Cassazione Penale, Sentenza n. 5107/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per i reati di falsità (artt. 477 e 482 c.p.), sostenendo: 1) il documento era una semplice fotocopia "grossolana" riconoscibile come falsa e quindi non integra il reato di falsità materiale; 2) mancava prova che fosse stata lei a confezionare la contraffazione e sussisteva una plausibile versione alternativa secondo cui le sarebbe stata consegnata a sua insaputa; 3) l'applicazione della recidiva reiterata era erronea perché le precedenti condanne avrebbero dovuto considerarsi estinte o comunque non idonee a integrare la recidiva in assenza di pronuncia precedente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e lo ha rigettato. Sul primo motivo ha ritenuto che il documento presentasse caratteristiche idonee a farlo apparire come un atto originale (riportava elementi di una quietanza autentica emessa per altro contribuente) e che la destinataria, cliente dello studio, poteva legittimamente confidarvi. Ha respinto il secondo motivo per essere mera richiesta di rivalutazione del fatto e non aver dimostrato vizi logici o travisamento della prova. Sul terzo motivo ha confermato la legittimità dell'applicazione della recidiva: risultavano precedenti definitivi al momento del nuovo reato e la sospensione condizionale non aveva prodotto estinzione, anche perché è intervenuta successiva condanna entro il quinquennio. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 477 c.p.
Norma relativa alla falsità materiale in atti pubblici o privati; applicata insieme all'art. 482 per la configurazione del reato in relazione alla produzione di una quietanza falsificata che assumeva aspetto di atto autentico.
art. 482 c.p.
Rilevante per la falsità in generale; i giudici hanno ritenuto integrato il reato perché il documento, pur essendo copia, aveva apparenza di originale idonea a ingannare la fede pubblica.
art. 476 c.p.
Norma concernente l'uso di atti falsi; citata nelle censure ma la Corte ha ritenuto provata la formazione e consegna del documento riconducibile alla ricorrente.
art. 49 c.p.
Riguarda la responsabilità personale; invocato nel ricorso ma non trovato idoneo a scalfire la valutazione di responsabilità individuale operata dai giudici di merito.
art. 99 c.p.
Disciplina la recidiva; la Corte ha confermato l'applicabilità della recidiva reiterata richiamando la gravità dei precedenti e la maggiore pericolosità sociale.
art. 167 c.p.
Attinente agli effetti delle condanne anteriori; valutato nel contesto della determinazione della recidiva e dell'incidenza delle precedenti misure (sospensione condizionale).
art. 192 c.p.p.
Norma sul tenore delle motivazioni e sugli elementi probatori; richiamata nella contestazione ma la Cassazione ha ritenuto la motivazione di merito adeguata.
art. 533 c.p.p.
Citato nelle censure relative alla valutazione probatoria e ai vizi di motivazione ma non ritenuto violato dalla Corte di Cassazione.
art. 546 c.p.p.
Riferito nel ricorso in relazione a questioni processuali; la Corte non ha ravvisato errori di diritto tali da riformare la decisione di merito.
art. 606 c.p.p.
Richiamato dalla Corte nel definire i limiti del sindacato in cassazione circa i vizi di motivazione; ricorsi che prospettano una nuova valutazione dei fatti senza dedurre vizio specifico di motivazione sono inammissibili.
art. 616 c.p.p.
Prevede conseguenze economiche per ricorso inammissibile; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- La produzione o consegna di una copia di un documento può integrare il reato di falsità materiale quando la copia assume l'apparenza di un originale o è idonea a farlo ritenere tale dal destinatario, tenendo conto della sua competenza e del contesto.
- La tesi della "grossolanità" del falso vale solo se il documento è riconoscibile come falso "ictu oculi" da qualsiasi persona di comune discernimento; non si può pretendere che il destinatario abbia le conoscenze tecniche di funzionari specializzati.
- La Corte di Cassazione non rivaluta liberamente le prove: il ricorso non può limitarsi a offrire una versione alternativa dei fatti; deve indicare vizi di motivazione, travisamento della prova o violazioni di diritto rilevanti e specifiche.
- Per l'applicazione della recidiva in sede di cognizione è sufficiente che, al momento del nuovo reato, sussistano precedenti definitivi che dimostrino una maggiore pericolosità sociale; non è necessaria una pronuncia preventiva di recidiva semplice.
- La sospensione condizionale della pena e i relativi effetti estintivi possono essere esclusi se interviene, entro i termini previsti, una successiva condanna che impedisce l'estinzione; va verificata la cronologia delle sentenze definitive.
- Un ricorso per cassazione inammissibile comporta conseguenze economiche (spese e sanzione alla cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quindi va valutato con attenzione il fondamento giuridico prima di proporlo.
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