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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15395/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 13, comma 13, T.U. imm. (rientro nel territorio dello Stato senza autorizzazione). Il ricorrente deduce due motivi: 1) violazione di legge (art. 163 c.p.) e vizio di motivazione per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, sostenendo che sussistono elementi favorevoli (risalenza dell'unico precedente, ottenimento del permesso di soggiorno, comportamento successivo come la presentazione spontanea in Questura e la mancata opposizione al decreto penale); 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante gli stessi elementi positivi richiamati.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, pur non avendo la Corte d'appello risposto testualmente a tutti i rilievi, dal complesso della motivazione emergeva che la Corte territoriale si era richiamata alle argomentazioni logiche ed esaustive del Tribunale. Tali argomentazioni avevano evidenziato elementi ostativi alla sospensione condizionale e al riconoscimento delle attenuanti generiche: l'unico precedente per reato contro il patrimonio con pena non sospesa (segno di pericolosità sociale), il carattere non occasionale della condotta (reingresso volontario e stabile dopo precedente espulsione) e l'intensità del dolo. Pertanto la mancata concessione sia della pena sospesa che delle attenuanti generiche è stata ritenuta motivata e congrua. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Testo unico sull'immigrazione (T.U. imm.), art. 13, comma 13

    presente nel testo: "art-. 13, comma 13, T.U. imm."

    Norma che punisce l'ingresso o il soggiorno in Italia senza autorizzazione; la Corte ha confermato che il fatto integrava il reato contestato poiché il ricorrente era rientrato volontariamente dopo espulsione.

  • Codice penale, art. 163

    presente nel testo: "art. 163 cod. pen."

    Norma relativa alla sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che i requisiti per la concessione non sussistessero alla luce dei fattori ostativi (precedente non sospeso, non occasionalità della condotta, intensità del dolo).

  • Codice penale, art. 131-bis

    presente nel testo: "art. 131-bis cod. pen."

    Norma su cause di non punibilità/reati minori; la Corte d'appello ha esaminato e rigettato la richiesta richiamandosi alle motivazioni del Tribunale che avevano indicato elementi ostativi all'applicazione di benefici.

  • Norma processuale (riferimento testuale presente ma dattilografico)

    presente nel testo: "art. 6:16 cod. proc. peri."

    Riferimento ai profili processuali connessi alla condanna alle spese; nella sentenza la parte finale dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in base alla norma processuale richiamata.

Massime di principio

  • La sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) richiede una valutazione prognostica favorevole: la semplice presentazione di elementi positivi (permesso di soggiorno, comportamento successivo) può non essere sufficiente se esistono elementi ostativi rilevanti (precedenti con pena non sospesa, gravità e non occasionalità della condotta).
  • Le circostanze attenuanti generiche vengono valutate congiuntamente alla personalità del soggetto; precedenti significativi e condotte reiterate o non occasionali possono giustificare il diniego anche se esistono fatti favorevoli.
  • La Corte d'appello può richiamarsi alle motivazioni del primo giudice quando queste risultino logiche ed esaustive e non siano state specificamente contestate in appello; l'assenza di una risposta testuale a ogni singolo rilievo non impedisce il rigetto del motivo se il quadro argomentativo complessivo risulta esaustivo.
  • Il rientro nello Stato dopo espulsione è considerato sintomatico di maggiore pericolosità sociale e può aggravare la valutazione sulla concedibilità di benefici, soprattutto se il reingresso è stato finalizzato a permanere stabilmente senza autorizzazione.
  • Fatti di collaborazione o comportamenti successivi al reato (es. presentazione spontanea, mancata opposizione) sono elementi mitiganti ma il loro peso è relativo e può essere superato da fattori negativi preesistenti o dalla gravità del reato.

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