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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5107/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per i reati di falsità (artt. 477 e 482 c.p.), sostenendo: 1) il documento era una semplice fotocopia "grossolana" riconoscibile come falsa e quindi non integra il reato di falsità materiale; 2) mancava prova che fosse stata lei a confezionare la contraffazione e sussisteva una plausibile versione alternativa secondo cui le sarebbe stata consegnata a sua insaputa; 3) l'applicazione della recidiva reiterata era erronea perché le precedenti condanne avrebbero dovuto considerarsi estinte o comunque non idonee a integrare la recidiva in assenza di pronuncia precedente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e lo ha rigettato. Sul primo motivo ha ritenuto che il documento presentasse caratteristiche idonee a farlo apparire come un atto originale (riportava elementi di una quietanza autentica emessa per altro contribuente) e che la destinataria, cliente dello studio, poteva legittimamente confidarvi. Ha respinto il secondo motivo per essere mera richiesta di rivalutazione del fatto e non aver dimostrato vizi logici o travisamento della prova. Sul terzo motivo ha confermato la legittimità dell'applicazione della recidiva: risultavano precedenti definitivi al momento del nuovo reato e la sospensione condizionale non aveva prodotto estinzione, anche perché è intervenuta successiva condanna entro il quinquennio. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 477 c.p.

    Norma relativa alla falsità materiale in atti pubblici o privati; applicata insieme all'art. 482 per la configurazione del reato in relazione alla produzione di una quietanza falsificata che assumeva aspetto di atto autentico.

  • art. 482 c.p.

    Rilevante per la falsità in generale; i giudici hanno ritenuto integrato il reato perché il documento, pur essendo copia, aveva apparenza di originale idonea a ingannare la fede pubblica.

  • art. 476 c.p.

    Norma concernente l'uso di atti falsi; citata nelle censure ma la Corte ha ritenuto provata la formazione e consegna del documento riconducibile alla ricorrente.

  • art. 49 c.p.

    Riguarda la responsabilità personale; invocato nel ricorso ma non trovato idoneo a scalfire la valutazione di responsabilità individuale operata dai giudici di merito.

  • art. 99 c.p.

    Disciplina la recidiva; la Corte ha confermato l'applicabilità della recidiva reiterata richiamando la gravità dei precedenti e la maggiore pericolosità sociale.

  • art. 167 c.p.

    Attinente agli effetti delle condanne anteriori; valutato nel contesto della determinazione della recidiva e dell'incidenza delle precedenti misure (sospensione condizionale).

  • art. 192 c.p.p.

    Norma sul tenore delle motivazioni e sugli elementi probatori; richiamata nella contestazione ma la Cassazione ha ritenuto la motivazione di merito adeguata.

  • art. 533 c.p.p.

    Citato nelle censure relative alla valutazione probatoria e ai vizi di motivazione ma non ritenuto violato dalla Corte di Cassazione.

  • art. 546 c.p.p.

    Riferito nel ricorso in relazione a questioni processuali; la Corte non ha ravvisato errori di diritto tali da riformare la decisione di merito.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato dalla Corte nel definire i limiti del sindacato in cassazione circa i vizi di motivazione; ricorsi che prospettano una nuova valutazione dei fatti senza dedurre vizio specifico di motivazione sono inammissibili.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede conseguenze economiche per ricorso inammissibile; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La produzione o consegna di una copia di un documento può integrare il reato di falsità materiale quando la copia assume l'apparenza di un originale o è idonea a farlo ritenere tale dal destinatario, tenendo conto della sua competenza e del contesto.
  • La tesi della "grossolanità" del falso vale solo se il documento è riconoscibile come falso "ictu oculi" da qualsiasi persona di comune discernimento; non si può pretendere che il destinatario abbia le conoscenze tecniche di funzionari specializzati.
  • La Corte di Cassazione non rivaluta liberamente le prove: il ricorso non può limitarsi a offrire una versione alternativa dei fatti; deve indicare vizi di motivazione, travisamento della prova o violazioni di diritto rilevanti e specifiche.
  • Per l'applicazione della recidiva in sede di cognizione è sufficiente che, al momento del nuovo reato, sussistano precedenti definitivi che dimostrino una maggiore pericolosità sociale; non è necessaria una pronuncia preventiva di recidiva semplice.
  • La sospensione condizionale della pena e i relativi effetti estintivi possono essere esclusi se interviene, entro i termini previsti, una successiva condanna che impedisce l'estinzione; va verificata la cronologia delle sentenze definitive.
  • Un ricorso per cassazione inammissibile comporta conseguenze economiche (spese e sanzione alla cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quindi va valutato con attenzione il fondamento giuridico prima di proporlo.

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