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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/498

Regolamento (UE) 2019/498 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione

Normativa europea32019R0498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce un regime transitorio post-Brexit per evitare l’interruzione delle attività di pesca reciproche tra Unione e Regno Unito. Modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per prevedere procedure specifiche di autorizzazione, condizioni di ammissibilità, regole di controllo e meccanismi di sospensione/revoca. La disciplina opera solo in via temporanea e sulla base della reciprocità, con applicazione limitata al 31 dicembre 2019.

Modifica temporanea del regolamento (UE) 2017/2403 per disciplinare, in via transitoria, le autorizzazioni di pesca reciproche tra pescherecci dell’Unione e del Regno Unito nelle rispettive acque dopo il recesso del Regno Unito.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci dell’Unione che effettuano operazioni di pesca nelle acque del Regno Unito e ai pescherecci del Regno Unito che effettuano operazioni di pesca nelle acque dell’Unione. L’ambito territoriale riguarda le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno Unito e le acque dell’Unione, con esclusione espressa di Gibilterra. La disciplina è temporanea: si applica dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito, fino al 31 dicembre 2019, salvo che entri in vigore prima un accordo di recesso ai sensi dell’articolo 50 TUE.

Regolamento (UE) 2019/498 – autorizzazioni di pesca tra Unione e Regno Unito nel periodo transitorio

Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per creare un quadro giuridico transitorio, strettamente limitato nel tempo, volto a evitare l’interruzione delle attività di pesca tra Unione e Regno Unito in occasione del recesso britannico. La disciplina è concepita come misura di emergenza e si fonda su reciprocità, sostenibilità delle risorse marine e continuità delle quote di pesca già concordate per il 2019.

Contesto normativo e finalità

Il legislatore richiama la notifica di recesso del 29 marzo 2017 ai sensi dell’articolo 50 TUE e l’eventuale cessazione di applicabilità dei trattati al Regno Unito dal 30 marzo 2019, salvo proroga o accordo di recesso. Nei considerando si evidenzia che, in assenza di soluzione transitoria, i pescherecci dell’Unione e del Regno Unito rischierebbero di non poter sfruttare pienamente le possibilità di pesca già stabilite per il 2019 dai regolamenti (UE) 2019/124 e (UE) 2018/2025. L’obiettivo è pertanto mantenere, per un periodo limitato, un accesso reciproco alle acque della controparte, senza includere Gibilterra.

Ambito di applicazione temporale e territoriale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito, fino al 31 dicembre 2019. Non si applica, tuttavia, se entro tale data è entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE. L’ambito territoriale riguarda le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno Unito e le acque dell’Unione; è espressamente esclusa Gibilterra.

Operazioni di pesca dei pescherecci dell’Unione nelle acque del Regno Unito

È introdotta una sezione specifica nel regolamento 2017/2403 (articoli 18 bis-18 quinquies). In deroga alla disciplina generale sulle operazioni in acque di paesi terzi, la procedura prevede che lo Stato membro di bandiera, verificato il rispetto delle condizioni di base dell’articolo 5 del regolamento 2017/2403, trasmetta alla Commissione la domanda o l’elenco di domande da inoltrare al Regno Unito. La Commissione comunica agli Stati membri i formati e le informazioni richieste dal Regno Unito e può chiedere integrazioni.

La Commissione inoltra senza indugio la domanda al Regno Unito e informa lo Stato membro di bandiera della decisione di rilascio o rifiuto. Lo Stato membro può rilasciare l’autorizzazione soltanto dopo la decisione favorevole del Regno Unito. Le operazioni di pesca possono iniziare solo quando entrambe le autorizzazioni, quella dello Stato membro e quella del Regno Unito, siano state rilasciate. Se il Regno Unito sospende o revoca l’autorizzazione, lo Stato membro deve adeguarsi immediatamente; se il Regno Unito comunica direttamente allo Stato membro la propria decisione, lo Stato membro informa senza indugio la Commissione e procede alla sospensione o revoca dell’autorizzazione nazionale. La Commissione sorveglia il rilascio delle autorizzazioni da parte del Regno Unito.

Operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell’Unione

Il nuovo titolo III bis del regolamento 2017/2403 disciplina, con regole autonome, l’accesso dei pescherecci del Regno Unito alle acque dell’Unione (articoli 38 bis-38 decies). Anche qui il regime è temporaneo e vale fino al 31 dicembre 2019. I pescherecci del Regno Unito possono operare solo nel rispetto delle condizioni fissate dai regolamenti (UE) 2019/124 e (UE) 2018/2025 sulle possibilità di pesca.

La Commissione può rilasciare l’autorizzazione solo se sono soddisfatti i criteri dell’articolo 38 quater, paragrafo 2: licenza valida del Regno Unito, iscrizione nel registro della flotta accessibile alla Commissione, applicazione delle norme IMO quando richiesto, assenza da elenchi INN dell’ORGP e/o dell’Unione, assenza del Regno Unito dagli elenchi dei paesi non cooperanti o dei paesi che autorizzano possibilità di pesca non sostenibili, e disponibilità di possibilità di pesca. Il peschereccio autorizzato deve rispettare le norme applicabili ai pescherecci dell’Unione nella zona di pesca in cui opera.

Procedura, gestione e revoca delle autorizzazioni UE per i pescherecci britannici

Il Regno Unito trasmette alla Commissione le domande o gli elenchi di domande per i propri pescherecci. La Commissione può richiedere informazioni integrative e, verificato il rispetto delle condizioni, può rilasciare l’autorizzazione informandone senza indugio il Regno Unito e gli Stati membri interessati. Se una condizione viene meno, la Commissione deve adottare misure appropriate, inclusa la modifica o revoca dell’autorizzazione.

La Commissione può inoltre rifiutare, sospendere o revocare l’autorizzazione in presenza di un cambiamento sostanziale della situazione, di una grave minaccia per lo sfruttamento sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine, quando sia necessario prevenire o sopprimere la pesca INN, sulla base degli esiti della propria sorveglianza, oppure se il Regno Unito rifiuta, sospende o revoca indebitamente l’accesso dei pescherecci dell’Unione alle acque del Regno Unito. In tali casi la Commissione informa immediatamente il Regno Unito.

Chiusura delle attività per esaurimento delle possibilità di pesca e detrazioni sui contingenti

Se le possibilità di pesca concesse al Regno Unito risultano esaurite, la Commissione ne dà comunicazione immediata al Regno Unito e alle competenti autorità di ispezione degli Stati membri. Per consentire il proseguimento di eventuali attività su possibilità non esaurite che potrebbero interferire con quelle esaurite, la Commissione può richiedere al Regno Unito misure tecniche di prevenzione. Dalla comunicazione di esaurimento le autorizzazioni rilasciate alle navi britanniche si considerano sospese per le operazioni interessate; se la sospensione riguarda tutte le operazioni autorizzate, le autorizzazioni si considerano revocate.

In caso di superamento dei contingenti assegnati al Regno Unito per uno stock o gruppo di stock, la Commissione procede a detrazioni da altri contingenti assegnati al Regno Unito, cercando di mantenere una coerenza con le detrazioni applicate agli Stati membri in circostanze analoghe.

Controllo, esecuzione e scambio di contingenti

Il regolamento impone ai pescherecci del Regno Unito autorizzati nelle acque dell’Unione di rispettare le norme di controllo applicabili ai pescherecci dell’Unione. Essi devono comunicare alla Commissione o all’organismo da essa designato, e se del caso allo Stato membro costiero, i dati normalmente trasmessi dai pescherecci dell’Unione allo Stato membro di bandiera; la Commissione o l’organismo designato li inoltra allo Stato membro costiero. Su richiesta devono essere trasmesse anche le relazioni di osservazione. Lo Stato membro costiero registra infrazioni e sanzioni nel registro nazionale previsto dall’articolo 93 del regolamento sul controllo.

È inoltre previsto un meccanismo flessibile di trasferimento e scambio di contingenti con il Regno Unito. Uno Stato membro può avviare discussioni informali e presentare una proposta di massima; dopo notifica alla Commissione, quest’ultima può eseguire il trasferimento o lo scambio e informare gli Stati membri. I quantitativi ricevuti o trasferiti sono contabilizzati come contingenti assegnati o detratti dallo Stato membro interessato, senza alterare i criteri di ripartizione basati sulla stabilità relativa delle attività di pesca.

Entrata in vigore

Il regolamento è dichiarato urgente e immediatamente applicabile secondo le regole ordinarie del diritto dell’Unione. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Finalità e contesto transitorio

Il regolamento nasce per gestire gli effetti del recesso del Regno Unito dall’Unione, preservando per un periodo limitato l’accesso reciproco alle rispettive acque e la continuità dello sfruttamento delle quote di pesca 2019. L’accesso dei pescherecci del Regno Unito alle acque dell’Unione è subordinato alla condizione di reciprocità, cioè al fatto che il Regno Unito continui a rilasciare autorizzazioni ai pescherecci dell’Unione.

Ambito temporale e territoriale

Le nuove sezioni inserite nel regolamento (UE) 2017/2403 si applicano fino al 31 dicembre 2019. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito, salvo entrata in vigore di un accordo di recesso prima di tale data. Gibilterra è espressamente esclusa dall’ambito di applicazione territoriale.

Autorizzazioni per i pescherecci dell’Unione nelle acque del Regno Unito

È introdotta una procedura specifica: lo Stato membro di bandiera, verificato il rispetto delle condizioni dell’articolo 5 del regolamento 2017/2403, trasmette alla Commissione la domanda o l’elenco delle domande; la Commissione inoltra la richiesta al Regno Unito e informa lo Stato membro della decisione di rilascio, rifiuto, sospensione o revoca. Lo Stato membro può rilasciare l’autorizzazione solo dopo la decisione favorevole del Regno Unito; le operazioni di pesca non possono iniziare finché entrambe le autorizzazioni, quella dello Stato membro e quella del Regno Unito, non siano state rilasciate. La Commissione sorveglia il rilascio delle autorizzazioni da parte del Regno Unito.

Autorizzazioni per i pescherecci del Regno Unito nelle acque dell’Unione

I pescherecci del Regno Unito possono operare nelle acque dell’Unione solo previa autorizzazione rilasciata dalla Commissione. Il rilascio è subordinato a criteri di ammissibilità: licenza di pesca valida del Regno Unito, iscrizione in un registro della flotta accessibile alla Commissione, applicazione degli obblighi IMO quando richiesto, assenza da elenchi INN dell’ORGP e/o dell’Unione, assenza del Regno Unito dagli elenchi dei paesi non cooperanti o dei paesi che autorizzano possibilità di pesca non sostenibili, e disponibilità di possibilità di pesca. Una volta autorizzato, il peschereccio deve rispettare tutte le norme applicabili ai pescherecci dell’Unione nella zona di pesca interessata.

Procedura di rilascio e gestione delle autorizzazioni

Il Regno Unito trasmette alla Commissione le domande o gli elenchi di domande per i propri pescherecci; la Commissione può chiedere informazioni integrative per verificare il rispetto dei requisiti. Accertata la conformità, la Commissione può rilasciare l’autorizzazione e informare senza indugio il Regno Unito e gli Stati membri interessati. Se una condizione non è più soddisfatta, la Commissione adotta misure adeguate, inclusa la modifica o la revoca dell’autorizzazione. Può inoltre rifiutare, sospendere o revocare l’autorizzazione in caso di cambiamento sostanziale della situazione, grave minaccia alla sostenibilità e conservazione delle risorse, necessità di prevenire o sopprimere la pesca INN, esiti della sorveglianza o rifiuto/ sospensione/ revoca indebiti da parte del Regno Unito dell’accesso ai pescherecci dell’Unione.

Chiusura delle operazioni e esaurimento delle possibilità di pesca

Se le possibilità di pesca concesse al Regno Unito risultano esaurite, la Commissione lo comunica senza indugio al Regno Unito e alle autorità di ispezione competenti degli Stati membri. Le autorizzazioni rilasciate alle navi battenti bandiera del Regno Unito si considerano sospese per le operazioni interessate dalla comunicazione e, se la sospensione riguarda tutte le operazioni autorizzate, le autorizzazioni si considerano revocate. La Commissione può chiedere misure tecniche per evitare impatti negativi sulle possibilità non esaurite.

Superamento dei contingenti

Se la Commissione constata che il Regno Unito ha superato i contingenti assegnati per uno stock o gruppo di stock, effettua detrazioni da altri contingenti assegnati al Regno Unito. L’entità della detrazione deve essere coerente con le detrazioni applicate agli Stati membri in circostanze analoghe.

Controllo, esecuzione e obblighi informativi

I pescherecci del Regno Unito autorizzati nelle acque dell’Unione devono rispettare le norme di controllo applicabili ai pescherecci dell’Unione. Devono trasmettere alla Commissione o all’organismo da essa designato e, se del caso, allo Stato membro costiero i dati che i pescherecci dell’Unione devono normalmente comunicare allo Stato membro di bandiera; tali dati sono poi trasmessi dalla Commissione o dall’organismo designato allo Stato membro costiero. Su richiesta, devono altresì trasmettere le relazioni di osservazione elaborate nell’ambito dei programmi vigenti. Lo Stato membro costiero registra tutte le infrazioni e le relative sanzioni nel registro nazionale di cui all’articolo 93 del regolamento sul controllo.

Trasferimenti e scambi di contingenti

Uno Stato membro può avviare discussioni informali con il Regno Unito e presentare una proposta di massima per un trasferimento o scambio di contingenti. Previa notifica dello Stato membro alla Commissione, quest’ultima può procedere al trasferimento o scambio e ne informa gli Stati membri. Le possibilità di pesca ricevute dal Regno Unito o trasferite al Regno Unito sono considerate contingenti assegnati o detratti, senza alterare i criteri di ripartizione tra Stati membri fondati sulla stabilità relativa.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescarelazioni esternecontrollo e sorveglianza della pescascambi di contingenti

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