255, comma 3
Prevede sanzioni per le violazioni in materia di rifiuti e la possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena all'esecuzione delle prescrizioni dell'ordinanza; la Corte ha ritenuto che la mera concessione della sospensione condizionale non prova che l'esecuzione sia avvenuta per intervento del Comune.
d. Igs. n. 267/2000 (TUEL), art. 107
Norma generale che attribuisce ai dirigenti poteri di adozione di atti di gestione esterni; la Corte ha ritenuto comunque irrilevante la censura perché la questione non era stata dedotta prima e perché la giurisprudenza amministrativa ammette la competenza del sindaco per le ordinanze ex art. 192 D.lgs. 152/2006.
codice penale, art. 131-bis
Disciplina l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte d'appello ha ritenuto che non ricorressero i presupposti, essendo i rifiuti qualificati come speciali pericolosi e la condotta non giustificata.
cod. proc. pen., art. 616
Prevede gli effetti della declaratoria di inammissibilità in termini di spese e sanzioni; applicato per l'onere delle spese e il contributo alla Cassa delle ammende.
Sentenza Consiglio di Stato n. 9722/13/11/2023
Giurisprudenza amministrativa richiamata dalla Corte per affermare che l'ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati può essere adottata dal Sindaco e non esclusivamente dal dirigente, trattandosi di disposizione speciale sopravvenuta rispetto all'art. 107 TUEL.
Corte Cost. sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai criteri per l'imposizione delle spese in caso di ricorso proposto senza colpa rispetto alla determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In Cassazione non si possono sollevare questioni di fatto o di merito non dedotte in gravame: le censure nuove sono spesso inammissibili.
- L'adozione di ordinanze di rimozione rifiuti ex art. 192 d.lgs. 152/2006 può ricadere nella competenza del Sindaco; la tesi della competenza esclusiva del dirigente non è pacifica e va valutata anche alla luce della giurisprudenza amministrativa.
- La responsabilità solidale del proprietario o dell'ente (art. 192, comma 3) richiede accertamento di dolo o colpa dell'obbligato: l'assenza di prove di colpa dell'ente può escludere la sua obbligazione solidale.
- La sospensione condizionale della pena subordinata all'esecuzione dell'ordinanza non prova, di per sé, che l'adempimento sia avvenuto per intervento di terzi (es. Comune); è necessario riscontro probatorio.
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità è inapplicabile se i rifiuti hanno natura di speciali pericolosi o se la condotta presenta profili non trascurabili; qualificazione del rifiuto è centrale.
- Per contestare omissioni o responsabilità dell'ente locale è importante avere e documentare elementi probatori (segnalazioni, relazioni tecniche, pregressa conoscenza, inerzia dimostrabile) già nelle fasi di merito.
- Operativamente: se si contesta la competenza del sindaco occorre sollevarla tempestivamente in sede amministrativa/di merito; se si invoca la tenuità occorre provare la limitata offensività e l'oggettiva esiguità del fatto.
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