Cassazione Civile, Ordinanza n. 02702/2026 del 07/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (liquidatore)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un immobile di proprietà del ricorrente, conferito in una procedura di sovraindebitamento ex L. n. 3/2012 e destinato a studio professionale. Il ricorrente ha contestato la validità dell’aggiudicazione in favore del terzo acquirente, sostenendo che la vendita fosse nulla perché avvenuta mentre il procedimento sarebbe stato sospeso per effetto di una ricusazione del giudice, perché non sarebbe stata svolta con modalità competitive e perché sarebbero state sottratte documentazioni legali presenti nell’immobile. Ha chiesto la declaratoria di inesistenza dei diritti dei convenuti sul bene, la nullità o inefficacia dell’atto di aggiudicazione e il risarcimento dei danni. In Cassazione ha articolato tre motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 38, 112 e 617 c.p.c. e dell’art. 12 preleggi, lamentando che i giudici di merito avessero riqualificato la domanda e affermato la necessità di un’opposizione ex art. 617 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 298 c.p.c., 14-quinquies e 14-novies L. n. 3/2012 e falsa applicazione degli artt. 2929 c.c., 52 e 591-bis c.p.c., sostenendo che la procedura non si fosse sospesa per la ricusazione, che la vendita non fosse competitiva e che l’art. 2929 c.c. non fosse applicabile; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo che l’aggiudicatario non potesse considerarsi in buona fede perché diffidato prima dell’acquisto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha anzitutto affermato che la morte del ricorrente nel corso del giudizio di legittimità, quando egli stava in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c., non determina interruzione del processo di cassazione; poiché non risultavano eredi individuabili e le comunicazioni non erano andate a buon fine, la causa poteva essere decisa. Nel merito, la Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi: ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, osservando che i giudici di merito avevano comunque esaminato e respinto la doglianza sulla nullità della vendita; ha escluso la violazione dell’art. 38 c.p.c., perché il giudice di merito non si era dichiarato incompetente ma aveva deciso nel merito; ha ritenuto che la proposizione della ricusazione non producesse automaticamente sospensione del procedimento, essendo necessaria una sommaria delibazione di ammissibilità; ha affermato che la vendita era comunque qualificabile come competitiva se svolta con adeguata pubblicità e possibilità di partecipazione degli interessati; ha rilevato che il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali nella procedura di sovraindebitamento non impedisce la scelta delle modalità di vendita nella liquidazione. Quanto al terzo motivo, lo ha dichiarato inammissibile sia per la preclusione della doppia conforme, sia perché privo della dimostrazione della decisività del fatto dedotto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
consente alla parte di stare in giudizio personalmente; il decesso della parte che si difenda in proprio nel giudizio di cassazione non comporta interruzione automatica del processo.
art. 112 c.p.c.
il vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricorre solo se il giudice omette o altera il petitum; nella specie non vi era omissione, perché la domanda sulla nullità della vendita era stata esaminata e rigettata.
art. 38 c.p.c.
non è violato quando il giudice di merito decide nel merito la domanda invece di dichiararsi estraneo alla cognizione.
art. 617 c.p.c.
il richiamo alla necessità dell’opposizione agli atti esecutivi è stato considerato, nella decisione di merito, una ragione ulteriore e non decisiva; la sua censura in cassazione non incide sulle rationes effettive della sentenza.
art. 12 disp. prel. c.c.
l’analogia non era ritenuta necessaria per colmare lacune in tema di impugnazione della vendita, poiché la questione era già risolta nel sistema applicabile.
art. 298 c.p.c.
la sola proposizione della ricusazione non determina sospensione automatica del procedimento; occorre una sommaria verifica di ammissibilità da parte del giudice a quo.
art. 14-quinquies L. n. 3/2012
nel procedimento di sovraindebitamento disciplina la liquidazione e il divieto di azioni esecutive individuali, ma non esclude la vendita secondo modalità competitive.
art. 14-novies L. n. 3/2012
la vendita nella procedura deve essere svolta con modalità competitive; la nozione non coincide con la sola vendita all’incanto, essendo sufficiente una procedura con adeguata pubblicità e partecipazione degli interessati.
art. 2929 c.c.
la Corte d’appello lo ha richiamato in via analogica rispetto alla liquidazione; la Cassazione ha precisato che tale riferimento era ad abundantiam e non decisivo, ma non ha smentito il principio per cui l’atto di trasferimento non può essere travolto da vizi procedimentali anteriori in assenza di tempestiva impugnazione.
art. 52 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso insieme all’art. 591-bis c.p.c., senza accoglimento della censura.
art. 591-bis c.p.c.
richiamato per contestare la vendita eseguita con rito esecutivo e per sostenere che non fosse una vera vendita competitiva; la Corte ha invece affermato che il procedimento adottato poteva integrare una vendita competitiva se dotato dei requisiti di pubblicità e partecipazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare nullità processuali e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per dedurre violazioni di legge sostanziale e processuale nella disciplina della ricusazione, della liquidazione e della vendita.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per doppia conforme e per difetto di decisività.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
in presenza di doppia conforme, preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. se non vengono indicate le diverse rationes di fatto delle due decisioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
costituisce il parametro per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la morte della parte non determina interruzione del processo; il processo può proseguire se l’evento sopravvenuto non incide sul rito di legittimità e non risultano elementi che impongano ulteriori attività difensive impossibili da eseguire.
- La censura per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato richiede di mostrare una reale alterazione del petitum o un’omissione di pronuncia; non è sufficiente contestare la riqualificazione giuridica della domanda quando il giudice abbia comunque esaminato e deciso la pretesa sostanziale.
- La proposizione di un’istanza di ricusazione non sospende automaticamente il procedimento: il giudice innanzi a cui pende la causa deve prima valutarne sommariamente l’ammissibilità; solo in presenza dei presupposti di legge opera la rimessione al giudice competente.
- Nelle procedure di liquidazione il requisito della vendita competitiva non coincide con la sola vendita all’incanto: è sufficiente una procedura con adeguata pubblicità e reale possibilità per più interessati di presentare offerte.
- Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali in una procedura di sovraindebitamento non impedisce, di per sé, che la liquidazione del bene avvenga secondo modalità assimilabili alle procedure esecutive, purché rispettino i requisiti previsti dalla disciplina applicabile.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono specificate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito e se non viene dimostrata la decisività del fatto asseritamente omesso.
- Le argomentazioni della sentenza di merito svolte ad abundantiam, prive di autonoma portata decisiva, non sono idonee a fondare una censura utile in cassazione.
- l’art. 949 c.c. non è lo strumento per far valere vizi dell’atto traslativo o della procedura di vendita quando la contestazione riguarda la nullità dell’aggiudicazione per irregolarità procedimentali.
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