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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34877/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere integrati gli elementi costitutivi del reato. La Suprema Corte ha però rilevato che la censura riproduceva sostanzialmente questioni già dedotte in appello e già disattese, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, risultando quindi generica e solo apparente. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata concessione di una pena sostitutiva della pena detentiva ai sensi dell'art. 20-bis c.p., ma la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata perché, nella disciplina transitoria dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022, la decisione sulle pene sostitutive in appello presuppone una richiesta dell'imputato, richiesta che nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato mancante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, in quanto meramente riproduttivo delle doglianze di appello e privo di un confronto reale con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che il giudice di appello era tenuto a valutare l'applicabilità delle pene sostitutive solo in presenza di una richiesta dell'imputato, richiesta che non risultava formulata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    È il reato oggetto dell'affermazione di responsabilità confermata nei gradi di merito; la Corte di cassazione non entra nel merito della sua configurabilità perché il primo motivo è giudicato inammissibile per genericità.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso deve contenere censure specifiche e un effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata; la mera reiterazione di doglianze già respinte in appello integra difetto di specificità e determina inammissibilità.

  • art. 20-bis c.p.

    Le pene sostitutive delle pene detentive brevi possono essere valutate dal giudice di appello nella disciplina transitoria solo se l'imputato ne faccia richiesta nei termini rilevanti.

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Nella disciplina transitoria della riforma Cartabia, la pronuncia sulle pene sostitutive in appello presuppone una richiesta dell'imputato, formulabile anche oralmente in udienza ma comunque prima della decisione.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    È richiamato per precisare che la richiesta sulle pene sostitutive non deve necessariamente essere contenuta nell'atto di impugnazione o nei motivi nuovi, purché sia proposta al più tardi in udienza di discussione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura è inammissibile quando si limita a riproporre in modo pedissequo i motivi già dedotti in appello, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede una critica concreta alle rationes decidendi della decisione impugnata; la mera contestazione assertiva o apparente non soddisfa l'onere imposto dall'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, nel regime transitorio della riforma Cartabia il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi solo se l'imputato abbia formulato una richiesta, anche non necessariamente nell'atto di appello, ma comunque entro la discussione in udienza.
  • L'assenza della richiesta dell'imputato esclude la configurabilità di un vizio nella mancata applicazione della pena sostitutiva in appello.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti fissati dalla decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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