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Sentenza

Sentenza n. 1575/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 72/2025 del Tribunale di Lecco - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202504134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro, n. 72/2025, recante condanna al pagamento di euro 2.000,00 a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro, n. 72/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 3 aprile 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.000,00 a titolo di carta docente. Poiché l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale, la ricorrente ha chiesto di ordinare il pagamento, di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e di condannare il Ministero alle spese. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le Amministrazioni dello Stato dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, le somme dovute in base al titolo giudiziale, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli ulteriori accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione: l'esatta quantificazione del capitale residuo e degli interessi deve essere verificata secondo il titolo, la legge e gli artt. 1282 e seguenti del codice civile. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare su istanza della creditrice nei successivi sessanta giorni. Il commissario dovrà determinare l'importo dovuto e adottare gli atti necessari al pagamento; non è previsto alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che le obbligano al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    I conteggi degli interessi prodotti dal creditore non vincolano l'Amministrazione; capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi devono essere determinati secondo il titolo e i parametri legali.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, compresa la distrazione delle spese.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Rileva ai fini dell'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, il giudice può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine e dichiararne l'inottemperanza quando il titolo non sia stato eseguito dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
  • Il giudizio di ottemperanza ha funzione esecutiva e non costitutiva del diritto di credito: l'entità del dovuto deriva dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali, sicché i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione.
  • La quantificazione del capitale residuo e degli interessi deve essere verificata dall'Amministrazione e, in caso di intervento sostitutivo, dal commissario ad acta, secondo il titolo giudiziale e le disposizioni civilistiche applicabili quanto a misura e decorrenza degli interessi.
  • In caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione dopo l'ordine giudiziale di adempiere, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla richiesta del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Quando l'incarico di commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato, non è dovuto uno specifico compenso per l'attività sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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