Cassazione Penale, Sentenza n. 14637/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva esteso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca su somme ritenute profitto/contrapprezzo per il reato di corruzione continuata in atti giudiziari. L'addebito provvisorio è che Fico, appartenente all'Arma dei carabinieri e agente di PG, avrebbe protetto Vincenzo Porcelli (trafficante di stupefacenti) informandolo sulle indagini in cambio di corrispettivi economici quantificati dal PM in euro 104.419,50 (dettagli: 3.000 euro al primo contatto; 1.200 euro al mese nel periodo indicato; extra variabili). Il ricorso deduce: 1) difetto di congrua motivazione e sproporzione nel quantum del sequestro (periodo temporale degli accertamenti eccede la contestazione e include versamenti non riconducibili al reato); 2) omissione di considerazione della documentazione difensiva che dimostrerebbe che parte delle somme (circa 40.000 euro) provenivano da donazioni del padre; 3) vizio motivazionale circa il periculum in mora.
La decisione
La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale del riesame di Potenza per nuovo esame. Nel dettaglio: ha ritenuto fondati i motivi relativi alla mancata e insufficiente motivazione sulla congruenza della somma sequestrata rispetto ai fatti contestati e sul mancato esame/motivazione della documentazione difensiva (tra cui la memoria del 19/04/2022). Ha invece rigettato il motivo relativo al periculum in mora, ritenendo adeguata la motivazione del Tribunale che aveva fatto riferimento all'inclinazione al gioco d'azzardo dell'indagato e al rischio concreto di vanificazione della confisca senza vincolo reale. Conseguenza: annullamento dell'ordinanza e rinvio per rideterminazione e motivazione puntuale del sequestro alla luce delle deduzioni difensive.
Norme richiamate
art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen.
norma sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte richiama che tale previsione contempla un'ipotesi speciale (anche di carattere obbligatorio per reati contro la pubblica amministrazione) che può giustificare il sequestro in vista della confisca
art. 322-ter cod. pen.
norma che disciplina la confisca diretta del profitto o del prezzo del reato; il sequestro preventivo può essere adottato in funzione della successiva confisca ex art. 322-ter
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
norma richiamata in relazione alla competenza per il nuovo esame disposto dal rinvio
giurisprudenza: Sez. 6, n. 12513 del 23/02/2022 (Grandis)
orientamento secondo il quale, per il sequestro preventivo funzionale alla confisca nei delitti contro la PA, è sufficiente il presupposto della confiscabilità del bene senza necessità di ulteriore specificazione del periculum in mora
giurisprudenza: Sez. 6, n. 826 del 29/11/2022 (Martorana)
orientamento contrario che richiede la motivazione anche sul periculum in mora anche per il sequestro finalizzato alla confisca; la Corte ha comunque valutato e ritenuto adeguata la motivazione nel caso concreto
giurisprudenza: Sez. 6, n. 7070 del 27/11/2009 (Imbornone)
principio secondo cui il giudice dell'appello cautelare che disattende elementi probatori prodotti dalla difesa è obbligato a motivare specificamente le ragioni del loro mancato apprezzamento; la Corte ha applicato questo principio per ritenere insufficienti le motivazioni del Tribunale sul punto
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una congruenza motivata tra l'ammontare sequestrato e il periodo/fatti specificamente contestati: non è sufficiente un mero computo di transiti bancari comprensivo di somme extracontestuali.
- Se la difesa produce documentazione (es. memorie, prove di donazioni, giustificativi di entrate lecite) il giudice dell'appello cautelare deve valutarla e, se la disattende, motivare espressamente le ragioni del rigetto.
- Esistono indirizzi giurisprudenziali divergenti sul livello di motivazione richiesto circa il periculum in mora per il sequestro finalizzato alla confisca nei reati contro la pubblica amministrazione: è prudente fornire sempre una motivazione specifica su questo punto (es. rischio di dissipazione per gioco d'azzardo, dispersione del profitto).
- La quantificazione del profitto/contrapprezzo deve essere temporalmente collegata agli episodi contestati; movimenti bancari anteriori o successivi al periodo contestato richiedono spiegazioni probatorie per essere ricondotti al reato.
- La presenza di precedenti sequestri o di beni già vincolati deve essere considerata nella valutazione della necessità e proporzionalità di ulteriori sequestri; il giudice deve esplicitare se e perché ulteriori vincoli sono indispensabili.
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