Cassazione Penale, Sentenza n. 30005/2024 del 22/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame avverso la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP il 27/12/2023 per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (capo 39). Due distinti ricorsi: (1) a firma dell'avv. Andrea Silvestre che denuncia illogicità e carenza di motivazione, contestando la rilevanza dell'intercettazione del 12/08/2021 e la necessità della custodia in carcere considerata la posizione di incensurato, il carattere di unico episodio e l'attività lavorativa; (2) a firma dell'avv. Stefano Prontera che solleva vizi processuali e sostanziali, tra cui omissione di autonoma valutazione da parte del GIP, perdita di efficacia dell'ordinanza per mancata trasmissione di atti relativi alle intercettazioni, inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali RIT 439/21 per assenza dei verbali delle operazioni (riferimento agli artt. 268 e 271 c.p.p.), carenza di motivazione sulla gravità degli indizi e mancata considerazione delle esigenze personali ai fini della misura meno afflittiva.
La decisione
I ricorsi sono stati rigettati. La Corte ha ritenuto le censure aspecifiche e ripetitive delle deduzioni già affrontate dal Tribunale del riesame, senza adeguata risposta alle osservazioni contenute nell'ordinanza impugnata. È stato affermato che il GIP e il Tribunale hanno svolto valutazione critica e motivata del materiale indiziario, in particolare della conversazione del 12/08/2021 che attesta la partecipazione attiva di Sudoso all'attività di spaccio (anche in relazione a una somma di 74.000,00 euro e alla continuità dell'attività). Quanto alla presunta perdita di efficacia per mancata trasmissione di decreti/verbali, la Corte ha confermato che la mera assenza nella documentazione non determina automaticamente inefficacia della misura: l'inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni opera solo se le captazioni sono state effettuate fuori dai casi consentiti o in violazione delle norme, o se la difesa ha fatto richiesta specifica e tempestiva senza che sia stato possibile un controllo di legittimità. Il Tribunale ha inoltre motivato la necessità della custodia in carcere tenuto conto del ruolo dell'indagato nel contesto criminale e del rischio di mantenimento dei rapporti con l'ambiente delinquenziale; la diversa misura applicata ad altri indagati è stata ritenuta giustificata. Pertanto il rigetto dell'istanza di riesame è stato confermato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73
Norma che disciplina i reati in materia di sostanze stupefacenti; nella vicenda è il titolo di reato contestato (traffico di stupefacenti) rispetto al quale è stata valutata la gravità indiziaria.
codice di procedura penale, art. 292, comma 1, lett. c)
Richiesta di autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari: la Corte ritiene che la prescrizione sia rispettata quando il giudice effettua un vaglio effettivo degli elementi decisivi e ne spiega la rilevanza, anche se richiama altri atti.
codice di procedura penale, artt. 267 e 268 (commi primo e terzo)
Norme che regolano le intercettazioni e i poteri di autorizzazione: la Corte osserva che la mancata trasmissione dei decreti non comporta automaticamente la perdita di efficacia della misura cautelare; l'inutilizzabilità degli esiti delle captazioni scatta solo se le intercettazioni sono state effettuate fuori dai casi consentiti o in violazione delle disposizioni.
codice di procedura penale, art. 271
Riguarda i verbali delle operazioni di intercettazione: la Corte sottolinea che l'assenza dei verbali nella documentazione trasmessa non determina di per sé l'inutilizzabilità se la difesa non ha richiesto tempestivamente l'acquisizione o il controllo di legittimità non è stato impedito.
codice di procedura penale, artt. 291 e 309, comma 5
Richiamati in relazione alla perdita di efficacia della misura: la Corte precisa che l'inefficacia del provvedimento custodiale consegue solo in casi specifici di mancata trasmissione degli atti originariamente inviati al GIP o per elementi sopravvenuti a favore dell'indagato.
codice di procedura penale, art. 274
Norma sulle esigenze cautelari: la Corte conferma che la valutazione della loro sussistenza spetta al giudice di merito e può giustificare la custodia in carcere ove emerga un concreto rischio di reiterazione o mantenimento di rapporti criminosi.
Massime di principio
- In Cassazione i rilievi di merito sulla consistenza degli indizi e sulla ricostruzione fattuale sono limitatamente sindacabili: la Corte verifica solo la presenza di motivazione, la congruità logica e il rispetto delle norme, non può rivedere il peso degli elementi probatori.
- La mancata trasmissione ai giudici di parte della documentazione sulle intercettazioni non comporta automaticamente inefficacia della misura cautelare; l'esclusione degli effetti delle captazioni richiede che le intercettazioni siano state illegittime o che la difesa abbia presentato specifiche e tempestive richieste non consentendo il controllo.
- Per contestare l'utilizzabilità delle intercettazioni è strategico che la difesa richieda espressamente e tempestivamente l'acquisizione dei decreti autorizzativi, delle registrazioni e dei verbali delle operazioni, dimostrando l'impossibilità per il giudice di effettuare il controllo di legittimità.
- L'obbligo di 'autonoma valutazione' del giudice cautelare è soddisfatto se quest'ultimo effettua un vaglio critico degli elementi decisivi e spiega la loro rilevanza per i gravi indizi e le esigenze cautelari, anche quando richiami atti precedenti.
- La misura cautelare può essere ritenuta proporzionata anche per indagati incensurati e giovani se emerge un ruolo attivo e continuo nell'attività di spaccio, l'entità economica degli affari e il rischio di mantenimento di contatti criminali; la differenziazione di misura tra indagati è ammissibile se adeguatamente motivata sulle singole posizioni.
- Le censure generiche o ripropositive senza confrontarsi con le argomentazioni già fornite dal giudice di merito sono inefficaci in sede di legittimità e portano al rigetto del ricorso.
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